Contrattualistica

Malattia e infortunio: perché la polizza privata non copre l'infezione virale

Nelle polizze infortuni la parola chiave è una sola: infortunio. E per un principio consolidato in materia assicurativa un'infezione virale, di regola, non vi rientra. La differenza rispetto alla tutela pubblicistica INAIL è netta e incide direttamente sul diritto all'indennizzo. Capire quale evento la polizza copra davvero è il primo passo per evitare contestazioni dopo il sinistro.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·28 luglio 2026 ·4 min

Il nodo: cosa significa "infortunio" in una polizza

Quando si sottoscrive una polizza infortuni si tende a leggere il massimale e a trascurare la definizione dell'evento coperto. È un errore. L'indennizzo scatta solo se ricorre un "infortunio" nel senso previsto dal contratto, e questa nozione non coincide con l'idea comune di "cosa mi è capitato di male".

La distinzione diventa cruciale in caso di malattia infettiva. Un'infezione virale è, tecnicamente, una patologia: un processo che si sviluppa dall'interno dell'organismo. L'infortunio, invece, presuppone un evento con caratteristiche precise. E la differenza determina se la compagnia paga o rifiuta.

Inquadramento normativo

Il codice civile definisce l'assicurazione all'art. 1882 c.c. come il contratto con cui l'assicuratore, dietro pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato del danno prodotto da un sinistro (assicurazione contro i danni) o a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Il codice, però, non definisce l'"infortunio". Quella nozione è di matrice contrattuale e giurisprudenziale: per orientamento consolidato, l'infortunio è la lesione corporale prodotta da una causa fortuita, violenta ed esterna. Sono tre requisiti che devono ricorrere insieme.

È proprio su questi requisiti che l'infezione virale mostra la sua difficoltà. Il contagio manca del carattere "violento" ed "esterno" tipico del trauma: non c'è un evento traumatico istantaneo, ma la penetrazione di un agente patogeno che innesca un processo morboso interno. Per questo, salvo diversa e specifica previsione di polizza, l'infezione tende a essere qualificata come malattia e non come infortunio.

Il piano pubblico è un'altra cosa

Qui si annida l'equivoco più frequente. Sul versante pubblicistico-assistenziale, l'art. 42, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto "Cura Italia"), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha equiparato il contagio da Sars-Cov-2 in occasione di lavoro all'infortunio ai fini della tutela INAIL.

Quell'equiparazione, però, opera su un piano diverso: quello della tutela obbligatoria dei lavoratori a carico dell'Istituto. Non modifica, né estende, la nozione di infortunio contenuta in una polizza privata. Sono due binari distinti: uno assistenziale e pubblico, l'altro contrattuale e privato. Il fatto che l'INAIL riconosca il contagio come infortunio non obbliga la compagnia privata a fare altrettanto.

Cosa cambia per l'assicurato

La conseguenza pratica è diretta. Chi ha stipulato una polizza infortuni confidando che essa copra anche le conseguenze di una malattia infettiva rischia di trovarsi senza indennizzo proprio quando serve. Lo stesso vale per i familiari, in caso di polizza con copertura per il decesso: la contestazione sulla natura dell'evento può bloccare la liquidazione.

Il problema non è l'esistenza della copertura in astratto, ma il perimetro dell'evento assicurato. Molte polizze prevedono coperture separate per infortunio e per malattia, con premi e condizioni differenti. Altre estendono, dietro clausola specifica, la nozione di infortunio a determinate infezioni. È il testo contrattuale a decidere.

Cosa fare in concreto

La regola pratica è semplice: la copertura non dipende da come chiamiamo l'evento nel linguaggio comune, ma da come lo definisce la polizza. Verificarlo prima costa meno che scoprirlo dopo il sinistro.

Disclaimer. Contributo informativo a cura di Tamburro Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale. Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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