Mediazione obbligatoria e ADR: cosa dicono le sentenze di fine luglio 2026
A fine luglio 2026 diversi tribunali di merito sono tornati sui confini della mediazione obbligatoria. Le pronunce toccano il contenzioso condominiale, l'esclusione per i procedimenti cautelari e le contestazioni su assegni bancari. Ne emerge un quadro utile a capire quando la mediazione è condizione di procedibilità e quando invece resta facoltativa o addirittura preclusa.
Il contesto
Una rassegna di otto decisioni, tra cui pronunce dei Tribunali di Larino, Macerata, Napoli, Pavia e Milano e della Corte d'Appello di Milano, offre indicazioni concrete sull'ambito della mediazione obbligatoria. Il tema interessa da vicino amministratori di condominio, imprese e chi gestisce rapporti contrattuali con utenze energetiche e istituti bancari.
Inquadramento normativo
Il D.Lgs. 28/2010 individua all'art. 5, comma 1 le materie in cui il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tra queste rientra il condominio: chi vuole impugnare una delibera assembleare o agire per questioni condominiali deve, prima, attivare il procedimento di mediazione.
Lo stesso articolo, all'art. 5, comma 4, elenca le esclusioni. La mediazione obbligatoria non si applica, tra l'altro, ai procedimenti cautelari, a quelli possessori (limitatamente alla fase interdittale) e al procedimento di ingiunzione, incluso il giudizio di opposizione, fino alla pronuncia sull'esecuzione provvisoria. È un punto tecnico che va maneggiato con precisione: la collocazione delle esclusioni è al comma 4, non altrove.
Sull'opposizione a decreto ingiuntivo occorre un chiarimento. In passato le Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 19596/2020) avevano posto l'onere di avviare la mediazione a carico del creditore opposto. Quell'indirizzo è stato superato dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), che ha introdotto l'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010: oggi l'onere di attivare la mediazione grava sulla parte opponente, cioè sul debitore che propone l'opposizione. La citazione delle Sezioni Unite del 2020 conserva quindi solo valore storico.
Implicazioni pratiche
Per l'amministratore di condominio il messaggio è duplice. Da un lato, molte controversie condominiali richiedono la mediazione prima di poter accedere al giudice. Dall'altro, la tutela cautelare urgente resta percorribile senza passaggio conciliativo preventivo, in forza dell'esclusione di legge.
Va tenuta ferma una distinzione spesso trascurata. Un conto è la partecipazione alla mediazione: l'amministratore può presenziare per adempiere alla condizione di procedibilità. Altro conto è l'adesione a una proposta conciliativa che incida sul patrimonio o sui diritti dei condòmini: qui serve una delibera assembleare che autorizzi l'accordo. Sedersi al tavolo non equivale ad avere il potere di transigere. Conviene chiarire i limiti del mandato prima dell'incontro, per evitare accordi poi non ratificabili.
Sul fronte delle utenze, la mediazione civile non è l'unico canale. Per i rapporti con i gestori energetici opera il Testo Integrato Conciliazione (TICO) di ARERA, che disciplina la conciliazione presso lo Sportello dedicato. È una via alternativa, spesso più rapida e a costi contenuti, che merita di essere valutata prima di intraprendere azioni giudiziali.
Quanto agli assegni bancari, le contestazioni vanno collocate correttamente. Se la pretesa transita per un decreto ingiuntivo e la controparte si oppone, l'onere di avviare la mediazione ricade oggi sull'opponente, secondo l'art. 5-bis. È un errore, alla luce del diritto vigente, attribuire quell'onere al creditore opposto.
Cosa fare in concreto
- Verifica preliminare della materia: prima di agire, accerta se la controversia rientra tra quelle a mediazione obbligatoria (art. 5, comma 1) o tra le esclusioni (art. 5, comma 4).
- Per il condominio, prepara il mandato: distingui tra partecipazione all'incontro e potere di transigere; se serve un accordo, porta in mediazione una delibera assembleare che autorizzi i termini.
- Per le utenze energetiche, valuta ARERA: considera la conciliazione TICO come alternativa alla mediazione civile, verificandone requisiti e tempi.
- Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, calendarizza subito la mediazione: se sei l'opponente, l'onere di attivarla è tuo; muoviti nei termini per non incorrere in improcedibilità.
- Documenta ogni passaggio: conserva le prove dell'invito, della partecipazione e degli esiti, elementi rilevanti anche ai fini delle spese di lite.
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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*
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