Revisione dell'assegno di divorzio e di mantenimento: quando è possibile
L'assegno di divorzio e il mantenimento dei figli non sono importi immutabili. Possono essere rivisti, in aumento o in diminuzione, ma solo davanti a mutamenti oggettivi delle condizioni economiche. Per i figli maggiorenni la giurisprudenza pretende inoltre la prova di un impegno concreto nel percorso di autonomia. Vediamo presupposti e passaggi per chiedere la modifica.
Il fatto e perché conta
Quando un giudice fissa l'assegno di divorzio o il contributo per il mantenimento dei figli, quella cifra fotografa una situazione precisa in un determinato momento. Ma la vita cambia: si perde il lavoro, arriva una promozione, i figli crescono. La domanda ricorrente è se e quando quegli importi possano essere modificati.
La risposta della giurisprudenza è netta: la revisione è possibile, ma non basta il semplice desiderio di pagare meno o incassare di più. Servono mutamenti oggettivi e provati. E, per i figli maggiorenni, entra in gioco un ulteriore requisito: il loro atteggiamento verso l'autonomia economica.
Inquadramento normativo
Per l'assegno divorzile il riferimento è l'art. 9 della legge 898/1970, che consente la revisione delle disposizioni economiche in presenza di "giustificati motivi" sopravvenuti. Il termine indica un cambiamento reale delle condizioni patrimoniali di uno degli ex coniugi, verificatosi dopo la sentenza: non una diversa valutazione degli stessi fatti già esaminati.
Per i figli il perno è l'art. 337-septies cod. civ., che disciplina il mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente indipendente. La norma non fissa un'età limite automatica, ma àncora l'obbligo alla condizione di non autosufficienza. Qui la giurisprudenza – in linea con le recenti pronunce di merito, tra cui quelle del Tribunale di Bari – ha progressivamente responsabilizzato il figlio: il diritto al mantenimento non è illimitato nel tempo e presuppone un impegno attivo nella formazione e nella ricerca di lavoro.
Implicazioni pratiche
Per chi versa l'assegno, il messaggio è che una riduzione di reddito effettiva e non temporanea (perdita del posto, malattia invalidante, sopravvenienza di nuovi carichi familiari) può fondare una richiesta di riduzione. Al contrario, dimissioni volontarie o riduzioni pilotate dell'attività difficilmente vengono accolte: il giudice valuta la capacità reddituale reale, non quella artificiosamente compressa.
Per chi riceve l'assegno, un miglioramento significativo delle proprie condizioni o un peggioramento di quelle dell'obbligato possono giustificare una revisione, in un senso o nell'altro.
Sul mantenimento dei figli maggiorenni il cambiamento più rilevante riguarda l'onere della prova. Superata una certa età, e a maggior ragione dopo il completamento del percorso di studi, non è più il genitore a dover dimostrare che il figlio potrebbe mantenersi: è il figlio (o il genitore convivente che riceve il contributo) a dover provare l'impegno concreto nella ricerca di un'occupazione o nel proseguimento serio degli studi. L'inerzia protratta legittima la richiesta di revoca.
È un punto delicato: il figlio che non studia più, non lavora e non cerca attivamente lavoro rischia di perdere il diritto al contributo. La "scelta" di non attivarsi non può gravare a tempo indeterminato sul genitore.
Cosa fare in concreto
- Documentate il mutamento. Raccogliete prove oggettive del cambiamento economico: buste paga, dichiarazioni dei redditi, lettere di licenziamento, certificazioni mediche, contratti. Le affermazioni generiche non bastano.
- Verificate la sopravvenienza. Assicuratevi che il fatto sia successivo alla sentenza o al precedente provvedimento. Fatti già noti e valutati non fondano la revisione.
- Per i figli, documentate il percorso. Se ricevete il contributo, conservate iscrizioni, esami sostenuti, invii di curriculum, colloqui, iscrizioni ai centri per l'impiego. Se lo versate e ritenete che il figlio sia inerte, raccogliete elementi che dimostrino l'assenza di impegno.
- Non sospendete i pagamenti di vostra iniziativa. L'importo va modificato dal giudice: interrompere unilateralmente i versamenti espone a conseguenze anche penali e indebolisce la vostra posizione processuale.
- Valutate prima una revisione consensuale. Dove esiste dialogo tra le parti, un accordo omologato è più rapido ed economico del giudizio contenzioso.
La revisione degli assegni è uno strumento previsto proprio perché le situazioni evolvono. Ma è un percorso probatorio, non un automatismo: la solidità della documentazione fa la differenza tra una richiesta accolta e una respinta.
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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*
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