diritto_penale

Maltrattamenti e dichiarazioni della vittima: serve la registrazione audiovisiva?

Le parole di chi denuncia maltrattamenti hanno un peso decisivo nel processo penale. Ma quando la vittima è ritenuta vulnerabile, la legge impone che le sue dichiarazioni davanti alla polizia giudiziaria siano documentate con mezzi audiovisivi. Senza quella registrazione, l'utilizzabilità della prova può venire meno. Un principio che tocca vittime, indagati e operatori delle indagini.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Il tema

Nei procedimenti per maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e per i reati che rientrano nel cosiddetto "codice rosso", il racconto della persona offesa è spesso l'elemento centrale dell'accusa. Non di rado è l'unica fonte diretta: la violenza domestica avviene tra le mura di casa, senza testimoni e senza documentazione oggettiva.

Proprio per questo il legislatore ha introdotto una regola precisa sul *come* quelle dichiarazioni vanno raccolte. Non basta che la vittima parli: occorre che le sue parole siano fissate in modo verificabile.

Inquadramento normativo

Il riferimento è l'art. 357, comma 1-ter, del codice di procedura penale. La norma prevede che, quando la polizia giudiziaria assume sommarie informazioni da persone offese in condizione di particolare vulnerabilità, la documentazione dell'atto avvenga anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salvo che ricorrano contingenti ragioni tecniche di cui va dato conto nel verbale.

La condizione di vulnerabilità non è automatica né "presunta" in via generale. L'art. 90-quater c.p.p. richiede una valutazione in concreto, che tiene conto dell'età, dello stato di salute, del tipo di reato e delle sue modalità. Nei maltrattamenti e nella violenza domestica gli indici che portano a riconoscere la vulnerabilità ricorrono con particolare frequenza, ma la qualificazione resta frutto di un accertamento caso per caso, non di un'etichetta applicata a priori.

Va distinta questa disciplina da quella dell'art. 141-bis c.p.p., che impone la registrazione dell'interrogatorio della persona in stato di detenzione, con una diversa ratio (garanzia della genuinità delle dichiarazioni dell'indagato). Il comma 1-ter dell'art. 357 riguarda invece la protezione e la trasparenza nella raccolta delle dichiarazioni della vittima vulnerabile.

La conseguenza sull'utilizzabilità

Il punto più delicato riguarda cosa accade se la registrazione manca. L'orientamento giurisprudenziale che si va consolidando valorizza la finalità della norma: la documentazione audiovisiva serve a garantire la fedeltà del racconto e a permettere alla difesa di verificarne modalità e contenuto.

Dove la registrazione è dovuta e viene omessa senza che il verbale dia conto di una reale impossibilità tecnica, le dichiarazioni così raccolte possono risultare inutilizzabili come prova a carico. L'inutilizzabilità colpisce l'atto viziato, non l'intero processo: gli altri elementi acquisiti restano validi.

È un principio ancorato alla norma processuale più che a una singola pronuncia isolata. Chi intenda far valere il vizio in giudizio dovrà quindi ricostruire con precisione le modalità di assunzione dell'atto e verificare se ricorressero, e fossero motivate, le eccezioni previste.

Perché conta: la ratio

La regola realizza un bilanciamento. Da un lato tutela la vittima, evitando che debba ripetere più volte un racconto doloroso e riducendo il rischio di distorsioni nella verbalizzazione. Dall'altro rafforza il diritto di difesa: l'imputato e il suo difensore possono controllare non solo *cosa* è stato detto, ma *come* è stato detto, cogliendo esitazioni, suggestioni o forzature che un verbale scritto appiattisce.

È un punto importante da chiarire: l'eventuale inutilizzabilità di una dichiarazione non equivale a un'assoluzione, così come la sua piena utilizzabilità non fonda da sola una condanna. Si tratta di una regola sulla qualità della prova, non sul merito della responsabilità.

Implicazioni pratiche

Per chi denuncia, sapere che esiste questa tutela aiuta a comprendere il valore del momento in cui si rendono le dichiarazioni. Per chi è indagato, apre uno spazio difensivo tecnico da esaminare con attenzione. Per gli operatori di polizia giudiziaria, impone rigore procedurale e motivazione puntuale di ogni deroga.

Cosa fare in concreto

---

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale.

Disclaimer. Contributo informativo a cura di Tamburro Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale. Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Una conversazione con lo studio

Ogni condominio ha una storia a sé.

Se gestisci un'amministrazione e vuoi un confronto su una specifica questione condominiale, scrivi allo studio. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.