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Multe proporzionate al rischio: cosa prevede la bozza di riforma del Codice della strada

Una bozza in consultazione del Ministero delle Infrastrutture immagina sanzioni per eccesso di velocità graduate sulla base dei chilometri orari effettivamente superati. L'obiettivo dichiarato è legare la multa al rischio concreto. Il testo, però, non ha ancora valore normativo: resta una proposta aperta al confronto con gli stakeholder. Vediamo cosa cambierebbe e cosa resta invariato oggi.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Il contesto

Il Ministero delle Infrastrutture ha diffuso una bozza in consultazione pubblica che ripensa il sistema sanzionatorio per l'eccesso di velocità. L'idea di fondo è la proporzionalità: la multa dovrebbe crescere in modo graduale rispetto ai chilometri orari effettivamente superati, così da avvicinare la sanzione al rischio concreto della condotta.

È bene chiarire subito un punto. Si tratta di una bozza aperta al confronto con gli stakeholder: non è una norma in vigore, non produce effetti giuridici e potrà essere modificata, ridimensionata o abbandonata. Ogni valutazione va quindi condotta a titolo prospettico, senza attribuire al documento un'efficacia che non ha.

Inquadramento normativo

Oggi l'eccesso di velocità è disciplinato dall'art. 142 del Codice della strada (D.Lgs. 285/1992), che gradua le sanzioni amministrative pecuniarie e la decurtazione dei punti in fasce di superamento (fino a 10 km/h, tra 10 e 40, tra 40 e 60, oltre 60). La logica per fasce esiste già; la bozza mira a renderla più fine e continua.

Occorre tenere distinti due piani. Il superamento dei limiti resta, in via ordinaria, un illecito amministrativo. La rilevanza penale entra in gioco solo quando la condotta provoca un evento lesivo: l'omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) e le lesioni personali stradali (art. 590-bis c.p.). In questi casi la velocità elevata opera come circostanza aggravante. In particolare, per l'omicidio stradale l'aggravante da velocità è collocata all'art. 589-bis c.p. e opera quando la velocità è pari o superiore a determinate soglie rispetto al limite. Poiché la formulazione dei commi è tecnica, per la soglia esatta è opportuno fare riferimento diretto al testo vigente dell'art. 589-bis c.p. senza affidarsi a memorie approssimative.

La distinzione conta: una riforma sulle sanzioni amministrative per velocità non modifica di per sé il quadro penale in caso di sinistro con vittime.

Implicazioni pratiche

Se la proposta diventasse norma, l'automobilista vedrebbe una sanzione più aderente all'entità dello sconfinamento. Superamenti minimi peserebbero meno; superamenti marcati peserebbero di più, in modo progressivo. Sul piano della certezza, un calcolo continuo può ridurre gli "scalini" percepiti come iniqui tra una fascia e l'altra.

Restano però i temi di sempre, che nessuna riforma sulla proporzionalità elimina: l'affidabilità della misurazione. Su questo la giurisprudenza distingue tra omologazione dello strumento (l'approvazione del modello) e taratura periodica (la verifica di funzionamento nel tempo). Sono profili diversi e non intercambiabili: la contestazione di uno non copre l'altro. La prova documentale del corretto funzionamento e della verifica dell'apparecchio resta centrale in ogni impugnazione.

Cosa non cambia oggi

Fino all'eventuale entrata in vigore, valgono le regole attuali. Il verbale si impugna con i due strumenti ordinari: il ricorso al Prefetto, disciplinato dall'art. 203 CdS, da proporre entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione; oppure il ricorso al Giudice di Pace, disciplinato dall'art. 204-bis CdS, da proporre entro 30 giorni. Le due vie sono alternative: la scelta va ponderata, perché l'una preclude l'altra.

Cosa fare in concreto

  1. Conserva ogni documento relativo al verbale: data, luogo, strumento utilizzato, modalità di contestazione (immediata o differita).
  2. Verifica i termini prima di agire: 60 giorni per il ricorso al Prefetto (art. 203 CdS), 30 giorni per il ricorso al Giudice di Pace (art. 204-bis CdS). Le due vie sono alternative.
  3. Richiedi i dati sull'apparecchio: distingui omologazione e taratura periodica e chiedi la documentazione a supporto.
  4. Valuta la fascia di superamento contestata: incide su sanzione, punti ed eventuale sospensione della patente.
  5. Non trattare la bozza come norma: è una proposta in consultazione, priva di effetti. È opportuno seguirne l'evoluzione senza modificare fin d'ora le proprie condotte in base a un testo non vigente.

Una riforma sulla proporzionalità delle sanzioni tocca il modo di calcolare la multa, non il confine tra illecito amministrativo e reato. Chi guida ha interesse a distinguere i due piani: le conseguenze, in caso di sinistro, restano governate dal Codice penale.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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