Lavoro

Malattia psichica e attività sportiva: quando il licenziamento è illegittimo

Un lavoratore in malattia per patologia psichica, sorpreso a giocare a calcetto, non commette necessariamente un illecito disciplinare. Una recente pronuncia di merito valorizza la cosiddetta compatibilità terapeutica: se l'attività fisica è raccomandata dagli specialisti, non pregiudica la guarigione né viola gli obblighi verso il datore. Un principio che ridisegna l'onere della prova nelle contestazioni per condotte extralavorative.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·18 settembre 2026 ·4 min

Il caso e il criterio della compatibilità terapeutica

Un dipendente assente dal lavoro per una patologia psichica viene sorpreso a praticare attività sportiva amatoriale. Il datore contesta la condotta e procede al licenziamento, ritenendo che il comportamento sia incompatibile con lo stato di malattia dichiarato.

Una recente pronuncia di merito ha dichiarato illegittimo il recesso, introducendo un criterio destinato a far discutere: la compatibilità terapeutica. Per le patologie di natura psichica, l'attività fisica non solo non è controindicata, ma è spesso raccomandata dagli specialisti come parte del percorso di cura. In questa prospettiva, praticare sport non ritarda la guarigione: la favorisce.

Si tratta, va precisato, di una decisione di merito, non vincolante per altri giudici e non equiparabile a un orientamento consolidato di legittimità. Ha però il pregio di distinguere in modo netto tra due situazioni molto diverse.

Inquadramento normativo

Il licenziamento per giusta causa trova fondamento nell'art. 2119 c.c., che consente il recesso immediato in presenza di una causa che non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto. Sul piano degli obblighi del lavoratore rileva l'art. 2105 c.c. (obbligo di fedeltà), da cui la giurisprudenza ricava anche il dovere di non tenere, durante la malattia, condotte idonee a pregiudicare o ritardare la guarigione. Il quadro si completa con l'art. 2110 c.c., che disciplina la sospensione del rapporto in caso di malattia e la relativa tutela.

La Corte di Cassazione ha da tempo affermato che lo svolgimento di attività extralavorativa durante l'assenza per malattia può giustificare il licenziamento quando l'attività dimostri l'inesistenza della malattia (simulazione) oppure, pur in presenza di una patologia reale, risulti idonea a pregiudicare o ritardare la guarigione, in violazione dei doveri di correttezza e buona fede. Il punto controverso resta sempre l'accertamento in concreto di questa idoneità lesiva.

Cosa cambia in concreto

La pronuncia sposta l'attenzione sul contenuto medico-scientifico della condotta. Non basta constatare che il lavoratore fosse fisicamente attivo mentre era in malattia: occorre verificare se quell'attività fosse incompatibile con la patologia specifica.

La distinzione tra patologie fisiche e psichiche diventa allora decisiva. Un'attività fisica intensa può aggravare una lesione muscolare o articolare; per un disturbo dell'umore o ansioso-depressivo, invece, il movimento può rientrare tra le indicazioni terapeutiche. L'apparente contraddizione tra malattia e sport si dissolve alla luce della natura della patologia.

Sul piano probatorio, ciò rende più gravoso l'onere a carico del datore di lavoro. Non è sufficiente documentare la condotta extralavorativa: bisogna dimostrare che essa era concretamente idonea a compromettere il recupero. Nelle patologie psichiche questa prova è più difficile da fornire, proprio perché l'attività fisica è spesso raccomandata.

Resta però impregiudicata la diversa ipotesi della simulazione della malattia: se l'attività svolta dimostra l'inesistenza dello stato patologico dichiarato, la contestazione mantiene piena fondatezza. Il criterio della compatibilità terapeutica opera solo quando la patologia è reale.

Cosa fare in concreto

La materia richiede una valutazione preventiva e documentata caso per caso, calibrata sulla specifica patologia e sulle circostanze concrete.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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