Contrattualistica

Malasanità in sala parto: la responsabilità contrattuale della struttura

Una recente pronuncia del Tribunale di Agrigento torna sul tema degli errori in sala parto, qualificando come contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria. La distinzione non è teorica: incide su prescrizione, onere della prova e sulla platea dei soggetti risarcibili. Ricostruiamo il quadro normativo e le implicazioni pratiche per i pazienti e i loro familiari.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·27 luglio 2026 ·5 min

Il caso e una premessa metodologica

Una pronuncia del Tribunale di Agrigento è stata segnalata per aver riconosciuto la responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera in un caso di danni in sala parto, con risarcimento esteso a più componenti del nucleo familiare. Gli estremi identificativi della sentenza (numero, data, R.G.) non risultano al momento disponibili dalle fonti consultate: ne diamo conto per correttezza, invitando alla cautela nella lettura.

Va ricordato che una singola decisione di merito non costituisce “diritto vivente” consolidato. Orienta, non vincola. Le considerazioni che seguono valgono come inquadramento generale, non come lettura definitiva del caso.

Inquadramento normativo: il doppio binario

La disciplina della responsabilità sanitaria conosce due stagioni. Con il Decreto Balduzzi (D.L. n. 158/2012, conv. in L. n. 189/2012) il quadro restava sostanzialmente ancorato all’elaborazione giurisprudenziale del “contatto sociale”: sia la struttura sia il medico rispondevano, di regola, a titolo contrattuale.

La Legge Gelli-Bianco (L. n. 24/2017) ha introdotto un sistema a “doppio binario”: la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale (artt. 1218 e 1228 c.c.), mentre il medico dipendente, salvo obbligazione contrattuale assunta con il paziente, risponde a titolo extracontrattuale (art. 2043 c.c.), ai sensi dell’art. 7 della legge.

La distinzione temporale conta: agli eventi anteriori all’entrata in vigore della Gelli-Bianco (1° aprile 2017) si applica il regime previgente, che tendeva a inquadrare in chiave contrattuale anche la posizione del medico.

Perché la qualificazione contrattuale pesa

La differenza più rilevante riguarda la prescrizione: dieci anni per la responsabilità contrattuale (art. 2946 c.c.), cinque anni per quella extracontrattuale (art. 2947 c.c.). Un raddoppio del tempo utile per agire che, in materia di danni alla persona, spesso emergenti a distanza di anni, ha un impatto concreto.

Sull’onere della prova occorre precisione. Secondo l’orientamento delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 577/2008), il paziente-creditore deve provare la fonte del rapporto (il contratto o il “contatto”) e allegare un inadempimento qualificato, astrattamente idoneo a produrre il danno. Non basta però questo: la giurisprudenza più recente (Cass. nn. 28991 e 28992/2019, cd. San Martino 2019) ha chiarito che il nesso causale tra la condotta e il danno resta a carico del danneggiato anche nel contrattuale. Al debitore-struttura spetta poi provare l’adempimento o la causa non imputabile.

La posizione del padre: un punto aperto

La pronuncia avrebbe esteso la tutela oltre madre e neonato, includendo il padre. Qui è doverosa una segnalazione: l’estensione al padre della tutela contrattuale — sulla base della figura del contratto con effetti protettivi verso terzi — riflette un orientamento non consolidato.

La giurisprudenza prevalente tende a riconoscere al padre un danno riflesso in chiave extracontrattuale, oppure a limitare gli effetti protettivi del contratto alla madre e al nascituro. La qualificazione contrattuale del danno paterno va quindi letta come tesi minoritaria e dibattuta, non come regola acquisita.

Implicazioni pratiche

Per chi ritenga di aver subito un danno da errore ostetrico, la posta in gioco è duplice: il titolo della responsabilità (che determina prescrizione e riparto probatorio) e l’individuazione dei soggetti legittimati a chiedere il risarcimento. La corretta qualificazione, spesso, si decide su documenti e cartelle cliniche acquisiti tempestivamente.

Sul piano procedurale, l’art. 8 della L. n. 24/2017 prevede, quale condizione di procedibilità della domanda risarcitoria, l’esperimento del ricorso per accertamento tecnico preventivo con finalità conciliativa ex art. 696-bis c.p.c., in alternativa alla mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010. Non si tratta di una generica “conciliazione”, ma di un passaggio tecnico preciso, da non trascurare.

Cosa fare in concreto

  1. Acquisite subito la cartella clinica completa, compresi tracciati cardiotocografici e referti: la struttura è tenuta a rilasciarla.
  2. Verificate la data dell’evento: se anteriore al 1° aprile 2017, valutate l’applicabilità del regime previgente e i suoi effetti sulla prescrizione.
  3. Fate esaminare la documentazione da un medico-legale prima di agire: il nesso causale è a vostro carico e va documentato.
  4. Non lasciate decorrere i termini: individuate con precisione il titolo (contrattuale o extracontrattuale) per calcolare la prescrizione applicabile.
  5. Predisponete l’ATP ex art. 696-bis c.p.c. o la mediazione come passaggio preliminare, evitando cause di improcedibilità.

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati — Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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