Contrattualistica

Massimale minimo RC auto: i limiti di legge e cosa comportano

Ogni polizza RC auto deve rispettare un massimale minimo fissato per legge: la somma sotto la quale l'assicuratore non può scendere nel coprire i danni. È un dato che molti automobilisti ignorano, ma che diventa decisivo quando un sinistro produce danni ingenti a persone o cose. Vediamo i valori attuali e cosa comportano.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Il quadro normativo

La RC auto è un'assicurazione obbligatoria: nessun veicolo può circolare senza copertura. Il riferimento è l'art. 128 del d.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), che fissa i cosiddetti massimali minimi.

Il massimale è la somma massima che la compagnia si impegna a versare per risarcire i danni causati a terzi. "Minimo" significa che l'assicuratore non può offrire una copertura inferiore a quella soglia: è un livello di garanzia stabilito dalla legge a tutela dei danneggiati.

I valori non sono fissi nel tempo. La norma prevede un aggiornamento periodico ancorato all'indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE), con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico).

I valori attuali

A seguito dell'ultimo adeguamento, i massimali minimi sono:

Attenzione alla dicitura "per sinistro": il tetto vale per l'intero evento, non per singola vittima. Se in un incidente restano coinvolte più persone, la somma va ripartita tra tutti gli aventi diritto.

Cosa cambia in concreto

Molti automobilisti stipulano la polizza al massimale minimo, spesso senza saperlo, perché è l'opzione più economica. Nella grande maggioranza dei sinistri questo è sufficiente. Il problema emerge negli eventi più gravi.

Un incidente con lesioni permanenti gravi, o con più feriti, può generare richieste risarcitorie che superano il massimale. In quel caso l'assicurazione copre fino al limite pattuito; l'eccedenza resta a carico del responsabile del sinistro, che ne risponde con il proprio patrimonio.

È uno scenario tutt'altro che teorico. La liquidazione del danno alla persona, tra danno biologico, morale e patrimoniale, può raggiungere cifre elevate quando la vittima è giovane o riporta invalidità permanenti significative.

Sul fronte opposto, chi subisce il danno ha interesse a verificare la capienza del massimale della controparte: se la copertura è insufficiente, occorre agire anche verso il responsabile in proprio, valutandone la solvibilità.

Massimale minimo e massimale contrattuale

Il massimale di legge è un pavimento, non un tetto. Nulla vieta di sottoscrivere una polizza con massimali più alti, spesso a fronte di un incremento contenuto del premio.

Per chi percorre molti chilometri, trasporta abitualmente passeggeri o utilizza veicoli di valore, l'aumento del massimale è una scelta di prudenza. Il costo aggiuntivo è generalmente modesto rispetto all'esposizione patrimoniale che si evita.

È bene ricordare che il massimale opera solo verso i terzi danneggiati: i danni al conducente responsabile e al proprio veicolo non rientrano nella RC auto, ma richiedono garanzie accessorie (infortuni del conducente, kasko, incendio e furto).

Cosa fare in concreto

  1. Verificate il massimale della vostra polizza. Controllate le condizioni contrattuali e individuate le somme garantite per danni a persone e cose.
  2. Valutate un massimale superiore a quello minimo. Se il vostro profilo di rischio è elevato, chiedete un preventivo con massimali maggiorati e confrontate il costo.
  3. In caso di sinistro grave, verificate la capienza della controparte. Se il danno rischia di superare il massimale del responsabile, considerate un'azione diretta anche verso di lui.
  4. Conservate tutta la documentazione del sinistro. Referti, perizie e corrispondenza con la compagnia sono decisivi per quantificare correttamente il danno.
  5. Fatevi assistere nella quantificazione del risarcimento. Un danno alla persona sottostimato è difficile da recuperare dopo la transazione.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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