Lavoro

Malattia durante le ferie all'estero: certificazione, reperibilità e diritto al riporto

Ammalarsi durante le ferie all'estero solleva un dubbio ricorrente: quei giorni restano ferie o si convertono in malattia? La risposta incide sul diritto al riposo tutelato dalla Costituzione. Il quadro cambia a seconda che ci si trovi in un Paese UE o extra-UE, con obblighi di certificazione e comunicazione differenti. Facciamo ordine tra norme interne, regolamenti europei e prassi INPS.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·6 agosto 2026 ·4 min

Il principio: malattia e ferie non coincidono

Le ferie hanno una funzione precisa: consentire il recupero delle energie psico-fisiche. Questa finalità è tutelata dall'art. 36 della Costituzione e disciplinata, sul piano ordinario, dall'art. 2109 c.c. e dall'art. 10 del D.Lgs. 66/2003, che fissa la misura minima annuale (quattro settimane) e i limiti al frazionamento.

Se durante il periodo di ferie sopraggiunge una malattia, il riposo non produce l'effetto che la legge gli assegna. Per questo la Corte costituzionale, con la sentenza n. 616/1987, ha affermato che la malattia insorta durante le ferie ne sospende il decorso: i giorni di infermità non si computano come ferie, purché la condizione sia idonea a compromettere la funzione di recupero e sia adeguatamente documentata.

La sospensione non è però automatica. Presuppone che il lavoratore attivi correttamente la procedura di certificazione e di comunicazione al datore di lavoro e all'INPS.

La certificazione in un Paese UE, SEE o Svizzera

Per gli Stati membri dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo e per la Svizzera valgono i Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

In particolare, l'art. 27 del Regolamento (CE) 987/2009 disciplina le prestazioni di malattia in denaro quando il lavoratore si trova in uno Stato diverso da quello competente. Il certificato di incapacità al lavoro deve essere rilasciato da un medico dello Stato di soggiorno secondo le regole locali. Il lavoratore lo trasmette all'istituzione competente — in Italia, l'INPS — che ne valuta gli effetti secondo la propria legislazione.

Sul piano operativo, la prassi INPS richiede l'invio del certificato entro i termini stabiliti per la malattia in Italia. È opportuno verificare il termine applicabile al proprio caso, perché il certificato estero non transita nel sistema telematico nazionale: va inoltrato in copia, con eventuale traduzione, secondo le indicazioni dell'Istituto.

La certificazione in un Paese extra-UE

Fuori dall'ambito dei regolamenti europei non opera il meccanismo di coordinamento automatico. Il certificato rilasciato da un medico di un Paese terzo, per produrre effetti in Italia, deve essere legalizzato oppure munito di apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, se lo Stato di rilascio vi ha aderito.

È inoltre in genere necessaria una traduzione in lingua italiana. In assenza di questi passaggi, il documento rischia di non essere riconosciuto ai fini della sospensione delle ferie e dell'eventuale indennità.

Reperibilità e controlli

All'estero non si applica la visita fiscale domiciliare nelle forme previste dall'ordinamento interno: il medico di controllo INPS non può recarsi presso l'indirizzo indicato in un altro Stato. Il controllo si sposta quindi sul piano documentale, attraverso la valutazione del certificato trasmesso.

Restano fermi gli obblighi di comunicazione tempestiva al datore di lavoro dello stato di malattia e dell'indirizzo di reperibilità. È opportuno conservare tutta la documentazione clinica per far fronte a eventuali richieste di integrazione da parte dell'Istituto.

Le ferie non godute per malattia

Quando la malattia sospende le ferie, i giorni non goduti devono essere recuperati. La Corte di giustizia dell'Unione europea, con le sentenze Schultz-Hoff (cause riunite C-350/06 e C-520/06), ha stabilito che il lavoratore impossibilitato a fruire delle ferie per malattia conserva il diritto al riporto.

Successive pronunce hanno precisato che il periodo di riporto può essere limitato nel tempo dagli ordinamenti nazionali, purché la durata sia sostanzialmente superiore a quella del periodo di riferimento e non svuoti il diritto. Le ferie non godute per malattia, quindi, non si perdono automaticamente allo scadere dell'anno.

Cosa cambia per il lavoratore

La distinzione UE/extra-UE non è formale: incide sulla validità del certificato, sui tempi e sul riconoscimento dell'indennità. Un documento non correttamente formalizzato può tradursi nel mancato riconoscimento della sospensione delle ferie e nella perdita dei giorni.

Cosa fare in concreto

  1. Recatevi subito da un medico locale e fatevi rilasciare un certificato di incapacità al lavoro con date certe.
  2. Nei Paesi UE/SEE/Svizzera, inviate il certificato all'INPS entro il termine previsto per la malattia in Italia, con traduzione se richiesta.
  3. Nei Paesi extra-UE, munite il certificato di apostille o legalizzazione e allegate la traduzione in italiano.
  4. Comunicate tempestivamente al datore di lavoro lo stato di malattia e l'indirizzo di reperibilità.
  5. Conservate cartelle, ricevute e ogni documento clinico fino alla definizione della pratica.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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