Famiglia

Genitore che non mantiene i figli disabili: quando è reato

Il genitore che abbandona economicamente e moralmente i figli con disabilità può rispondere penalmente. La giurisprudenza di merito ribadisce un principio netto: la decadenza dalla responsabilità genitoriale non cancella l'obbligo di mantenimento, che per il figlio disabile non si esaurisce con la maggiore età. Vediamo il quadro normativo e cosa comporta per chi versa in queste situazioni.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Il fatto e il principio

Un genitore è stato condannato per essersi disinteressato dei figli disabili e per non aver versato quanto dovuto a titolo di mantenimento. Il tema tocca due materie: il diritto di famiglia, che fonda l'obbligo economico, e il diritto penale, che ne sanziona la violazione.

Il principio affermato è chiaro: essere decaduti dalla responsabilità genitoriale non libera dall'obbligo di mantenere i figli. Si tratta di due piani distinti. La decadenza incide sui poteri decisionali del genitore; l'obbligo di provvedere ai bisogni economici della prole resta, e la sua violazione può assumere rilievo penale.

Inquadramento normativo

Occorre distinguere con precisione le norme in gioco.

L'art. 570 comma 1 del codice penale punisce chi abbandona il domicilio domestico o tiene una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, sottraendosi agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge. È la dimensione "morale" e di presenza dell'obbligo familiare.

L'omesso versamento dei mezzi di sussistenza ai discendenti minori, o inabili al lavoro, è invece l'ipotesi dell'art. 570 comma 2 n. 2 c.p.: qui rileva il profilo economico primario, la mancanza del necessario per vivere.

Diverso ancora è l'art. 570-bis c.p., introdotto dal D.Lgs. 1° marzo 2018 n. 21 in attuazione del principio della riserva di codice. Punisce specificamente il coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto in sede di separazione, divorzio o affidamento dei figli, stabilito da un provvedimento del giudice. Qui l'oggetto della tutela non è il minimo vitale, ma il rispetto della statuizione giudiziale sull'assegno.

Sul rapporto tra le due fattispecie la giurisprudenza discute se si tratti di concorso o di specialità. L'orientamento prevalente valorizza l'autonomia dell'art. 570-bis: mentre l'art. 570 tutela i mezzi di sussistenza (con soglia più severa, la privazione del necessario), il 570-bis sanziona il mero inadempimento dell'assegno fissato dal giudice, a prescindere dallo stato di bisogno. Le due norme possono quindi coprire condotte diverse dello stesso genitore inadempiente.

L'obbligo verso il figlio disabile: il fondamento civile

Il cardine dell'estensione temporale dell'obbligo è l'art. 337-septies del codice civile. La norma prevede che il giudice possa disporre il pagamento di un assegno periodico in favore del figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente. Per il figlio con disabilità grave, la giurisprudenza equipara la posizione a quella del figlio minore.

In concreto, l'obbligo di mantenimento non si spegne con il diciottesimo compleanno: prosegue fintanto che dura la condizione di non autosufficienza. Per il figlio disabile ciò può significare un obbligo tendenzialmente stabile nel tempo.

Implicazioni pratiche

Per il genitore obbligato, il messaggio è duplice.

Sul piano civile, la maggiore età del figlio non è una scadenza automatica dell'assegno: se persiste la non autosufficienza, l'obbligo continua. La modifica o la cessazione vanno chieste al giudice, non decise unilateralmente.

Sul piano penale, smettere di versare confidando in un mutamento della situazione è una scelta rischiosa. L'autotutela, in questo campo, si trasforma in responsabilità penale. Non spetta al genitore stabilire se e quando l'obbligo sia venuto meno: finché il provvedimento è in vigore, l'inadempimento resta illecito e potenzialmente perseguibile.

Per il genitore convivente con il figlio, o per lo stesso figlio maggiorenne, esistono strumenti sia civili (esecuzione forzata, ordini di pagamento diretto) sia penali (querela o denuncia) per reagire all'inadempimento.

Cosa fare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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