Famiglia

Maltrattamenti in famiglia: la violenza psicologica basta per il reato

La Corte d'Appello di Bari ha confermato che il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi può configurarsi anche in assenza di violenza fisica. Minacce reiterate, umiliazioni sistematiche e controllo ossessivo bastano a integrare la fattispecie prevista dall'art. 572 del codice penale. Una lettura che rafforza la tutela penale contro la violenza psicologica.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Il caso e la decisione

La Corte d'Appello di Bari è tornata su una questione ricorrente nei procedimenti per violenza domestica: se le condotte prive di aggressione fisica possano da sole integrare il reato di maltrattamenti.

La risposta è affermativa. Secondo i giudici, un quadro fatto di minacce continue, umiliazioni verbali e controllo pervasivo della vittima realizza quella condizione di sofferenza abituale che la norma intende reprimere. Non serve la lesione refertata al pronto soccorso: la sofferenza psichica, se prodotta da una serie di condotte protratte nel tempo, ha lo stesso rilievo penale.

Inquadramento normativo

Il riferimento è l'art. 572 del codice penale, rubricato "Maltrattamenti contro familiari e conviventi". La norma punisce chiunque maltratta una persona della famiglia, un convivente, o un soggetto affidato per ragioni di educazione, cura o vigilanza.

Due elementi qualificano la fattispecie. Il primo è l'abitualità: non basta il singolo episodio, occorre una pluralità di condotte che, sommandosi, generano un regime di vita vessatorio. Il secondo è l'indifferenza della forma della condotta: la giurisprudenza, ormai da tempo consolidata, riconosce che i maltrattamenti possono realizzarsi anche solo con parole, atteggiamenti e comportamenti, senza contatto fisico.

La pronuncia della Corte barese si colloca in questo solco. La cosiddetta violenza psicologica — insulti, denigrazione, isolamento sociale, controllo del telefono e degli spostamenti — non è un fatto marginale rispetto alla violenza fisica: è essa stessa il fatto tipico, quando raggiunge il carattere sistematico richiesto dalla norma.

Che cosa cambia in concreto

La portata pratica riguarda soprattutto la prova. Nei procedimenti per maltrattamenti, la mancanza di certificati medici è spesso stata percepita come un ostacolo. La decisione ribadisce che il quadro accusatorio può reggersi su altri elementi: testimonianze, messaggi, registrazioni, relazioni dei servizi sociali, valutazioni cliniche sullo stato psicologico della persona offesa.

Cambia anche la prospettiva per gli operatori. Assistenti sociali, psicologi e operatori dei centri antiviolenza intercettano frequentemente forme di violenza che non lasciano segni visibili. La conferma del rilievo penale di queste condotte valorizza il loro lavoro di documentazione e raccolta di elementi, che può poi confluire nel procedimento.

Per chi è indagato o imputato, l'ampliarsi dei contorni della fattispecie impone attenzione: comportamenti ritenuti "solo" conflittuali possono essere qualificati come penalmente rilevanti se inseriti in una condotta abituale. Resta ferma la necessità, per l'accusa, di dimostrare l'abitualità e l'elemento soggettivo, cioè la consapevolezza di sottoporre la vittima a un regime di sofferenza.

Il confine con altre figure

È utile distinguere. Il singolo episodio di minaccia può integrare il reato di minaccia (art. 612 c.p.); la reiterazione di condotte assillanti verso un ex partner non convivente rientra più propriamente negli atti persecutori, o stalking (art. 612-bis c.p.). I maltrattamenti presuppongono invece un rapporto familiare o di convivenza e una vessazione stabile all'interno di quel legame.

La qualificazione corretta incide sui termini di procedibilità e sul trattamento sanzionatorio. Per questo l'analisi dei fatti va condotta con precisione, caso per caso.

Cosa fare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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