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Litigare con il partner è reato di maltrattamenti? I limiti dell'art. 572 c.p.

Il Tribunale di Pescara, con la sentenza n. 115/2026, ha assolto un imputato dall'accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi. La decisione ribadisce un principio spesso frainteso: la conflittualità di coppia, per quanto accesa, non coincide con il reato previsto dall'art. 572 del codice penale, che richiede un regime di vita abitualmente vessatorio.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·5 ottobre 2026 ·4 min

Il caso

Il Tribunale di Pescara è stato chiamato a valutare la condotta di un imputato accusato di maltrattamenti ai danni del partner. All'esito del giudizio, il collegio ha pronunciato sentenza di assoluzione (n. 115/2026), ritenendo che gli episodi contestati fossero riconducibili a una conflittualità contingente e non a un sistema di sopraffazione continuativo.

La pronuncia offre l'occasione per distinguere con precisione due piani che l'esperienza quotidiana tende a confondere: il contrasto, anche aspro, tra due persone che convivono, e il reato di maltrattamenti in senso tecnico.

Inquadramento normativo

L'art. 572 del codice penale punisce chi "maltratta una persona della famiglia o comunque convivente". La giurisprudenza di legittimità ha chiarito da tempo che si tratta di un reato abituale: non è sufficiente il singolo fatto, per quanto grave, ma occorre una pluralità di condotte che, nel loro insieme, diano vita a un regime di vita vessatorio e umiliante per la vittima.

La fattispecie richiede dunque due elementi concorrenti. Sul piano oggettivo, la sistematicità delle condotte prevaricatrici, protratte nel tempo. Sul piano soggettivo, la consapevolezza di sottoporre la persona offesa a sofferenze fisiche o morali in modo abituale, con la percezione di una posizione di dominio.

Manca il reato, invece, quando i comportamenti si esauriscono in liti episodiche, reciproche o legate a specifiche occasioni di tensione. In questi casi la condotta può eventualmente rilevare sotto altre e diverse figure (si pensi a singoli episodi di percosse o minaccia), ma non integra l'abitualità che l'art. 572 c.p. pretende.

Perché la distinzione conta

La differenza non è nominalistica. Il reato di maltrattamenti comporta una cornice sanzionatoria severa e conseguenze processuali rilevanti, a partire dalla procedibilità d'ufficio e dalla possibile applicazione di misure cautelari. Qualificare come maltrattamenti ciò che è, in realtà, una crisi di coppia conflittuale significherebbe estendere la fattispecie oltre i confini voluti dal legislatore.

Il Tribunale di Pescara, pretendendo la prova di un disegno vessatorio continuativo, non sminuisce la gravità delle condotte violente in ambito domestico. Afferma, piuttosto, che ciascuna fattispecie va qualificata per quello che è, evitando sia la sottovalutazione sia la sovra-contestazione.

Implicazioni pratiche

Per chi subisce comportamenti aggressivi in ambito familiare, la pronuncia conferma l'importanza di documentare la continuità delle condotte: è l'insieme ripetuto e prolungato, non l'episodio singolo, a fondare l'accusa di maltrattamenti.

Per chi si trova sul versante opposto, cioè destinatario di una denuncia, la decisione ricorda che la difesa può legittimamente puntare sulla natura occasionale e reciproca del conflitto, elemento idoneo a escludere l'abitualità.

In entrambi i casi, la ricostruzione dei fatti deve essere rigorosa. Testimonianze, certificati medici, messaggi, denunce precedenti: ogni elemento serve a collocare le condotte dentro – o fuori – dallo schema del reato abituale.

Cosa fare in concreto

La sentenza del Tribunale di Pescara non legittima la conflittualità, ma invita a non confondere i piani. La tutela delle vittime passa anche dalla precisione con cui i fatti vengono qualificati.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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