Congedi per malattia dei figli: limiti di età e disparità tra figli biologici e adottivi
Si torna a discutere dei congedi per la malattia dei figli e dei relativi limiti anagrafici. Il tema tocca migliaia di lavoratori genitori e solleva un profilo delicato: la possibile disparità di trattamento tra genitori di figli biologici e genitori di figli adottivi o affidatari. Ecco cosa prevede oggi la normativa e cosa conviene verificare prima di agire.
Inquadramento normativo
La disciplina dei congedi per la malattia del figlio è contenuta nell'art. 47 del d.lgs. n. 151/2001 (Testo Unico maternità e paternità). La norma distingue due fasce d'età, con regole diverse per durata e presupposti.
Per la malattia del figlio fino a tre anni, ciascun genitore può astenersi dal lavoro senza limiti di durata: l'assenza copre, in teoria, l'intero periodo di malattia certificata. Per la malattia del figlio di età compresa tra tre e otto anni, il congedo è invece limitato a cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore.
È un punto spesso frainteso: i tre anni non sono la soglia finale del diritto, ma il confine tra un regime senza limiti temporali e uno contingentato. Oltre gli otto anni, il Testo Unico non riconosce questa specifica tutela.
Il regime economico: nessuna indennità INPS
Aspetto da chiarire senza ambiguità: l'art. 47 non prevede alcuna indennità INPS in nessuna delle due fasce d'età. Né il congedo illimitato per la fascia 0-3, né i cinque giorni per la fascia 3-8 danno diritto a una retribuzione a carico dell'ente previdenziale.
Si tratta quindi di assenze giustificate ma non retribuite in via di legge. L'unica copertura economica possibile deriva dalla contrattazione collettiva: alcuni CCNL riconoscono trattamenti migliorativi, ma occorre verificare il contratto applicato caso per caso. In assenza di previsione contrattuale, l'assenza resta non retribuita.
La questione dei figli adottivi e affidatari
Il punto più discusso riguarda l'estensione di queste tutele ai figli adottivi e in affidamento. Il d.lgs. n. 151/2001 contiene, nell'ambito dei riposi e congedi, disposizioni che adattano i limiti anagrafici alla condizione dei minori adottati o affidati, tenendo conto dell'ingresso in famiglia anziché della sola età anagrafica.
Il coordinamento preciso di questi limiti — e l'individuazione dell'articolo esattamente applicabile alla malattia del figlio adottivo o affidatario — va verificato sul testo vigente pubblicato in Normattiva, perché la materia è stata oggetto di interventi successivi e non tutte le fonti secondarie riportano il quadro aggiornato.
Sul piano dei principi, una diversa ampiezza di tutela tra figli biologici e figli adottivi potrebbe sollevare dubbi di legittimità in relazione all'art. 3 Cost. (uguaglianza) e all'art. 30 Cost. (tutela della filiazione, anche adottiva). Si tratta, allo stato, di una ipotesi di riflessione, non di un diritto già affermato: eventuali disparità andrebbero valutate alla luce del testo effettivamente in vigore e della giurisprudenza costituzionale, non presunte in via astratta.
Attenzione alle novità annunciate
Circolano notizie su un innalzamento del limite d'età fino a quattordici anni per i figli biologici, riconducibili a interventi normativi recenti. Prima di fare affidamento su questa estensione, è opportuno controllarne la reale entrata in vigore su fonte ufficiale: la data di riferimento e il perimetro applicativo di simili modifiche vanno confermati su Gazzetta Ufficiale e Normattiva, non su rassegne divulgative. Anticipare l'applicazione di una norma non ancora efficace espone il lavoratore al rischio di assenza ingiustificata.
Implicazioni pratiche
Per il lavoratore genitore, la scelta di assentarsi va calibrata sulla fascia d'età del figlio e sull'assenza di indennità: occorre mettere in conto l'impatto economico, salvo migliori previsioni del CCNL.
Per il datore di lavoro, la corretta qualificazione dell'assenza incide su trattamento retributivo, computo e gestione disciplinare: un'assenza per malattia del figlio, se documentata nei limiti di legge, è giustificata e non sanzionabile.
Cosa fare in concreto
- Verificare l'età del figlio e individuare la fascia applicabile (0-3 senza limiti; 3-8 con il tetto dei cinque giorni per genitore).
- Consultare il CCNL applicato per accertare se esistano trattamenti economici migliorativi rispetto alla legge.
- Conservare la certificazione medica di malattia del figlio, presupposto necessario per la giustificazione dell'assenza.
- Nel caso di figli adottivi o affidatari, richiedere una verifica puntuale della norma vigente prima di presentare la domanda.
- Non applicare l'ipotizzato limite dei quattordici anni finché la vigenza non risulti confermata da fonte ufficiale.
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