Lavoro

Malattie professionali nel settore Ho.Re.Ca.: rischi e tutele

Chi lavora in hotel, bar e ristoranti è esposto a rischi spesso sottovalutati: movimenti ripetitivi, rumore, sostanze chimiche, posture prolungate. Molte patologie che ne derivano sono riconoscibili come malattie professionali, con diritto all'indennizzo INAIL e, in presenza di colpa del datore, a un risarcimento integrale. Sapere come muoversi cambia l'esito della tutela.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·1 agosto 2026 ·4 min

Il quadro dei rischi nel settore Ho.Re.Ca.

Il comparto ricettivo e della ristorazione presenta un profilo di rischio articolato. Camerieri, cuochi, addetti alle pulizie e personale di sala sono esposti in modo continuativo a fattori che, nel tempo, possono generare patologie professionali.

Alcuni esempi ricorrenti aiutano a comprendere il fenomeno. La movimentazione manuale dei carichi e i gesti ripetitivi in cucina o al bar sono associati a tendinopatie dell'arto superiore (tra cui l'epicondilite) e a patologie muscolo-scheletriche del rachide, entrambe presenti nelle tabelle INAIL delle malattie professionali. L'esposizione prolungata al rumore in ambienti affollati o accanto a macchinari può determinare ipoacusia da rumore. Il contatto frequente con detergenti, disinfettanti e acqua è tipica causa di dermatiti da contatto.

Inquadramento normativo

Il fondamento della tutela è duplice. Da un lato, il D.Lgs. 81/2008 fissa gli obblighi di prevenzione: l'art. 15 elenca le misure generali di tutela, l'art. 28 impone la valutazione di tutti i rischi (compresi quelli ergonomici e da agenti chimici), l'art. 41 disciplina la sorveglianza sanitaria affidata al medico competente. Rilevano inoltre il Titolo VI (movimentazione manuale dei carichi) e il Titolo IX (sostanze pericolose), direttamente pertinenti alle mansioni Ho.Re.Ca.

Dall'altro lato opera l'art. 2087 c.c., che impone al datore di adottare ogni misura necessaria a tutelare l'integrità fisica del lavoratore secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica. È la norma cardine su cui si fonda l'eventuale responsabilità risarcitoria del datore.

Malattia tabellata e non tabellata

La distinzione è decisiva sul piano probatorio. Per le malattie tabellate — quelle inserite nelle tabelle allegate al D.P.R. 1124/1965 e periodicamente aggiornate — opera una presunzione legale di origine professionale: il lavoratore deve provare la mansione a rischio e la patologia, mentre il nesso causale è presunto.

Per le malattie non tabellate, invece, l'onere probatorio grava interamente sul lavoratore, che deve dimostrare il nesso causale tra l'attività svolta e la patologia. Questo sistema misto — tabellare più non tabellato — è il frutto dell'evoluzione giurisprudenziale che ha superato il vecchio elenco chiuso, aprendo la tutela a ogni patologia di cui si dimostri l'origine lavorativa.

Indennizzo INAIL e danno differenziale

L'INAIL indennizza il danno biologico e le conseguenze patrimoniali secondo criteri predeterminati. Tale indennizzo, però, non copre l'intero pregiudizio subito.

Qui entra in gioco il danno differenziale: quando la malattia è riconducibile a una violazione degli obblighi di sicurezza (art. 2087 c.c. e D.Lgs. 81/2008), il lavoratore può agire in sede civile per ottenere la differenza tra il risarcimento integrale spettante secondo i criteri civilistici e quanto già erogato dall'INAIL. Il meccanismo trova base nell'art. 10 del D.P.R. 1124/1965, che regola i rapporti tra indennizzo assicurativo e responsabilità civile del datore.

Implicazioni pratiche per il lavoratore

Per chi opera nel settore, tre elementi risultano centrali: la puntuale sorveglianza sanitaria, la corretta e tempestiva denuncia della patologia, la conservazione di ogni documento utile a ricostruire mansioni ed esposizione. Ogni ritardo o omissione può compromettere il diritto all'indennizzo e all'eventuale risarcimento differenziale.

Cosa fare in concreto

  1. Consultare il medico ai primi sintomi persistenti e ottenere il certificato medico di malattia professionale, che il sanitario è tenuto a trasmettere e che costituisce il presupposto della tutela (cfr. obblighi di certificazione ex D.P.R. 1124/1965).
  2. Verificare la denuncia all'INAIL: il datore deve inoltrarla ai sensi degli artt. 52-53 D.P.R. 1124/1965 entro i termini di legge; in caso di inerzia, attivarsi direttamente.
  3. Documentare mansioni ed esposizione: turni, buste paga, DVR, verbali del medico competente e ogni evidenza dei fattori di rischio.
  4. Controllare la sorveglianza sanitaria: conservare le comunicazioni con il medico competente e i giudizi di idoneità ex art. 41 D.Lgs. 81/2008.
  5. Valutare l'azione per danno differenziale quando emerga una violazione degli obblighi di sicurezza, rivolgendosi a un professionista per l'analisi del nesso causale e della colpa.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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