Lavoro

NASpI anticipata e apertura di partita IVA: regole e cautele

Chi perde il lavoro e vuole avviare un'attività autonoma può chiedere l'anticipo in un'unica soluzione della NASpI. È uno strumento utile, ma rigido: termini stretti, condizioni di restituzione e possibili modifiche normative attese per il 2026 impongono attenzione prima di presentare la domanda all'INPS.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·8 giugno 2026 ·4 min

Il contesto

La NASpI è l'indennità mensile di disoccupazione per i lavoratori subordinati che perdono involontariamente l'impiego. In via ordinaria viene erogata a rate mensili. Esiste però la possibilità di richiederne l'anticipazione in un'unica soluzione quando il beneficiario intende avviare un'attività di lavoro autonomo, aprire una partita IVA o sottoscrivere quote di una cooperativa.

La differenza è sostanziale. Con l'erogazione ordinaria l'indennità accompagna mese per mese il periodo di disoccupazione e si interrompe se il beneficiario torna a lavorare. Con l'anticipo, invece, l'INPS liquida in un'unica soluzione l'importo residuo spettante, trasformando un sostegno al reddito in un capitale di avvio dell'attività. È una scelta che chiude la prestazione: non si percepiranno più le rate mensili.

Inquadramento normativo

La disciplina di riferimento è l'art. 8 del D.Lgs. 22/2015 (cosiddetto Jobs Act), che regola la liquidazione anticipata della NASpI. La norma consente di chiedere il pagamento in un'unica soluzione dell'importo complessivo della prestazione non ancora percepita, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività autonoma o all'autoimprenditorialità.

Il dato operativo più rilevante è il termine di decadenza: la domanda di anticipazione va presentata entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o di impresa individuale, ovvero dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di cooperativa. Il termine è confermato dalla prassi applicativa INPS. Superata questa finestra, il diritto all'anticipo si perde, pur restando salva — entro i limiti di legge — la prestazione ordinaria.

La stessa disposizione prevede un meccanismo di restituzione: se il beneficiario instaura, entro il periodo di durata teorica della NASpI, un rapporto di lavoro subordinato, è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ricevuta. La logica è coerente con la natura dell'istituto: l'anticipo finanzia l'avvio di un'attività autonoma, non un rientro nel lavoro dipendente.

Su questo punto va segnalata una cautela informativa. Circolano notizie di una possibile riforma per il 2026 — tra cui un'ipotesi di erogazione in due rate e una revisione delle condizioni di restituzione — riferite a interventi normativi e a pronunce della Corte costituzionale. Allo stato non risultano fonti ufficiali consolidate che confermino una disciplina già vigente in tali termini. Si tratta quindi di scenari in evoluzione, da verificare sui testi normativi pubblicati e sulle circolari INpS quando emanati. Presentare oggi la domanda confidando in un regime non ancora confermato è imprudente.

Implicazioni pratiche

Per chi sta valutando l'apertura di una partita IVA dopo la perdita del lavoro, le conseguenze sono concrete.

Primo: il calendario è stretto. Il termine di 30 giorni decorre dall'inizio effettivo dell'attività, non dalla mera intenzione. Aprire la partita IVA e poi rinviare la domanda significa rischiare la decadenza.

Secondo: l'anticipo è una scelta irreversibile. Convertito il diritto in capitale, non si torna alle rate mensili. Va valutata la solidità del progetto imprenditoriale.

Terzo: l'obbligo di restituzione in caso di nuovo lavoro subordinato espone a un rischio finanziario rilevante. Chi avvia l'attività ma non esclude un futuro rientro come dipendente deve considerare questo profilo.

Quarto: ogni novità normativa annunciata per il 2026 va trattata come tale finché non sia pubblicata e accompagnata da istruzioni operative. Il regime transitorio — a chi si applica e da quando — sarà definito dal testo di legge e dalle circolari attuative.

Cosa fare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners — Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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