Malattia e infortunio: perché la polizza privata non copre l'infezione virale
Nelle polizze infortuni la parola chiave è una sola: infortunio. E per un principio consolidato in materia assicurativa un'infezione virale, di regola, non vi rientra. La differenza rispetto alla tutela pubblicistica INAIL è netta e incide direttamente sul diritto all'indennizzo. Capire quale evento la polizza copra davvero è il primo passo per evitare contestazioni dopo il sinistro.
Il nodo: cosa significa "infortunio" in una polizza
Quando si sottoscrive una polizza infortuni si tende a leggere il massimale e a trascurare la definizione dell'evento coperto. È un errore. L'indennizzo scatta solo se ricorre un "infortunio" nel senso previsto dal contratto, e questa nozione non coincide con l'idea comune di "cosa mi è capitato di male".
La distinzione diventa cruciale in caso di malattia infettiva. Un'infezione virale è, tecnicamente, una patologia: un processo che si sviluppa dall'interno dell'organismo. L'infortunio, invece, presuppone un evento con caratteristiche precise. E la differenza determina se la compagnia paga o rifiuta.
Inquadramento normativo
Il codice civile definisce l'assicurazione all'art. 1882 c.c. come il contratto con cui l'assicuratore, dietro pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato del danno prodotto da un sinistro (assicurazione contro i danni) o a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
Il codice, però, non definisce l'"infortunio". Quella nozione è di matrice contrattuale e giurisprudenziale: per orientamento consolidato, l'infortunio è la lesione corporale prodotta da una causa fortuita, violenta ed esterna. Sono tre requisiti che devono ricorrere insieme.
È proprio su questi requisiti che l'infezione virale mostra la sua difficoltà. Il contagio manca del carattere "violento" ed "esterno" tipico del trauma: non c'è un evento traumatico istantaneo, ma la penetrazione di un agente patogeno che innesca un processo morboso interno. Per questo, salvo diversa e specifica previsione di polizza, l'infezione tende a essere qualificata come malattia e non come infortunio.
Il piano pubblico è un'altra cosa
Qui si annida l'equivoco più frequente. Sul versante pubblicistico-assistenziale, l'art. 42, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto "Cura Italia"), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha equiparato il contagio da Sars-Cov-2 in occasione di lavoro all'infortunio ai fini della tutela INAIL.
Quell'equiparazione, però, opera su un piano diverso: quello della tutela obbligatoria dei lavoratori a carico dell'Istituto. Non modifica, né estende, la nozione di infortunio contenuta in una polizza privata. Sono due binari distinti: uno assistenziale e pubblico, l'altro contrattuale e privato. Il fatto che l'INAIL riconosca il contagio come infortunio non obbliga la compagnia privata a fare altrettanto.
Cosa cambia per l'assicurato
La conseguenza pratica è diretta. Chi ha stipulato una polizza infortuni confidando che essa copra anche le conseguenze di una malattia infettiva rischia di trovarsi senza indennizzo proprio quando serve. Lo stesso vale per i familiari, in caso di polizza con copertura per il decesso: la contestazione sulla natura dell'evento può bloccare la liquidazione.
Il problema non è l'esistenza della copertura in astratto, ma il perimetro dell'evento assicurato. Molte polizze prevedono coperture separate per infortunio e per malattia, con premi e condizioni differenti. Altre estendono, dietro clausola specifica, la nozione di infortunio a determinate infezioni. È il testo contrattuale a decidere.
Cosa fare in concreto
- Leggi la definizione di "infortunio" nelle condizioni generali di polizza, non solo il massimale: è lì che si gioca la copertura.
- Verifica la presenza di una copertura malattia distinta o di clausole di estensione alle infezioni: se manca, la sola polizza infortuni può non bastare.
- Non dare per scontata l'equiparazione INAIL: vale per la tutela pubblica del lavoratore, non per l'indennizzo privato.
- Conserva la documentazione medica che descrive natura e origine dell'evento: sarà decisiva in caso di contestazione sulla qualificazione.
- Fatti assistere prima di sottoscrivere o di aprire un sinistro: una lettura tecnica del contratto riduce il rischio di rifiuti, senza che ciò possa tradursi in alcuna garanzia di esito.
La regola pratica è semplice: la copertura non dipende da come chiamiamo l'evento nel linguaggio comune, ma da come lo definisce la polizza. Verificarlo prima costa meno che scoprirlo dopo il sinistro.
Ogni contratto ha il suo equilibrio.
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