Contrattualistica

Mutuo con tasso usurario: gli interessi vanno pagati?

Una pronuncia della Corte d'Appello di Bologna torna sul tema dell'usura nei mutui: gli interessi possono essere azzerati anche quando la clausola usuraria non viene di fatto applicata, e le spese assicurative entrano nel calcolo del tasso se obbligatorie e collegate al finanziamento. Una questione che incide direttamente sul costo del credito per famiglie e imprese.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·28 giugno 2026 ·4 min

Il caso

La Corte d'Appello di Bologna si è pronunciata su un mutuo la cui clausola sugli interessi superava la soglia antiusura. Il dato rilevante: secondo i giudici, il superamento della soglia comporta la nullità della pattuizione anche se l'interesse usurario non viene poi concretamente applicato. È sufficiente che la previsione contrattuale sia, fin dall'origine, sopra il limite di legge.

La Corte ha inoltre chiarito che, nel calcolo del tasso del rapporto, vanno conteggiate anche le spese assicurative, purché obbligatorie e funzionalmente collegate alla concessione del finanziamento.

*Nota di redazione: gli estremi della sentenza (sezione e numero) sono da verificare prima della pubblicazione.*

Inquadramento normativo

Il quadro si regge su tre pilastri.

L'art. 644 del codice penale definisce il reato di usura e individua il superamento del cosiddetto tasso soglia come elemento oggettivo della fattispecie.

La Legge 108/1996 (legge antiusura) ha istituito il meccanismo del tasso soglia: la Banca d'Italia rileva trimestralmente il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) per ciascuna categoria di operazioni; su tale media si applica la maggiorazione prevista dalla legge, ottenendo la soglia oltre la quale gli interessi sono usurari.

È qui che serve una distinzione tecnica spesso trascurata. Il TEG (Tasso Effettivo Globale) è il costo complessivo del *singolo* rapporto di mutuo, comprensivo di interessi, commissioni e oneri collegati. Il TEGM è invece la *media di mercato* rilevata da Banca d'Italia, base di calcolo della soglia. La verifica dell'usura consiste nel confronto tra il TEG del contratto e la soglia derivata dal TEGM maggiorato. Confondere i due piani porta a errori di valutazione.

Sul piano civilistico opera l'art. 1815, comma 2, del codice civile: se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e *non sono dovuti interessi*. L'effetto è netto: il cliente restituisce il solo capitale, senza alcuna remunerazione per il finanziatore.

Un'avvertenza sulla profondità del tema. La valutazione dell'usura va condotta, di regola, al momento della pattuizione (cosiddetta usura originaria). La giurisprudenza ha invece escluso la rilevanza dell'usura cosiddetta sopravvenuta, ossia del superamento della soglia verificatosi solo successivamente per effetto del calo dei tassi di mercato: in tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 24675 del 2017. La distinzione è decisiva per impostare correttamente una contestazione.

Implicazioni pratiche

Per il mutuatario — privato o impresa — le conseguenze sono concrete.

L'inclusione delle spese assicurative nel TEG può far emergere un superamento della soglia non evidente dalla sola lettura del tasso nominale. Polizze imposte come condizione del finanziamento, quando obbligatorie e collegate all'erogazione, vanno computate: la loro esclusione abbassa artificialmente il costo dichiarato.

Va però evitato l'automatismo. Non ogni polizza rientra nel calcolo: occorre verificarne il carattere obbligatorio e il nesso funzionale con il mutuo. Una polizza facoltativa e svincolata dal credito, di norma, resta fuori.

Sul versante della pattuizione, il principio per cui conta la previsione contrattuale e non l'applicazione concreta amplia il margine di contestazione: anche un tasso usurario "sulla carta" può attivare l'art. 1815.

Resta ferma la cautela d'obbligo: la materia è tecnica e gli orientamenti non sono uniformi. L'esito di una contestazione dipende dalla documentazione, dal corretto calcolo del TEG e dalla qualificazione delle singole voci di costo.

Cosa fare in concreto

  1. Recuperate il contratto integrale di mutuo, con il piano di ammortamento e tutti gli allegati, comprese le polizze sottoscritte all'erogazione.
  2. Verificate la natura delle spese assicurative: accertate se le polizze fossero obbligatorie e collegate al finanziamento, presupposto per il loro conteggio nel TEG.
  3. Fate ricalcolare il TEG del rapporto da un tecnico e confrontatelo con la soglia del trimestre di stipula, individuando il TEGM rilevato da Banca d'Italia per la categoria pertinente.
  4. Concentrate l'analisi sul momento della pattuizione, tenendo presente l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta secondo Cass. SU n. 24675/2017.
  5. Consigliamo di richiedere una valutazione legale preliminare prima di avviare contestazioni o di sospendere i pagamenti, per non esporvi a conseguenze sul rapporto in essere.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners — Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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