Malattia da lavoro: chi prova il danno per ottenere il risarcimento
Chi si ammala a causa del lavoro e chiede il risarcimento deve provare la nocività dell'ambiente e il legame con la patologia. Il datore, a sua volta, deve dimostrare di aver adottato ogni cautela. La giurisprudenza di legittimità conferma una ripartizione dell'onere probatorio che incide concretamente sulle strategie di entrambe le parti.
Il principio: una responsabilità contrattuale
Quando un lavoratore agisce per ottenere il risarcimento di una malattia contratta a causa dell'attività svolta, la responsabilità del datore di lavoro ha natura contrattuale. Il riferimento è l'art. 2087 c.c., secondo cui l'imprenditore "è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".
Questa norma si salda con l'art. 1218 c.c., che disciplina la responsabilità del debitore per inadempimento. È proprio l'art. 1218 a spiegare il meccanismo probatorio: provato il danno e il suo collegamento con la prestazione, è il datore (debitore della sicurezza) a dover dimostrare di non essere in colpa, cioè di aver adempiuto all'obbligo di protezione.
Chi prova cosa
La giurisprudenza di legittimità, in un orientamento consolidato della Sezione Lavoro, distingue con nettezza i due passaggi.
Il lavoratore deve provare due elementi: la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale tra quella nocività e la patologia lamentata. Non gli si chiede di dimostrare la colpa specifica del datore, ma di ancorare il danno a condizioni di lavoro concretamente dannose.
Il datore di lavoro, una volta che il lavoratore ha assolto questo onere, deve dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per prevenire il danno, in coerenza con l'art. 2087 c.c. e con gli obblighi antinfortunistici fissati dal D.lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza). In altri termini, deve provare l'assenza di colpa.
Il nesso causale è il punto critico
Il vero terreno di scontro è il nesso causale. Molte patologie hanno origine multifattoriale: concorrono fattori extralavorativi, predisposizioni individuali, abitudini personali. Provare che la malattia derivi proprio dalle condizioni di lavoro, e non da cause estranee, è spesso l'ostacolo decisivo per il lavoratore.
Sul fronte opposto, il datore non si libera invocando genericamente il rispetto della normativa: deve dare conto, in modo documentato, delle misure concretamente adottate e della loro idoneità rispetto al rischio specifico.
Indennizzo INAIL e danno differenziale
Un profilo spesso trascurato riguarda il rapporto tra l'indennizzo erogato dall'INAIL e il risarcimento richiesto al datore. L'INAIL copre il danno biologico secondo le tabelle di legge, ma non l'intero pregiudizio subìto.
La differenza tra il danno civilisticamente risarcibile e quanto già indennizzato dall'Istituto costituisce il cosiddetto danno differenziale, che resta a carico del datore di lavoro quando ne ricorrano i presupposti di responsabilità. Comprendere questa distinzione è essenziale: l'azione contro il datore non duplica l'indennizzo INAIL, ma mira a coprire ciò che quest'ultimo non ristora, come il danno morale o le voci eccedenti la copertura assicurativa.
Cosa cambia in concreto
Per il lavoratore, l'esito della controversia dipende in larga misura dalla qualità della prova sul nesso causale e dalla ricostruzione documentale delle condizioni di lavoro.
Per il datore, la difesa si gioca sulla tracciabilità: poter dimostrare, carte alla mano, di aver valutato e gestito il rischio.
Cosa fare in concreto
- Conservare la documentazione sanitaria: cartelle cliniche, referti e diagnosi che colleghino la patologia all'esposizione lavorativa.
- Ricostruire le condizioni di lavoro: mansioni svolte, agenti di rischio, durata dell'esposizione, eventuali segnalazioni interne.
- Aggiornare e archiviare il DVR: il Documento di Valutazione dei Rischi è il primo elemento che il datore deve poter esibire per dimostrare la diligenza.
- Tracciare formazione e DPI: registri di formazione, consegna dei dispositivi di protezione individuale e relativi controlli costituiscono prova dell'adempimento.
- Verificare il rapporto con l'INAIL: ricostruire l'indennizzo già percepito per individuare l'eventuale danno differenziale residuo.
Disclaimer
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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