Contrattualistica

Assicurazione scaduta e multa: esiste davvero un periodo di tolleranza?

Molti automobilisti credono di poter circolare per quindici giorni dopo la scadenza della polizza RC auto senza rischi. È un equivoco diffuso. Ai fini della circolazione stradale la copertura deve essere attiva al momento del controllo: circolare con polizza scaduta espone alla sanzione dell'art. 193 del Codice della Strada, a prescindere dai giorni trascorsi.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·16 luglio 2026 ·4 min

Il fraintendimento del "periodo di tolleranza"

La convinzione che esista un margine di quindici giorni per circolare con la polizza scaduta nasce dalla confusione tra due piani giuridici distinti. Chiarirli è il primo passo per capire quando una multa è legittima.

Da un lato c'è il rapporto tra assicurato e compagnia (piano civilistico). Dall'altro c'è l'obbligo di copertura per poter circolare, presidiato da una sanzione amministrativa (piano stradale). Sono cose diverse e vanno tenute separate.

Cosa dice davvero l'art. 1901 del Codice civile

L'art. 1901, comma 2, del Codice civile disciplina un'ipotesi precisa: il mancato pagamento di un premio o di una rata successiva in un contratto già in corso. In quel caso la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo la scadenza del premio non pagato.

Questa norma non riguarda la scadenza naturale della polizza annuale. Se il contratto arriva a termine e non viene rinnovato, non c'è alcun premio successivo in sospeso: semplicemente la copertura cessa. Applicare il termine dei quindici giorni dell'art. 1901 alla circolazione stradale è un errore concettuale.

L'abolizione del rinnovo tacito e le conseguenze

L'art. 170-bis del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005), introdotto dall'art. 22 del D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012, ha abolito il rinnovo tacito delle polizze RC auto. Dalla scadenza indicata in contratto, la copertura cessa: non si prorogano automaticamente né il contratto né la garanzia ai fini della circolazione.

È prevista una prosecuzione della garanzia per i quindici giorni successivi alla scadenza, ma solo se il contraente ha già manifestato la volontà di non rinnovare o di stipulare altrove, per evitare vuoti di copertura durante il passaggio a una nuova compagnia. Non è una tolleranza generalizzata che legittima chi lascia semplicemente scadere la polizza senza fare nulla.

La sanzione stradale: art. 193 del Codice della Strada

La circolazione senza copertura RC obbligatoria è sanzionata dall'art. 193 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). Ciò che conta è che la garanzia sia attiva nel momento del controllo. Se al momento dell'accertamento il veicolo risulta scoperto, la sanzione è, in linea di principio, legittima, indipendentemente dai giorni trascorsi dalla scadenza.

I controlli automatici e il ritardo delle banche dati

Un profilo pratico rilevante riguarda i controlli automatici sulle targhe, che incrociano il dato con le banche dati assicurative. Questi archivi non sono sempre aggiornati in tempo reale: una polizza appena stipulata o rinnovata potrebbe non risultare ancora registrata.

In questi casi la copertura esiste, ma il sistema non la "vede". È l'ipotesi in cui una contestazione può essere effettivamente infondata nel merito, purché si dimostri che al momento del controllo la garanzia era attiva.

Implicazioni pratiche

Per l'automobilista la regola è netta: non affidarsi a presunti margini di tolleranza per circolare. La copertura va garantita senza soluzione di continuità.

Se arriva una sanzione ex art. 193 CdS pur in presenza di polizza attiva, l'errore è quasi sempre a monte, nell'allineamento dei dati. In questa situazione la contestazione ha basi concrete e va gestita con la documentazione idonea entro i termini di impugnazione.

Cosa fare in concreto

La distinzione tra la posizione dell'assicurato verso la compagnia e la disciplina della circolazione è ciò che consente di valutare, caso per caso, se una sanzione sia legittima o contestabile.

Disclaimer. Contributo informativo a cura di Tamburro Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale. Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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