Famiglia

Figli adulti e disoccupati: quando cessa l'obbligo di mantenimento

La Corte di Cassazione ha negato l'assegno di mantenimento a una figlia trentacinquenne disoccupata. Superata l'età del completamento degli studi, l'obbligo dei genitori non è perpetuo: spetta al figlio provare di cercare attivamente un impiego. Una decisione che chiarisce i confini tra sostegno dovuto e inerzia non tutelabile, con conseguenze pratiche per molte famiglie.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·6 ottobre 2026 ·4 min

Il caso

Un padre si vede chiedere la prosecuzione del mantenimento della figlia, trentacinquenne e priva di occupazione. Tribunale e Corte d'Appello avevano valutazioni differenti; la Cassazione interviene negando l'assegno. Il principio è netto: il dovere dei genitori non si estende indefinitamente e, superata la fase formativa, è il figlio a dover dimostrare di essersi attivato concretamente per rendersi autosufficiente.

Inquadramento normativo

Occorre distinguere due istituti spesso confusi.

Il mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente trova fondamento nell'art. 337-septies c.c.: è un obbligo che accompagna il percorso di crescita e formazione del figlio verso l'indipendenza economica. Ha natura tendenzialmente temporanea e funzionale.

Gli alimenti (artt. 433, 438 e 439 c.c.) sono cosa diversa: spettano a chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio sostentamento. Hanno portata più ristretta, coprono lo stretto necessario e presuppongono un'impossibilità oggettiva, non una mera assenza di reddito.

Il passaggio rilevante è l'inversione dell'onere della prova. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 38596/2021, hanno affermato il principio di autoresponsabilità del figlio maggiorenne: una volta raggiunta un'età che consente, secondo l'ordinaria diligenza, il completamento del percorso formativo, non è più il genitore a dover dimostrare l'autosufficienza del figlio, ma è quest'ultimo a dover provare di aver attivamente e seriamente cercato un lavoro adeguato alla propria preparazione.

Non esiste una soglia di età fissa

È importante chiarire un punto spesso frainteso: la legge non fissa un'età anagrafica oltre la quale il mantenimento cessa automaticamente. Non ci sono i trent'anni, né i trentacinque, come limite legale.

La valutazione è caso per caso. I giudici considerano una pluralità di elementi concreti:

È la cosiddetta colpevole inerzia a far venire meno la tutela: non la disoccupazione in sé, ma l'inerzia non giustificata da circostanze oggettive.

Implicazioni pratiche

Per il genitore obbligato, la decisione conferma che il versamento non è a tempo indeterminato. Superata la fase formativa, può chiedere al giudice la revisione o la cessazione dell'assegno, allegando il decorso del tempo e l'assenza di un serio impegno del figlio nella ricerca di occupazione.

Per il figlio adulto, cambia la posizione processuale: non basta affermare di essere disoccupato. Occorre documentare l'effettiva ricerca di lavoro. In mancanza, la richiesta di mantenimento è destinata a cadere, salvo residuare, ove ne ricorrano i presupposti, il diverso e più limitato diritto agli alimenti in caso di reale stato di bisogno.

Cosa fare in concreto

Conclusioni

La pronuncia si inserisce in una linea interpretativa che valorizza la responsabilità individuale del figlio adulto. Il sostegno familiare resta un valore, ma non diventa una rendita: la tutela accompagna chi si impegna a rendersi autonomo, non chi rinuncia a farlo.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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