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Maltrattamenti: le dichiarazioni della vittima vanno registrate?

Nei procedimenti per maltrattamenti si discute del valore delle dichiarazioni della persona offesa. Il tema non è la mancanza di un video del fatto, ma l'obbligo di documentare con mezzi audiovisivi il racconto reso alle autorità. Una regola pensata per tutelare la vittima vulnerabile e, insieme, la difesa dell'indagato. Vediamo cosa prevede la legge e cosa cambia in concreto.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Il fraintendimento da chiarire subito

Circa la denuncia per maltrattamenti circola un equivoco ricorrente: si crede che le parole della vittima "non valgano" senza un video che documenti la violenza. Non è così.

Nessuna norma impone di filmare l'aggressione, cosa peraltro quasi sempre impossibile. Il punto è un altro: la legge chiede che il racconto della persona offesa, quando viene raccolto dalle autorità, sia documentato con mezzi audiovisivi. Registrazione del racconto, non video del fatto: due cose diverse, spesso confuse.

Inquadramento normativo

La disposizione di riferimento è l'art. 351, comma 1-ter, del codice di procedura penale, che disciplina l'assunzione di sommarie informazioni da parte della polizia giudiziaria. La norma prevede che, quando si procede per reati di violenza domestica e di genere (tra cui i maltrattamenti contro familiari e conviventi, art. 572 c.p.), l'atto di assunzione di informazioni dalla persona offesa vulnerabile debba essere documentato integralmente, di regola con mezzi di riproduzione audiovisiva.

Una previsione analoga opera per l'attività del pubblico ministero. Il rinvio contenuto nell'art. 362 c.p.p. estende alle informazioni assunte dal PM le medesime cautele previste dall'art. 351, comma 1-ter, con l'obiettivo di garantire uniformità di tutela in tutta la fase investigativa.

La ratio è duplice. Da un lato, proteggere la vittima vulnerabile, evitando la ripetizione traumatica del racconto e fissandone il contenuto in modo fedele. Dall'altro, tutelare il diritto di difesa dell'indagato: una registrazione integrale consente di verificare come le dichiarazioni sono state raccolte, escludendo suggestioni o travisamenti del verbalizzante.

Quale conseguenza se manca la registrazione

Qui serve prudenza. Si tende a presentare l'omessa registrazione come causa automatica di inutilizzabilità delle dichiarazioni. La realtà giurisprudenziale è più articolata.

La giurisprudenza non è univoca nel qualificare la sanzione processuale. Una lettura rigorosa collega l'omissione a un vizio di utilizzabilità dell'atto; un'altra la ricostruisce come irregolarità che incide sull'attendibilità della prova più che sulla sua ammissibilità, valutabile dal giudice nel contesto complessivo. Molto dipende dalle circostanze concrete: consenso della persona offesa, indisponibilità tecnica degli strumenti, motivazione dell'omissione riportata a verbale.

In assenza di un identificativo certo della pronuncia richiamata dalla fonte, ci limitiamo a segnalare che l'affermazione perentoria "le dichiarazioni non valgono senza registrazione" va relativizzata. Il tema resta oggetto di interpretazione, e la difesa può eccepire il vizio, ma l'esito non è predeterminato.

Implicazioni pratiche

Le conseguenze variano a seconda della posizione.

Per chi denuncia. Il racconto reso alle forze dell'ordine o al PM dovrebbe essere documentato con audio-video. È utile verificare che ciò avvenga e che il verbale ne dia atto. Una corretta documentazione rafforza la solidità della testimonianza nel prosieguo.

Per l'indagato. L'assenza o l'incompletezza della registrazione può costituire un punto su cui articolare la difesa, contestando le modalità di raccolta delle dichiarazioni. Non è una carta risolutiva, ma un elemento da esaminare negli atti.

Per la polizia giudiziaria. L'obbligo impone attenzione operativa: quando la registrazione non è possibile, occorre indicarne a verbale le ragioni. L'omissione immotivata espone l'atto a contestazione.

Cosa fare in concreto

  1. Verificare la documentazione dell'atto. Controllare se il verbale attesta la registrazione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa e, in mancanza, la motivazione dell'omissione.
  2. Conservare ogni elemento a supporto. Messaggi, referti medici, testimonianze e ogni riscontro che possa corroborare o contestualizzare il racconto.
  3. Esaminare tempestivamente gli atti di indagine. La qualità della documentazione va valutata quando è ancora possibile intervenire, non a dibattimento inoltrato.
  4. Distinguere il piano dell'ammissibilità da quello dell'attendibilità. Non ogni irregolarità produce inutilizzabilità: è opportuno inquadrare correttamente il vizio prima di formulare eccezioni.
  5. Richiedere una valutazione tecnica del materiale investigativo. Un'analisi puntuale degli atti consente di individuare i profili realmente incidenti sul procedimento.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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