Famiglia

Figli disabili, obbligo di mantenimento e rilievo penale dell'inadempimento

Chi smette di mantenere i figli disabili e si disinteressa di loro non risponde solo sul piano civile: può integrare una fattispecie penale. Una recente pronuncia di merito ribadisce un principio consolidato: la decadenza dalla responsabilità genitoriale non estingue l'obbligo di mantenimento, che resta fondato sul rapporto di filiazione. Vediamo cosa prevedono le norme e quali conseguenze concrete ne derivano.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Il caso

Una recente pronuncia di merito ha affrontato la posizione di un genitore che aveva omesso il versamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli disabili, disinteressandosi al contempo della loro assistenza. Il tema tocca due materie che spesso viaggiano insieme: il diritto di famiglia, sul versante dell'obbligo di mantenimento, e il diritto penale, quando l'inadempimento assume connotati che la legge sanziona.

Inquadramento normativo

Sul piano penale rilevano due disposizioni distinte, che è bene tenere separate.

L'art. 570 comma 1 cod. pen. punisce chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, abbandonando il domicilio domestico o serbando una condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie. Il comma 2 dello stesso articolo colpisce invece chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti minori o inabili al lavoro. Sono due profili diversi: il primo tutela l'assistenza in senso ampio, morale e materiale; il secondo si concentra sulla privazione di quanto serve alla sopravvivenza.

A queste si affianca l'art. 570-bis cod. pen., che sanziona specificamente il mancato pagamento dell'assegno stabilito dal giudice in sede di separazione, divorzio o affidamento. È la norma che intercetta la violazione dei provvedimenti economici a tutela dei figli.

Decadenza dalla responsabilità genitoriale e obbligo di mantenimento

Un punto merita attenzione perché genera frequenti equivoci. La decadenza dalla responsabilità genitoriale, disciplinata dall'art. 330 cod. civ., priva il genitore dei poteri connessi al ruolo, ma non lo libera dall'obbligo di mantenere i figli.

La ragione è semplice: l'obbligo di mantenimento non discende dall'esercizio della responsabilità genitoriale, bensì dal rapporto di filiazione in quanto tale. Perdere i poteri decisionali sul figlio non equivale a perdere i doveri economici verso di lui. Chi ritiene che la decadenza "chiuda i conti" con i figli parte da un presupposto errato.

Il figlio disabile oltre la maggiore età

La disabilità incide sulla durata dell'obbligo. Per il figlio maggiorenne, il mantenimento cessa di regola con il raggiungimento dell'autosufficienza economica. Ma quando la disabilità impedisce l'autosufficienza, l'obbligo prosegue oltre la maggiore età, per tutto il tempo in cui il figlio non è in grado di provvedere autonomamente a sé stesso. Non si tratta di una liberalità, ma di un dovere giuridico che segue le condizioni concrete della persona.

Implicazioni pratiche

Va chiarito un aspetto ricorrente: l'impossibilità economica non basta ad allegarla, va provata. Il genitore che invoca la propria incapacità di far fronte all'assegno deve dimostrare che l'inadempimento dipende da una condizione oggettiva, effettiva e incolpevole, non da una scelta o da una gestione negligente delle proprie risorse. Una difficoltà solo dichiarata non esclude la responsabilità.

Dal lato di chi subisce l'inadempimento, la vicenda può avere un doppio binario: l'azione civile per ottenere il pagamento delle somme dovute e la denuncia penale, quando ricorrano i presupposti delle fattispecie sopra richiamate. I due piani non si escludono e rispondono a logiche diverse.

Cosa fare in concreto

  1. Verificare il titolo: recuperare il provvedimento del giudice che quantifica l'assegno e controllarne l'esatto contenuto, importi e scadenze.
  2. Documentare l'inadempimento: raccogliere estratti conto, solleciti scritti e ogni prova del mancato versamento e del disinteresse verso i figli.
  3. Distinguere le condotte: separare l'omesso pagamento dell'assegno (art. 570-bis c.p.) dall'eventuale mancanza dei mezzi di sussistenza (art. 570 c.p.), perché le contestazioni seguono presupposti diversi.
  4. Provare la disabilità e la non autosufficienza: nei casi di figli disabili maggiorenni, predisporre certificazioni e documentazione che attestino la persistente impossibilità di provvedere a sé stessi.
  5. È opportuno coordinare fin dall'inizio azione civile e penale in una strategia unitaria, valutando tempi e presupposti di ciascun rimedio.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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