Malattia per depressione e attività esterne: cosa dice la Cassazione
La Corte di Cassazione ha ribadito che il lavoratore assente per depressione può svolgere attività sociali fuori casa senza incorrere automaticamente in un illecito. Ciò che conta è se quelle attività ritardano la guarigione o rivelano una malattia simulata. L'onere di provarlo grava sul datore di lavoro, non sul dipendente. Una pronuncia che ridisegna i confini del controllo sulle assenze per patologie psichiatriche.
Il caso
Una lavoratrice, assente per una sindrome depressiva, era stata licenziata dalla cooperativa datrice dopo essere stata vista svolgere attività all'esterno della propria abitazione. Secondo l'azienda, quel comportamento era incompatibile con lo stato di malattia dichiarato e integrava una condotta sanzionabile.
La Cassazione, Sezione Lavoro, ha respinto questa impostazione. Ha chiarito che lo svolgimento di attività esterne durante la malattia non costituisce, di per sé, inadempimento degli obblighi contrattuali. Occorre invece verificare in concreto se tali attività siano idonee a compromettere o ritardare la guarigione.
Inquadramento normativo
Il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo trova fondamento nella disciplina della Legge n. 604/1966, che àncora la sanzione espulsiva a un inadempimento del lavoratore di gravità tale da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto.
Durante la malattia il rapporto di lavoro è sospeso, ma permane un dovere di correttezza e buona fede (articoli 1175 e 1375 del Codice civile): il dipendente non deve tenere comportamenti che ostacolino il recupero della capacità lavorativa. Da qui la distinzione decisiva tracciata dalla giurisprudenza tra due ipotesi.
La prima è la simulazione della malattia: il lavoratore fingge una patologia inesistente. La seconda è la condotta idonea a pregiudicare la guarigione: la malattia esiste, ma l'attività svolta ne rallenta il decorso. In entrambi i casi la sanzione è possibile, ma va provata.
La peculiarità delle patologie depressive è proprio questa: l'attività esterna, la socializzazione, il movimento possono rientrare nel percorso terapeutico anziché contrastarlo. La Corte valorizza questo profilo, imponendo una valutazione medico-scientifica caso per caso.
Implicazioni pratiche
Per il datore di lavoro la pronuncia alza l'asticella probatoria. Non basta documentare che il dipendente è uscito di casa o ha svolto attività fuori. Occorre dimostrare, con elementi concreti e possibilmente supporto tecnico-sanitario, che quella specifica attività era incompatibile con la patologia dichiarata o ne ritardava la guarigione.
Per il lavoratore in malattia per depressione, l'uscita di casa o la partecipazione a momenti di vita sociale non integra automaticamente una violazione. Resta però il limite del buon senso: comportamenti manifestamente incompatibili con lo stato dichiarato espongono comunque a contestazioni.
La differenza rispetto alle patologie fisiche è netta. Per una frattura o un intervento chirurgico l'incompatibilità di certe attività è spesso evidente. Per un disturbo dell'umore la valutazione richiede competenze cliniche e non può fondarsi sul semplice dato osservativo.
Attenzione anche al tema dei controlli investigativi: l'agenzia incaricata dal datore può documentare la condotta esterna, ma il materiale raccolto va poi letto alla luce del referto medico. Un'immagine fuori contesto non prova nulla sulla compatibilità con la patologia.
Cosa fare in concreto
- Datori di lavoro: prima di procedere con la contestazione, acquisite una valutazione tecnica sulla compatibilità tra l'attività osservata e la patologia certificata. La sola osservazione visiva è insufficiente.
- Datori di lavoro: nella lettera di contestazione specificate perché quella condotta pregiudicava la guarigione o rivelava una simulazione, senza formule generiche.
- Lavoratori: conservate certificazioni mediche dettagliate e, se possibile, indicazioni terapeutiche che valorizzino l'utilità dell'attività esterna nel percorso di cura.
- Lavoratori: rispettate le fasce orarie di reperibilità per le visite di controllo, obbligo distinto e autonomo rispetto alla libertà di uscire.
- Entrambe le parti: fate valutare la vicenda da un professionista prima di assumere iniziative, perché la linea tra condotta lecita e illecita passa da elementi tecnici e non da valutazioni sommarie.
La pronuncia si inserisce in un orientamento che tutela la specificità delle malattie psichiatriche, imponendo un accertamento sostanziale e non presuntivo. Un approccio che protegge il lavoratore da automatismi ingiusti, senza però legittimare abusi.
Disclaimer
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