Famiglia

Mantenimento dei figli maggiorenni e principio di autoresponsabilità

Una recente pronuncia di merito del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ribadisce un principio ormai consolidato: il mantenimento del figlio maggiorenne non è a tempo indeterminato. Chi, raggiunta l'età adulta, non prova di essersi attivato nella ricerca di un lavoro perde il diritto al contributo economico, con un rigore che cresce con l'avanzare dell'età.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·14 ottobre 2026 ·4 min

Il quadro normativo

L'obbligo dei genitori di mantenere i figli trova fondamento nell'articolo 30 della Costituzione e negli articoli 315-bis e 337-septies del Codice civile. Il mantenimento, però, non si estingue automaticamente al compimento della maggiore età.

L'articolo 337-septies c.c. prevede che il giudice possa disporre il versamento di un assegno in favore del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente. La parola chiave è proprio questa: l'autosufficienza. Il contributo è destinato ad accompagnare il figlio fino al momento in cui può ragionevolmente provvedere a sé stesso, non oltre.

Il principio di autoresponsabilità

La giurisprudenza, sulla scia di orientamenti della Cassazione, ha chiarito che l'obbligo di mantenimento è bilanciato dal cosiddetto principio di autoresponsabilità. Il figlio adulto ha il dovere di attivarsi concretamente per raggiungere l'indipendenza economica: completare gli studi in tempi ragionevoli, cercare lavoro, accettare occasioni professionali coerenti con il proprio percorso.

Il rigore di questa valutazione cresce con l'età. A ventidue anni, impegnato in un corso di studi regolare, il figlio gode di una tutela più ampia. Superata una certa soglia anagrafica, l'inerzia protratta diventa sempre meno giustificabile e il diritto al mantenimento si affievolisce fino a venir meno.

L'inversione dell'onere della prova

Il punto decisivo riguarda chi deve dimostrare cosa. Non è il genitore a dover provare che il figlio potrebbe lavorare: è il figlio maggiorenne (o il genitore che agisce per suo conto) a dover dimostrare di essersi attivato seriamente e di non aver ancora raggiunto l'autosufficienza per cause a lui non imputabili.

In mancanza di tale prova, il giudice può ridurre o revocare il contributo. La semplice disoccupazione non basta: occorre documentare un impegno reale e verificabile.

Il bilanciamento con studi e salute

La valutazione resta caso per caso. Il giudice considera la prosecuzione di un percorso di studi coerente e condotto con profitto, eventuali condizioni di salute che limitano la capacità lavorativa, nonché la condizione economica del genitore obbligato. Un genitore con redditi modesti non può essere gravato indefinitamente per sostenere un figlio adulto inattivo.

Implicazioni pratiche

Per il genitore obbligato, la pronuncia conferma la possibilità di chiedere la revisione o la revoca dell'assegno quando il figlio, ormai adulto, non si attiva. Va ricordato che il genitore convivente conserva una legittimazione concorrente a richiedere il contributo per il figlio maggiorenne non autosufficiente, secondo un orientamento consolidato della Cassazione.

Per il figlio maggiorenne, il messaggio è chiaro: il diritto al mantenimento va meritato con comportamenti concreti. Conservare la documentazione della propria attivazione diventa essenziale in caso di contenzioso.

Cosa fare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati — Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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