Lavoro

NASpI dopo assenza prolungata e dimissioni per giusta causa: cosa cambia

Il Collegato Lavoro 2024 ha introdotto le cosiddette dimissioni per fatti concludenti: l'assenza ingiustificata prolungata può valere come dimissione, con perdita della NASpI. Diverso è il caso delle dimissioni per giusta causa, che restano indennizzabili. La distinzione ha conseguenze economiche rilevanti per chi lascia il lavoro. Vediamo cosa prevede la norma e come muoversi.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·1 luglio 2026 ·4 min

Il quadro: NASpI e requisito di involontarietà

La NASpI, disciplinata dal D.Lgs. 22/2015, è l'indennità di disoccupazione riconosciuta a chi perde il lavoro per cause indipendenti dalla propria volontà. Il requisito centrale è quindi l'involontarietà della cessazione del rapporto.

Da qui la regola generale: chi si dimette non ha diritto alla NASpI. Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa e quelle rassegnate durante il periodo tutelato di maternità, che la legge equipara alla perdita involontaria dell'impiego.

La novità sulle dimissioni per fatti concludenti

L'art. 19 della L. 203/2024 (Collegato Lavoro 2024) è intervenuto sull'art. 26 del D.Lgs. 151/2015, inserendo una disciplina sulle dimissioni per assenza ingiustificata prolungata.

In sintesi: quando il lavoratore si assenta senza giustificazione oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicabile — o, in mancanza di tale previsione, oltre quindici giorni — il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore. È il meccanismo delle *dimissioni per fatti concludenti*: la condotta viene letta come manifestazione della volontà di lasciare il posto.

Il datore di lavoro comunica l'assenza all'Ispettorato territoriale del lavoro (ITL), che *può verificare la veridicità della comunicazione*. Il ruolo dell'Ispettorato è quindi di controllo sulla correttezza della segnalazione, non di accertamento delle intenzioni interiori del lavoratore.

> *Nota redazionale: i riferimenti alla Circolare INPS n. 154/2025 e alla Nota del Ministero del Lavoro n. 2504/2025 circolano come fonti applicative, ma vanno confermati sulle banche dati ufficiali prima di ogni utilizzo. Anche il termine dei quindici giorni va sempre riscontrato sul testo vigente della norma e sul CCNL applicabile.*

Perché la distinzione pesa: fatti concludenti contro giusta causa

La conseguenza economica è netta.

Le dimissioni per fatti concludenti sono, a tutti gli effetti, dimissioni volontarie. Chi vi incorre non matura il diritto alla NASpI, perché viene meno il requisito dell'involontarietà.

Le dimissioni per giusta causa seguono invece la logica opposta. Si tratta di dimissioni motivate da un comportamento del datore così grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto: mancato pagamento della retribuzione, molestie, demansionamento illegittimo, modifiche peggiorative delle condizioni di lavoro. In questi casi la NASpI è dovuta, perché la legge assimila la scelta del lavoratore a una cessazione subita.

È utile ricordare il contesto precedente. Prima della riforma, il datore che voleva liberarsi di un lavoratore assente senza giustificazione procedeva spesso con un licenziamento disciplinare. Quel licenziamento, pur fondato su una colpa del dipendente, apriva comunque l'accesso alla NASpI, perché formalmente si trattava di cessazione a iniziativa datoriale. La nuova disciplina chiude questa strada: l'assenza prolungata non porta più a un licenziamento indennizzabile, ma a dimissioni che escludono l'indennità.

Implicazioni pratiche

Per il lavoratore, il rischio è concreto: un'assenza gestita male — anche se legata a una situazione conflittuale con l'azienda — può trasformarsi in dimissioni per fatti concludenti, con perdita del sussidio.

La differenza tra abbandonare il posto e dimettersi per giusta causa non sta nei fatti soggettivi, ma in come la posizione viene formalizzata e documentata.

Cosa fare in concreto

  1. Non assentarti senza comunicazione formale. Se la situazione è insostenibile, non limitarti a non presentarti: manifesta per iscritto la tua posizione al datore di lavoro.
  2. Formalizza la giusta causa. Se sussistono i presupposti (retribuzioni non pagate, condotte gravi), rassegna dimissioni per giusta causa con la procedura telematica, indicando la motivazione.
  3. Conserva le prove. Raccogli e archivia buste paga, comunicazioni, e-mail, messaggi e ogni documento che attesti l'inadempimento del datore: sono decisivi in caso di contestazione INPS o giudiziale.
  4. Verifica il CCNL applicabile. Controlla quale termine di assenza il tuo contratto collettivo collega alla risoluzione del rapporto.
  5. Documenta i tempi. Rispondi tempestivamente a diffide e contestazioni: il silenzio può essere letto come conferma dell'intenzione di lasciare il posto.

La gestione di queste situazioni richiede un riscontro puntuale sulla normativa vigente e sul contratto collettivo di riferimento, che possono presentare specificità non riconducibili alle regole generali.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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