NASpI e detenuti lavoratori: l'INPS chiarisce quando spetta
L'INPS torna sul tema della NASpI per i detenuti che svolgono attività lavorativa all'interno degli istituti penitenziari. Il chiarimento riguarda i presupposti per l'accesso all'indennità di disoccupazione e il coordinamento con l'Amministrazione penitenziaria. Un intervento che incide sulla platea dei lavoratori reclusi e sugli operatori che gestiscono le pratiche.
Il fatto
La questione riguarda i detenuti che prestano attività lavorativa retribuita durante l'esecuzione della pena, sia alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria sia di datori di lavoro esterni. Al termine di questi rapporti si pone il problema dell'accesso alla NASpI, l'indennità mensile di disoccupazione erogata dall'INPS.
Il punto critico è duplice: capire se il lavoratore detenuto integri i requisiti ordinari e stabilire come si concilino gli adempimenti richiesti (in particolare la domanda telematica e la disponibilità al lavoro) con lo stato di reclusione.
Avvertenza sulla fonte. Al momento della redazione non risultano confermati gli estremi ufficiali di una circolare INPS di prossima pubblicazione sul punto. Riportiamo quindi il quadro normativo vigente e i profili operativi; ogni riferimento a chiarimenti di prassi va verificato sulla documentazione ufficiale INPS prima di assumere decisioni.
Inquadramento normativo
La NASpI è disciplinata dal D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22. Per accedervi occorrono, ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 22/2015, due presupposti:
- lo stato di disoccupazione involontario, ossia la perdita dell'occupazione non dipendente da dimissioni o risoluzione consensuale (salve le eccezioni di legge);
- almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
È importante un chiarimento: il precedente requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi antecedenti è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (conv. con L. 9 agosto 2018, n. 96), con effetto per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 2018. Oggi, quindi, non è più richiesto.
Quanto al termine per attivarsi, l'art. 6, comma 1, D.Lgs. 22/2015 fissa in sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto il termine di decadenza per presentare la domanda telematica all'INPS. Si tratta di un termine perentorio: la sua inosservanza comporta la perdita del diritto all'indennità.
Sulla condizione detentiva occorre prudenza. La detenzione non è espressamente prevista tra le cause di sospensione o proroga del termine. Non è tuttavia escluso che, in presenza di un'oggettiva impossibilità di attivarsi imputabile a fattori esterni, possano rilevare i princìpi generali in materia di cause di forza maggiore. Si tratta di un profilo interpretativo, da valutare caso per caso e non risolto in modo uniforme.
Cosa cambia per il detenuto lavoratore
Il principio di fondo è che il rapporto di lavoro intramurario, se regolarmente retribuito e assoggettato a contribuzione, non è di per sé escluso dalla tutela contro la disoccupazione. Il lavoratore detenuto, cessata l'attività per cause a lui non riconducibili, può in linea di massima aspirare alla NASpI ove ricorrano i requisiti dell'art. 3.
La vera difficoltà è pratica: la presentazione tempestiva della domanda e la gestione degli adempimenti connessi allo stato di disoccupazione presuppongono un canale operativo con l'esterno. Da qui il ruolo decisivo del coordinamento con l'Amministrazione penitenziaria, che spesso funge da tramite per la trasmissione della documentazione.
Cosa fare in concreto
- Verificate la natura della cessazione. Accertate che la perdita del lavoro sia involontaria e ricostruite le tredici settimane di contribuzione nel quadriennio precedente.
- Rispettate il termine di 68 giorni. Calcolatelo dalla cessazione del rapporto e presentate la domanda telematica senza attendere: è un termine di decadenza.
- Attivate subito il tramite penitenziario. Segnalate all'area educativa o all'ufficio matricola l'esigenza di inoltrare la domanda, documentando data e modalità dell'invio.
- Conservate la prova dell'impossibilità. Se la reclusione ostacola l'adempimento nei termini, documentate le difficoltà: potrà rilevare in un'eventuale valutazione della decadenza.
- Verificate la prassi ufficiale. Prima di ogni decisione, consultate la documentazione INPS aggiornata o richiedete assistenza qualificata.
In sintesi
Il lavoro dei detenuti, se contribuito, apre in linea di principio all'accesso alla NASpI. I requisiti sono quelli ordinari dell'art. 3 D.Lgs. 22/2015, senza il vecchio requisito delle trenta giornate. Il nodo resta il rispetto del termine di sessantotto giorni e la gestione degli adempimenti dall'interno dell'istituto. Consigliamo di agire con tempestività e di verificare sempre la prassi ufficiale sul punto.
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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*
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