Mantenimento dei figli: criteri di calcolo e conseguenze del mancato pagamento
Il mantenimento dei figli non è una cifra fissa: si determina in base a esigenze del minore, tenore di vita e capacità economica di ciascun genitore. Chi non versa quanto stabilito rischia conseguenze civili e penali. Vediamo i criteri di calcolo previsti dall'art. 337 ter c.c. e gli strumenti per tutelare l'interesse del figlio.
Il principio di proporzionalità
L'obbligo di mantenimento verso i figli grava su entrambi i genitori, a prescindere dallo stato del rapporto tra loro. Non è un dovere che si esaurisce al compimento della maggiore età: prosegue finché il figlio non raggiunge l'autosufficienza economica.
La norma di riferimento è l'art. 337 ter del codice civile, che fissa il criterio della *proporzionalità*: ciascun genitore contribuisce in misura correlata al proprio reddito. Non esiste, quindi, un importo predeterminato per legge o una percentuale automatica dello stipendio.
Come si determina l'importo
Il giudice, nel quantificare l'assegno, valuta una serie di parametri indicati dallo stesso art. 337 ter c.c.:
- le attuali esigenze del figlio (istruzione, salute, attività sportive, esigenze abitative);
- il tenore di vita goduto durante la convivenza dei genitori;
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- le risorse economiche di entrambi;
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno copre le spese ordinarie, cioè quelle ricorrenti e prevedibili. Le spese straordinarie (interventi medici, spese scolastiche rilevanti, attività non abituali) restano di norma ripartite al 50%, salvo diversa statuizione del giudice. Su questo punto la Cassazione ha più volte precisato che le spese straordinarie non vanno incluse nell'assegno mensile, per evitare sovrapposizioni.
Cosa rischia il genitore inadempiente
Il mancato versamento espone a conseguenze su due piani distinti.
Sul piano civile, il genitore creditore può agire per il recupero delle somme dovute. Uno strumento particolarmente efficace è l'art. 614-bis del codice di procedura civile, che consente al giudice di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva del provvedimento (la cosiddetta *astreinte*, cioè una misura di coercizione indiretta che rende economicamente svantaggioso non adempiere). Sono inoltre praticabili il pignoramento presso terzi (ad esempio sullo stipendio) e, in presenza di determinati presupposti, l'ordine di pagamento diretto al datore di lavoro.
Sul piano penale, l'inadempimento può integrare il reato di *violazione degli obblighi di assistenza familiare*. La Cassazione penale ha ribadito che l'omesso versamento dell'assegno, quando incide sui mezzi di sussistenza del figlio, ha rilevanza penale a prescindere dalle difficoltà economiche del genitore, se queste non sono incolpevoli e assolute.
Cosa cambia per i genitori
Per il genitore che percepisce l'assegno, è utile sapere che l'inadempimento non richiede di attendere passivamente: esistono strumenti rapidi di tutela. Per il genitore obbligato, invece, è fondamentale comprendere che una sopravvenuta difficoltà economica non autorizza a interrompere i pagamenti di propria iniziativa. La strada corretta è chiedere al giudice la revisione delle condizioni, dimostrando il mutamento delle circostanze.
Quando i genitori trovano un accordo, il ricorso congiunto consente di formalizzare le condizioni relative ai figli in tempi più contenuti e con costi ridotti, sottoponendole comunque al vaglio del giudice, che verifica la rispondenza all'interesse del minore.
Cosa fare in concreto
- Documenta le esigenze del figlio: conserva ricevute di spese scolastiche, mediche e ricorrenti, così da fornire una base concreta alla quantificazione.
- Non interrompere i pagamenti in caso di difficoltà: presenta invece istanza di revisione dell'assegno davanti al giudice competente.
- Attivati tempestivamente in caso di inadempimento del coniuge: valuta il pignoramento presso terzi o la richiesta di misure coercitive ex art. 614-bis c.p.c.
- Distingui spese ordinarie e straordinarie: verifica cosa il provvedimento include effettivamente nell'assegno per evitare contestazioni.
- Valuta il ricorso congiunto quando esiste un accordo tra i genitori, per definire le condizioni in modo più rapido.
La materia del mantenimento richiede una valutazione caso per caso: le variabili economiche e familiari incidono in modo determinante sull'esito. Consigliamo di verificare la propria posizione con un professionista prima di assumere iniziative unilaterali.
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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*
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