Malattia pagata per errore: il datore può trattenere i soldi in busta?
Il datore versa in busta paga l'indennità di malattia anticipandola per conto dell'INPS. Ma se quel pagamento avviene per errore, può recuperare le somme trattenendole al lavoratore? La risposta della Cassazione è netta: no. L'eventuale credito da restituzione riguarda il rapporto tra lavoratore e ente previdenziale, non quello con l'azienda.
Il datore può trattenere la malattia pagata per errore?
Nella prassi accade che il datore di lavoro corrisponda l'indennità di malattia in busta paga e si accorga in seguito che il versamento non era dovuto: certificato non valido, evento non indennizzabile, periodo già coperto, errore di calcolo. La tentazione è di recuperare la somma con una trattenuta sulle retribuzioni successive.
Questa operazione, però, non è legittima. Per comprenderne il motivo occorre distinguere chi è il vero debitore dell'indennità e quale ruolo svolge l'azienda nel pagamento.
Inquadramento normativo
L'indennità di malattia è una prestazione previdenziale a carico dell'INPS: la sua disciplina risale al R.D.L. 1825/1937 e alla normativa successiva sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie, oggi gestita dall'Istituto. Il datore di lavoro, di regola, anticipa l'importo in busta paga e poi lo recupera mediante conguaglio con i contributi dovuti, secondo il meccanismo della denuncia mensile UNIEMENS e delle relative istruzioni INPS.
In questo schema l'azienda non è il soggetto obbligato alla prestazione, ma un mero adiectus solutionis causa: cioè un soggetto autorizzato a pagare per conto dell'ente previdenziale. Il rapporto debitorio resta tra lavoratore e INPS.
Ne deriva una conseguenza precisa. Se l'indennità è stata erogata in assenza dei presupposti, l'eventuale azione di restituzione dell'indebito (art. 2033 c.c.) spetta a chi è titolare del credito previdenziale, ossia l'INPS, non al datore che ha solo materialmente eseguito il pagamento. Questo è l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che ha più volte ribadito come il datore non possa agire in via di trattenuta diretta per somme che, in sostanza, appartengono al circuito previdenziale.
Va inoltre ricordato che il recupero delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate è soggetto a una disciplina propria: l'art. 52 della L. 88/1989 limita la ripetibilità in presenza di buona fede del percipiente e in assenza di dolo, secondo i criteri elaborati in materia di indebito previdenziale. Si tratta di un regime distinto e più garantista rispetto all'indebito civilistico ordinario.
Implicazioni pratiche
La distinzione fondamentale è tra ciò che è a carico del datore e ciò che è a carico dell'INPS.
Per le voci genuinamente retributive (stipendio, integrazioni contrattuali, parte di trattamento a carico azienda) il datore può, nei limiti di legge, recuperare somme effettivamente non dovute. Per l'indennità di malattia previdenziale, invece, la trattenuta unilaterale in busta paga non trova fondamento: l'azienda ha anticipato un importo per conto dell'INPS e il rientro avviene attraverso il conguaglio contributivo, non gravando sul lavoratore.
Per il dipendente questo significa che una decurtazione operata dall'azienda per "malattia pagata per errore" può essere contestata. Per il datore, al contrario, la via corretta non è la trattenuta, ma la corretta gestione del conguaglio con l'Istituto.
Cosa fare in concreto
- Verificare la natura della somma: distinguere se la voce contestata è indennità previdenziale a carico INPS oppure emolumento a carico del datore. Solo la prima è sottratta alla trattenuta diretta.
- Esaminare la busta paga e le causali: controllare come è stata indicata l'erogazione e l'eventuale successiva trattenuta, conservando i cedolini.
- Per il lavoratore: contestare per iscritto la decurtazione non dovuta, chiedendo la ricostituzione della retribuzione.
- Per il datore: gestire l'eventuale recupero attraverso il conguaglio UNIEMENS con l'INPS, evitando trattenute unilaterali prive di base.
- Valutare i termini: è opportuno intervenire tempestivamente, valutando i termini di prescrizione applicabili ai crediti retributivi e contributivi.
In sintesi
Quando l'indennità di malattia è pagata per errore, il datore non può recuperarla trattenendo somme in busta paga. Il rapporto di debito riguarda il lavoratore e l'INPS, perché l'azienda agisce solo come tramite del pagamento previdenziale. L'eventuale restituzione segue le regole proprie dell'indebito previdenziale, più garantiste per il percipiente in buona fede.
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati — Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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