Maggiorazione del compenso dell'avvocato: quando e fino a quanto
Si parla spesso di un aumento "del 30%" della parcella legale. La realtà è più articolata: i parametri forensi prevedono una forbice di variazioni, e l'aumento per pluralità di assistiti è solo un'ipotesi tipica. Quando il compenso è liberamente pattuito la regola non opera; entra in gioco solo dove la liquidazione spetta al giudice. Vediamo quadro normativo e limiti effettivi.
Il quadro: accordo prima dei parametri
La prima regola da fissare è di gerarchia. Il compenso dell'avvocato è anzitutto oggetto di libera pattuizione tra professionista e cliente: lo stabilisce l'art. 13 della Legge 247/2012 (ordinamento forense), che riconosce ampia autonomia nella determinazione dell'onorario, di norma in forma scritta.
I parametri ministeriali del D.M. 55/2014 non sono quindi un "listino obbligatorio". Intervengono in via residuale: quando manca un accordo, quando l'accordo è nullo, o quando è il giudice a dover liquidare il compenso (ad esempio nella condanna alle spese a carico della parte soccombente). È in questo secondo scenario che le maggiorazioni assumono rilievo concreto.
Inquadramento normativo: cosa dice davvero l'art. 4
L'art. 4 del D.M. 55/2014 non prevede un unico "+30%". Disciplina invece una forbice di variazioni dei valori medi: il giudice può aumentarli o ridurli entro percentuali predeterminate, tenendo conto della complessità, del valore e della natura della causa.
Il caso più noto è quello della pluralità di assistiti. L'art. 4, comma 2, prevede che, quando l'avvocato difende più soggetti con la stessa posizione processuale, il compenso unico possa essere aumentato per ciascun soggetto oltre il primo, fino a un massimo dell'ordine del 30% per parte aggiuntiva, entro un tetto complessivo (raddoppio del parametro). Non è automatico: è una facoltà di valutazione, non un diritto fisso.
Diverso è il discorso sulla valorizzazione delle modalità telematiche. Questo profilo è stato introdotto dalle modifiche del D.M. 147/2022, che ha aggiornato i parametri proprio per dare rilievo all'uso degli strumenti informatici e telematici nello svolgimento dell'attività. Si tratta di una fonte e di una collocazione distinte rispetto alla maggiorazione per pluralità di parti: accorparle come fossero "la stessa regola" è impreciso.
Sul punto la giurisprudenza è intervenuta più volte per chiarire presupposti e limiti di queste variazioni. Le pronunce esistono (Cassazione Civile, Sezioni II e Lavoro; merito di Genova e Napoli), ma vanno citate con il numero di sentenza o ordinanza per essere verificabili. In assenza del dato, le richiamiamo qui solo a titolo esemplificativo dell'orientamento, senza valore documentale puntuale.
Cosa cambia per il cliente
Il punto pratico è distinguere due situazioni.
Se il compenso è pattuito in un accordo scritto, quell'accordo governa il rapporto: non esiste un diritto del legale a pretendere automaticamente una percentuale in più rispetto a quanto concordato. Eventuali maggiorazioni vanno previste nel contratto.
Se invece il compenso è liquidato dal giudice (perché manca l'accordo o nel contesto della condanna alle spese), allora entrano in gioco i parametri e la loro forbice. Qui la pluralità di assistiti o la complessità possono giustificare un aumento, ma la decisione resta motivata e discrezionale.
Per chi si difende in giudizio con altri soggetti nella stessa posizione (coeredi, condomini, soci), questo significa che le spese liquidate a carico della controparte possono crescere: un dato da considerare nella valutazione del rischio causa.
Cosa fare in concreto
- Pretendete il preventivo scritto. L'art. 13 L. 247/2012 lo prevede: chiedete una stima dettagliata prima di conferire l'incarico.
- Verificate la clausola sulle maggiorazioni. Controllate se il mandato disciplina aumenti per pluralità di parti o attività aggiuntive, e a quali condizioni.
- Distinguete pattuito e liquidato. Chiarite con il legale se la cifra indicata è quella concordata o una proiezione dei parametri giudiziali.
- Chiedete il riferimento normativo esatto. Se vi viene proposta una maggiorazione, fatevi indicare la disposizione (art. 4 D.M. 55/2014 o D.M. 147/2022) e la base di calcolo.
- Valutate il rischio spese nel contenzioso plurimo. In caso di più parti, considerate l'impatto sulle spese liquidabili prima di scegliere la strategia processuale.
Disclaimer
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