Malattie professionali nel settore Ho.Re.Ca.: rischi, diritti e tutele
Chi lavora in hotel, bar e ristoranti è esposto a rischi spesso sottovalutati: turni prolungati, movimentazione di carichi, esposizione a calore, sostanze e rumore. Queste condizioni possono generare vere e proprie malattie professionali. Vediamo cosa prevede la normativa, quali obblighi gravano sul datore e come il lavoratore può far valere i propri diritti verso l'INAIL.
Il contesto: perché il settore Ho.Re.Ca. è esposto
Il comparto della ristorazione e dell'ospitalità (Ho.Re.Ca., cioè Hotel, Restaurant, Catering) presenta una molteplicità di rischi per la salute. Movimentazione manuale di carichi, posture incongrue mantenute a lungo, esposizione a temperature elevate in cucina, contatto con detergenti e sostanze irritanti, rumore, stress da ritmi intensi: sono fattori che, nel tempo, possono tradursi in patologie riconducibili all'attività lavorativa.
È utile una distinzione preliminare. L'infortunio sul lavoro deriva da una causa violenta e improvvisa (una caduta, un'ustione, un taglio). La malattia professionale è invece una patologia che insorge in modo graduale, per l'esposizione prolungata a un rischio connesso alla mansione. Cambiano i presupposti, i termini e le modalità di tutela.
Inquadramento normativo
L'obbligo di tutelare la salute dei lavoratori trova il proprio fondamento generale nell'art. 2087 del Codice civile, che impone al datore di adottare le misure necessarie a proteggere l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori. Sul piano specifico, il D.Lgs. 81/2008 dettaglia gli obblighi del datore: in particolare l'art. 18 individua i doveri organizzativi e gestionali (tra cui nomina del medico competente e attuazione della sorveglianza sanitaria dove prevista), mentre la valutazione dei rischi confluisce nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
La sorveglianza sanitaria — visite mediche a cura del medico competente — è dovuta quando il rischio individuato nel DVR la rende obbligatoria (ad esempio per movimentazione manuale di carichi o agenti chimici). La sua omissione, quando dovuta in base al profilo di rischio individuato nel DVR, costituisce un indice di inadempimento datoriale. Se invece per quella mansione la sorveglianza non era imposta, l'assenza di visite non ha di per sé rilievo.
Patologie tabellate e non tabellate: l'onere della prova
L'INAIL riconosce due categorie di malattie professionali. Le tabellate sono elencate in appositi decreti, in relazione a determinate lavorazioni: per queste opera una presunzione legale di origine professionale. Il lavoratore deve solo dimostrare la malattia e l'adibizione alla lavorazione a rischio; è l'Istituto a dover eventualmente provare una diversa causa.
Per le malattie non tabellate, invece, l'onere probatorio è a carico del lavoratore, che deve dimostrare il nesso causale tra esposizione professionale e patologia. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale nesso può essere affermato secondo un criterio di ragionevole probabilità e non di certezza assoluta, e che rileva anche la concausa: l'esposizione lavorativa non deve essere l'unica causa, ma è sufficiente che abbia contribuito in modo apprezzabile all'insorgenza o all'aggravamento della malattia (principio dell'equivalenza causale, salvo cause sopravvenute autonome). Questo orientamento è decisivo nelle patologie muscolo-scheletriche tipiche del settore, spesso multifattoriali.
Denuncia e prescrizione: i termini da rispettare
Alla comparsa dei sintomi, il lavoratore si rivolge al medico, che redige il certificato di malattia professionale. Il certificato va trasmesso all'INAIL: il medico o la struttura sanitaria vi provvede, e il datore ha l'obbligo di inoltrare la denuncia entro cinque giorni dalla ricezione del certificato. È bene conservarne copia.
Quanto alla prescrizione, il diritto alle prestazioni INAIL si estingue in tre anni ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. 1124/1965. Il termine, però, non decorre dal semplice manifestarsi dei sintomi: decorre dal momento in cui la malattia si manifesta come conoscibile nella sua origine professionale, cioè da quando il lavoratore ha (o avrebbe potuto avere, con l'ordinaria diligenza) consapevolezza del collegamento tra patologia e lavoro. È una precisazione rilevante, perché consente di attivarsi anche a distanza di tempo dalla cessazione dell'esposizione.
Cosa fare in concreto
- Documentare i sintomi: conservare referti, certificati e ogni elemento che colleghi il disturbo alla mansione svolta.
- Richiedere il certificato di malattia professionale al medico curante o al medico competente, verificando che sia trasmesso all'INAIL.
- Conservare la documentazione lavorativa: buste paga, mansionario, turni, eventuali segnalazioni sui rischi, per ricostruire l'esposizione.
- Verificare la sorveglianza sanitaria: controllare se, in base al DVR, erano previste visite periodiche e se sono state effettuate.
- Agire nei termini: monitorare il triennio di prescrizione decorrente dalla conoscibilità dell'origine professionale, senza attendere la cessazione del rapporto.
Per le patologie non tabellate, la ricostruzione del nesso causale richiede un'istruttoria accurata, spesso con supporto medico-legale. È opportuno valutare la posizione con anticipo rispetto ai termini di legge.
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_Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale._
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