Morosità condominiale e privacy: chi può conoscere i dati del debitore
Il nome di chi non paga le spese condominiali non è un'informazione a libera circolazione. Le indicazioni del Garante privacy ribadiscono che l'amministratore può comunicare i dati del moroso solo a chi ha un interesse giuridico concreto, come i creditori del condominio. Fuori da questi casi, la diffusione espone a responsabilità.
Il caso
La gestione della morosità è uno dei nodi più frequenti nella vita condominiale. Da un lato c'è l'esigenza degli altri condomini di sapere chi non contribuisce alle spese comuni; dall'altro c'è il diritto del debitore alla riservatezza sui propri dati personali, tra cui rientra anche la posizione economica.
Le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali intervengono proprio su questo equilibrio, chiarendo entro quali confini l'amministratore può trattare e comunicare le informazioni sui morosi.
Inquadramento normativo
Il punto di partenza è l'art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile. La norma prevede che i creditori del condominio, per soddisfare il proprio credito, possano agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti solo dopo aver escusso quelli morosi. Per questo motivo l'amministratore è tenuto a comunicare al creditore che ne faccia richiesta i dati dei condomini in ritardo con i versamenti.
Questo trattamento di dati trova la propria base giuridica nell'esistenza di un interesse legittimo qualificato: il creditore ha un'utilità concreta e attuale a conoscere l'identità del debitore per esercitare l'azione di recupero. Il principio guida resta quello di minimizzazione previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR): possono essere comunicati solo i dati strettamente necessari allo scopo, nulla di più.
Diverso è il piano interno al condominio. Il rendiconto e la nota sintetica portati in assemblea possono contenere le posizioni debitorie dei singoli, perché i condomini hanno diritto di conoscere lo stato dei conti. Ma questa conoscenza è funzionale alla gestione comune, non alla diffusione indiscriminata.
Cosa cambia in concreto
Per l'amministratore la linea è netta. Comunicare il nome del moroso a un creditore che lo richiede è lecito e, anzi, dovuto ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. Esporre invece l'elenco dei morosi in bacheca, nell'androne o in una chat condominiale è un trattamento illecito, perché rende i dati accessibili a soggetti privi di interesse giuridico.
Per i condomini, il diritto a conoscere le posizioni debitorie si esercita nelle sedi corrette: la consultazione della documentazione contabile e la discussione in assemblea. Non esiste un diritto a divulgare quei dati all'esterno, né a usarli per fini diversi dalla gestione delle spese comuni.
Per il condomino moroso, infine, resta la tutela contro la divulgazione impropria dei propri dati: l'esposizione pubblica del nominativo può integrare un trattamento illecito e fondare una richiesta di risarcimento oltre a un reclamo al Garante.
Il rischio della bacheca
Un errore ricorrente è ritenere che la pubblicazione dell'elenco morosi serva a fare pressione sui ritardatari. La finalità dissuasiva non è una base giuridica valida. Anche quando l'obiettivo pratico appare comprensibile, la modalità resta illegittima se espone i dati a una platea più ampia di quella legittimata a conoscerli.
Lo stesso vale per i gruppi di messaggistica: condividere in chat i nomi dei morosi equivale a una diffusione, con le conseguenze che ne derivano sul piano della responsabilità dell'amministratore.
Cosa fare in concreto
- Amministratori: comunicate i dati dei morosi solo a chi vanta un interesse giuridico documentato, in primis i creditori che ne fanno richiesta ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ.
- Amministratori: evitate qualsiasi esposizione pubblica dell'elenco morosi, in bacheca, negli spazi comuni o in chat condominiali.
- Condomini: esercitate il diritto di informazione consultando la documentazione contabile e ponendo la questione in assemblea, non diffondendo i dati all'esterno.
- Condomino moroso: in caso di divulgazione impropria dei vostri dati, valutate un reclamo al Garante e la tutela risarcitoria.
- Tutti: verificate che il regolamento condominiale e le prassi di gestione siano allineati ai principi del GDPR sulla minimizzazione dei dati.
Disclaimer
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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