Lavoro

Mansioni non previste dal contratto: obblighi di formazione e sicurezza del datore

Quando un dipendente svolge compiti diversi da quelli indicati nel contratto, il datore di lavoro non può considerarsi esonerato dagli obblighi di formazione e sicurezza. La Cassazione Penale conferma: chi assegna una mansione, anche di fatto, risponde degli infortuni collegati. Un principio che ridefinisce i confini della responsabilità aziendale sulla salute e sicurezza sul lavoro.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·6 agosto 2026 ·4 min

Il caso

Capita spesso che un lavoratore venga impiegato in compiti non elencati nel contratto di assunzione: una necessità organizzativa improvvisa, una sostituzione, un'emergenza produttiva. La domanda è semplice ma le conseguenze non lo sono: chi risponde se durante quelle attività si verifica un infortunio?

La risposta della giurisprudenza è netta. L'obbligo di tutela del datore di lavoro non si misura sul testo del contratto, ma sull'attività effettivamente svolta. Se il lavoratore opera con l'assenso, anche tacito, del datore, la protezione dovuta è piena.

Inquadramento normativo

Il riferimento centrale è l'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro). La norma impone al datore di garantire a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza, specifica rispetto alle mansioni concretamente svolte.

Due passaggi meritano attenzione. Primo: la formazione deve avvenire in occasione del cambiamento di mansioni (art. 37, comma 4, lett. b). Non esiste quindi una mansione "informale" che sfugga all'obbligo formativo. Secondo: l'adeguatezza si valuta rispetto ai rischi reali cui il lavoratore è esposto, non rispetto alla qualifica contrattuale.

La Cassazione Penale ha ribadito che la posizione di garanzia del datore — cioè l'obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso — copre ogni attività lavorativa che egli abbia disposto o anche solo tollerato. Il cosiddetto debito di sicurezza è indipendente dalla formale attribuzione delle mansioni.

Cosa cambia per il datore di lavoro

L'implicazione più delicata è di natura penale. In caso di infortunio durante una mansione non prevista, il datore non può difendersi sostenendo che quel compito non rientrava nel contratto. Anzi, l'assenza di formazione specifica per quella mansione aggrava la sua posizione, perché dimostra l'omissione dell'obbligo formativo.

Lo scenario tipico è pericoloso. Il lavoratore viene spostato "per un'ora" su una macchina che non conosce, senza formazione né dispositivi adeguati. Se si fa male, il datore risponde a titolo di colpa specifica per violazione delle norme antinfortunistiche, con possibili reati di lesioni colpose (art. 590 c.p.) o, nei casi più gravi, omicidio colposo (art. 589 c.p.).

Non rileva neppure l'eventuale imprudenza del lavoratore, salvo comportamento del tutto abnorme ed eccentrico rispetto alle mansioni assegnate. La giurisprudenza è consolidata nel considerare prevedibili le condotte imprudenti tipiche di chi svolge un lavoro senza adeguata preparazione.

Cosa cambia per il lavoratore

Per il dipendente, lo svolgimento di mansioni non previste apre due fronti. Sul piano della sicurezza, conserva il diritto alla formazione e alla protezione piena. Sul piano contrattuale, l'assegnazione stabile a compiti diversi può integrare un demansionamento o, al contrario, il diritto a un inquadramento superiore, secondo la disciplina dello ius variandi (art. 2103 c.c.).

È importante distinguere: l'occasionalità della mansione non elimina l'obbligo di sicurezza, ma incide sulla valutazione degli aspetti retributivi e di inquadramento.

Cosa fare in concreto

Conclusione

La lezione è chiara: la sicurezza segue il lavoro reale, non il contratto scritto. Ogni assegnazione di compiti — anche temporanea, anche informale — attiva l'intero apparato di obblighi formativi e protettivi a carico del datore. Ignorarlo espone l'azienda a responsabilità che possono avere natura penale.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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