Lavoro

Madri lavoratrici e assegno di invalidità: il beneficio del comma 40

Le lavoratrici madri inquadrate nel sistema contributivo puro possono ottenere un trattamento previdenziale più favorevole grazie al beneficio per figli del comma 40 della Legge 335/1995. Un messaggio INPS in via di pubblicazione tornerebbe sul tema per chi percepisce l'assegno ordinario di invalidità. Qui ricostruiamo il meccanismo reale, evitando facili semplificazioni.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·30 giugno 2026 ·4 min

Premessa di metodo

Il messaggio INPS n. 2124/2026 citato come fonte non risulta, a oggi, verificabile attraverso i canali ufficiali dell'Istituto. Trattiamo quindi il tema sulla base della normativa vigente e consolidata, segnalando che ogni indicazione operativa andrà riscontrata sul testo del provvedimento una volta effettivamente pubblicato. Questa cautela non è formale: i parametri previdenziali si applicano solo nella misura prevista dalla norma.

Inquadramento normativo

Il riferimento corretto è l'art. 1, comma 40, della Legge 8 agosto 1995, n. 335. La disposizione riguarda le lavoratrici madri che liquidano la pensione di vecchiaia interamente con il sistema contributivo. Il beneficio opera in due forme alternative, tra loro non cumulabili.

Opzione A – Anticipo dell'età anagrafica. L'età pensionabile è ridotta di 4 mesi per ogni figlio, entro il limite massimo di 12 mesi complessivi (quindi fino a tre figli). È la via dell'uscita anticipata.

Opzione B – Coefficiente di trasformazione più favorevole. In alternativa, la lavoratrice mantiene l'età ordinaria ma il montante contributivo viene trasformato in rendita applicando il coefficiente di un'età convenzionale superiore a quella effettiva: l'incremento è di 1 anno per uno o due figli e di 2 anni dal terzo figlio in poi. Un coefficiente costruito su un'età più alta produce un assegno mensile maggiore.

La logica della doppia opzione è chiara: il legislatore lascia alla lavoratrice la scelta tra anticipare l'uscita e incrementare l'importo. Con un montante elevato, l'opzione B tende a valorizzare meglio il capitale accumulato; con un montante modesto, l'anticipo dell'opzione A può risultare preferibile, perché monetizza il beneficio in termini di tempo anziché di rendita.

Il rapporto con l'assegno ordinario di invalidità

Qui occorre distinguere con precisione, perché si tratta di istituti diversi.

L'assegno ordinario di invalidità (AOI), disciplinato dalla Legge 12 giugno 1984, n. 222, è una prestazione a sé, riconosciuta a chi ha una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo e i requisiti contributivi richiesti. Non si "trasforma" automaticamente in pensione di vecchiaia. Al compimento dell'età pensionabile e in presenza dei requisiti, l'AOI viene sostituito d'ufficio dalla pensione di vecchiaia, se questa risulta più favorevole. È in questo passaggio che il beneficio del comma 40 diventa concretamente rilevante: incidendo sull'età utile (opzione A) o sul coefficiente di trasformazione (opzione B), la pensione di vecchiaia che subentra all'AOI può maturare prima o risultare di importo superiore.

Va inoltre tenuto presente il regime di cumulo dell'AOI con i redditi da lavoro previsto dalla L. 222/1984: la prestazione subisce riduzioni in funzione del reddito da attività lavorativa percepito. Questo profilo resta autonomo rispetto al beneficio per figli e non viene da esso modificato.

Non vanno infine confusi con il comma 40 altri istituti: gli accrediti figurativi per i periodi di maternità seguono regole proprie e operano sulla contribuzione, non sul coefficiente o sull'età. Il comma 40 agisce a valle, al momento della liquidazione.

Implicazioni pratiche

Per la lavoratrice madre nel contributivo puro che oggi percepisce l'AOI, la scelta tra le due opzioni va fatta sul caso concreto. Non esiste una soluzione migliore in assoluto: dipende dal montante, dal numero di figli, dall'età effettiva e dall'orizzonte personale. La decisione, una volta esercitata, condiziona in modo stabile il trattamento.

Cosa fare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners – Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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