Contrattualistica

Mediazione obbligatoria: cosa rischia chi non partecipa

Non presentarsi alla mediazione obbligatoria non è una scelta neutra. Il giudice può trarne argomenti di prova contro la parte assente, condannarla al versamento a favore dell'Erario e persino alle spese, a prescindere dall'esito. Regole rilevanti in materia di condominio e contratti, dove la mediazione è spesso condizione di procedibilità della causa.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·6 agosto 2026 ·4 min

Il quadro: quando la mediazione è obbligatoria

In diverse materie la legge impone di tentare la mediazione prima di andare in causa. È il caso, tra gli altri, delle controversie condominiali e di molte liti contrattuali (locazione, comodato, contratti bancari e assicurativi).

La mediazione obbligatoria è condizione di procedibilità: significa che, senza il tentativo, la domanda giudiziale non può essere esaminata nel merito. Fin qui il tema è noto. Meno noto è cosa accade quando una parte partecipa solo formalmente, o non si presenta affatto.

Inquadramento normativo

Il riferimento è l'art. 5 del D.lgs. 28/2010, che individua le materie a mediazione obbligatoria e ne fa condizione di procedibilità.

Sul piano delle conseguenze, l'art. 8, comma 4-bis, stabilisce che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio (ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.) e può condannare la parte assente al versamento all'Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Gli artt. 12-bis, commi 2 e 3, rafforzano il quadro sul fronte delle spese: la parte che, senza giustificato motivo, non ha partecipato può subire conseguenze economiche anche in punto di condanna alle spese, indipendentemente dall'esito della lite.

La giurisprudenza ha chiarito un punto centrale: non basta comparire con delega generica. La Cassazione (sentenza n. 8473/2019) ha precisato che la parte deve partecipare personalmente o conferire al proprio difensore una procura sostanziale specifica, che abiliti a negoziare e a definire la lite. La sola presenza dell'avvocato con procura alle liti non integra una partecipazione effettiva.

Su questa linea si collocano pronunce recenti: la Corte d'appello di Milano (sentenza n. 566/2025) e il Tribunale di Milano (sentenza n. 6158/2025) hanno confermato la rilevanza della partecipazione effettiva e le ricadute economiche dell'assenza ingiustificata.

Cosa cambia in concreto

Per chi promuove la causa, il rischio principale è l'improcedibilità: se il tentativo di mediazione non è stato regolarmente esperito, il processo si arresta prima del merito.

Per chi è chiamato in mediazione, invece, il rischio è di ordine probatorio ed economico. Il giudice non può decidere la causa solo sulla base dell'assenza, ma può usarla come elemento a sostegno delle tesi avversarie. A ciò si aggiungono la somma dovuta all'Erario e la possibile condanna alle spese, anche in caso di vittoria nel merito.

Nel condominio il tema è particolarmente delicato. L'amministratore che partecipa deve essere legittimato: serve una delibera assembleare che lo autorizzi a transigere entro limiti definiti. Presentarsi senza poteri equivale, sul piano sostanziale, a non partecipare.

Nella contrattualistica, chi riceve l'invito a mediare deve valutare con attenzione la propria posizione: l'assenza, oltre al costo diretto, può indebolire la difesa nel giudizio che seguirà.

Attenzione, però, alla nozione di giustificato motivo. Non ogni assenza è sanzionata: esistono situazioni oggettive che possono giustificare la mancata comparizione. Il punto è che il motivo deve essere reale, documentabile e proporzionato, non un pretesto.

Cosa fare in concreto

La mediazione, oltre a essere un passaggio obbligato, è spesso un'occasione concreta per chiudere la controversia a costi contenuti. Trattarla come un mero adempimento formale è, di regola, la scelta più costosa.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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