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Millantare conoscenze per ottenere denaro: quando resta reato

Chi si vanta di conoscenze influenti per farsi consegnare denaro non è più punibile per traffico di influenze illecite, abrogato nel 2024. Ma la vicenda non finisce qui: se alla vanteria si aggiungono artifici concreti che ingannano la vittima e ne provocano un danno economico, la condotta può essere riqualificata come truffa. Ecco i confini reali dopo la riforma Nordio.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·14 agosto 2026 ·4 min

La successione delle norme: cosa è stato abrogato e quando

Per capire la questione occorre ordinare la successione normativa, spesso confusa nel dibattito pubblico.

Il reato di millantato credito (art. 346 c.p.) è stato abrogato dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. "Spazzacorrotti"). Parte della condotta è confluita nel traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), figura che puniva chi, vantando relazioni con un pubblico ufficiale, si faceva dare denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione.

È questo secondo reato — il traffico di influenze illecite, art. 346-bis c.p. — a essere stato abrogato dalla L. 9 agosto 2024, n. 114 (riforma Nordio). Non il millantato credito, che era già uscito dal codice cinque anni prima.

Il risultato è che oggi la mera vanteria di conoscenze, non accompagnata da ulteriori elementi, non integra più alcuna delle due fattispecie. Chi si limita a dire di "conoscere la persona giusta" e a farsi remunerare per questo, dopo l'agosto 2024, non commette per ciò solo un reato contro la pubblica amministrazione.

Dove finisce l'impunità: la soglia della truffa

L'assenza di un reato specifico non significa impunità generalizzata. Il punto è strutturale.

La vanteria semplice — parole, promesse vaghe, esibizione di rapporti insussistenti — resta fuori dal penale. Diverso è il caso in cui la vanteria si inserisca in una truffa ex art. 640 c.p.

La truffa richiede tre elementi cumulativi: artifici o raggiri (una messa in scena concreta, non la sola parola), l'induzione in errore della vittima e un danno patrimoniale con corrispondente ingiusto profitto. Quando chi millanta costruisce un inganno concreto — documenti falsi, false conferme, incontri simulati, promesse di risultati con richieste di denaro "per le spese" — e ottiene così somme dalla vittima, la condotta può essere ricondotta alla truffa.

È un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità: l'abrogazione di una fattispecie specifica non impedisce l'applicazione della norma generale sulla truffa, quando ne ricorrano tutti gli elementi. La linea di confine sta proprio nella concretezza dell'artificio e nell'esistenza di un danno economico effettivo.

Cosa cambia per chi ha versato denaro

Per chi ha consegnato somme a un sedicente "mediatore" cambia la qualificazione della propria posizione, non necessariamente la tutela.

Se l'inganno era solo verbale e generico, difficilmente si configura un reato: resta eventualmente la via civile per la restituzione. Se invece c'è stata una messa in scena — prove documentali fabbricate, false rassicurazioni ripetute, un impianto ingannatorio — la strada penale della truffa è percorribile.

Sul piano della procedibilità, la truffa "semplice" dell'art. 640 c.p. è procedibile a querela della persona offesa. Il termine per proporla è di tre mesi dalla conoscenza del fatto (art. 124 c.p., come modificato dal D.Lgs. 150/2022, riforma Cartabia). Le ipotesi aggravate previste dall'art. 640, comma 2, c.p. sono invece procedibili d'ufficio.

La tempestività è quindi decisiva: chi tarda oltre i tre mesi rischia la decadenza dalla querela nelle ipotesi non procedibili d'ufficio.

Cosa fare in concreto

  1. Conservate ogni prova. Messaggi, mail, ricevute di pagamento, bonifici, registrazioni e documenti ricevuti: sono la base per dimostrare l'artificio e il danno.
  1. Ricostruite la cronologia. Annotate quando avete appreso di essere stati ingannati: da quel momento decorre il termine di tre mesi per la querela.
  1. Distinguete vanteria e inganno. Verificate se vi sono stati elementi concreti (documenti, false conferme) e non solo promesse a parole: è questo a spostare la vicenda verso la truffa.
  1. Valutate anche la via civile. Se manca la rilevanza penale, l'azione per la restituzione delle somme resta comunque esperibile.
  1. Consigliamo di richiedere una valutazione professionale prima di sporgere querela, per inquadrare correttamente la fattispecie ed evitare iniziative inefficaci sul piano probatorio.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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