Condominio

Mediazione in condominio: serve il via libera dell'assemblea

L'amministratore che partecipa a una mediazione per conto del condominio può trattare, ma non decidere da solo. L'accordo raggiunto resta condizionato all'approvazione dell'assemblea, con le maggioranze di legge. È un passaggio spesso trascurato che rende inefficace l'intesa e riapre il contenzioso. Vediamo cosa dice la norma e come evitare l'errore.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·1 agosto 2026 ·4 min

Il caso: chi decide davvero in mediazione

Quando un condominio è coinvolto in una controversia soggetta a mediazione, in prima battuta interviene l'amministratore. È lui a rappresentare i condòmini davanti al mediatore e a condurre la trattativa. Ma qui nasce un equivoco frequente: la firma dell'amministratore su un verbale di accordo non basta a vincolare il condominio.

La ragione è semplice. L'amministratore è un mandatario con poteri limitati. Su decisioni che incidono sul patrimonio comune e sui diritti dei singoli proprietari, la volontà deve essere formata dall'organo sovrano: l'assemblea.

Inquadramento normativo

Il riferimento è l'art. 5-ter del d.lgs. 28/2010, introdotto dalla riforma della mediazione. La norma stabilisce che l'amministratore è legittimato a partecipare al procedimento di mediazione, ma l'accordo conciliativo va sottoposto all'approvazione dell'assemblea.

L'assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 1136 cod. civ., calibrata sull'oggetto della controversia. Fino a quel momento, l'accordo raggiunto in sede di mediazione resta sospensivamente condizionato: produce effetti solo se e quando l'assemblea lo ratifica.

Si tratta di un meccanismo coerente con il riparto di competenze fissato dagli artt. 1117 e seguenti cod. civ., che riservano ai condòmini le decisioni sulle parti comuni. L'amministratore esegue e rappresenta; non sostituisce la volontà collettiva.

Perché la ratifica è indispensabile

L'errore ricorrente è considerare chiuso il contenzioso appena firmato il verbale. Non è così. Senza il passaggio assembleare l'intesa è claudicante: manca l'elemento che la rende opponibile al condominio nel suo complesso.

Le conseguenze pratiche sono concrete. Un accordo non ratificato può essere contestato dai condòmini dissenzienti, non è titolo per l'esecuzione forzata e riapre di fatto la lite che si voleva definire. La controparte, dal canto suo, ha interesse a pretendere la ratifica prima di considerarsi tutelata.

Va poi ricordato che la mediazione, per molte materie condominiali, è condizione di procedibilità: se ci si presenta senza aver correttamente gestito il passaggio decisionale interno, il rischio è di vanificare tempo e costi.

Cosa cambia per i condòmini

Per il singolo proprietario significa avere un diritto di controllo effettivo. Nessun accordo transattivo che tocchi parti comuni, spese o diritti condominiali può essere calato dall'alto senza il voto assembleare.

Per l'amministratore significa muoversi entro un mandato preciso. Prima della mediazione conviene ottenere dall'assemblea indicazioni sul margine di trattativa; dopo, riportare l'esito per la ratifica formale. La firma "con riserva di approvazione assembleare" è la formula che tutela tutti.

Per la controparte significa verificare la regolarità del percorso deliberativo, chiedendo copia del verbale assembleare di ratifica prima di dare esecuzione all'accordo.

Cosa fare in concreto

In sintesi

La mediazione condominiale è uno strumento efficace, ma segue una geometria precisa: l'amministratore tratta, l'assemblea decide. Saltare la ratifica non accelera la chiusura della lite, la riapre. Consigliamo di impostare fin dall'inizio il procedimento tenendo distinti i due momenti, così da arrivare a un accordo realmente definitivo e opponibile.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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