Famiglia

Mantenimento ai figli e disoccupazione: quando scatta il reato

Perdere il lavoro non cancella l'obbligo di mantenere i figli. La giurisprudenza di merito e di legittimità è costante: l'omesso versamento dell'assegno può integrare reato anche in caso di disoccupazione, salvo prova di un'impossibilità assoluta, persistente e incolpevole. Il genitore in difficoltà ha però una strada lecita, diversa dall'interruzione unilaterale dei pagamenti.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·2 novembre 2026 ·4 min

Il caso

La questione è ricorrente nei tribunali: un genitore separato o divorziato perde il lavoro e smette di versare l'assegno di mantenimento ai figli. Quando questa condotta diventa penalmente rilevante?

Una recente pronuncia di merito è tornata sul punto, ribadendo un principio ormai consolidato: la sopravvenuta disoccupazione non esclude di per sé la responsabilità penale. Per evitare la condanna non basta dimostrare di aver perso il lavoro; occorre provare di trovarsi in una condizione di impossibilità economica qualificata.

Inquadramento normativo

La norma di riferimento è l'art. 570-bis del codice penale, introdotto dal D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21. La disposizione ha una struttura articolata che conviene distinguere.

Un primo profilo riguarda l'inadempimento degli obblighi di natura economica verso il coniuge, cioè il mancato versamento dell'assegno stabilito in sede di separazione o di divorzio.

Un secondo profilo estende l'applicazione delle pene previste dall'art. 570 c.p. all'inadempimento degli obblighi di mantenimento verso i figli. È quest'ultimo l'aspetto che qui rileva: la violazione dell'obbligo economico nei confronti della prole è assistita dalla sanzione penale.

Sul piano probatorio, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l'onere di dimostrare l'impossibilità di adempiere grava sull'imputato. Non è il collocatario a dover provare la colpevolezza dell'inadempimento: è l'obbligato a dover dimostrare che il mancato pagamento non dipende da sua scelta o negligenza.

La prova dell'impossibilità: tre requisiti

La disoccupazione rileva solo se si traduce in un'impossibilità che presenti, congiuntamente, tre caratteristiche:

Qui emerge la distinzione decisiva: altro è chi non paga perché oggettivamente non può, altro è chi non paga pur potendo, o chi si pone volontariamente nella condizione di non poter adempiere. Solo il primo caso può condurre all'assoluzione.

Implicazioni pratiche

Per il genitore obbligato il messaggio è netto: interrompere di propria iniziativa i versamenti è una scelta rischiosa. Anche in presenza di una reale crisi economica, il giudice penale valuterà la condotta complessiva, compresi gli sforzi compiuti per trovare un'occupazione e per onorare, almeno in parte, l'obbligo.

Esiste però una strada lecita. Chi non è più in grado di sostenere l'assegno nella misura fissata può chiederne la revisione al giudice civile, con il ricorso per modifica delle condizioni di separazione o divorzio. È lo strumento corretto per adeguare l'importo alle mutate condizioni reddituali, mentre l'interruzione unilaterale resta esposta a conseguenze penali.

Per il genitore collocatario, al contrario, l'omesso versamento apre la possibilità di tutelarsi sia in sede penale, con querela o denuncia, sia in sede civile ed esecutiva per il recupero delle somme.

Cosa fare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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