Lavoro

NASpI dopo assenza prolungata e dimissioni per giusta causa: le nuove regole

Chi si assenta a lungo dal lavoro senza giustificazione rischia di perdere non solo il posto, ma anche la NASpI. La L. 203/2024 e la Circolare INPS 154/2025 ridisegnano i confini tra dimissioni per fatti concludenti, licenziamento disciplinare e dimissioni per giusta causa. Distinzioni che decidono se l'indennità di disoccupazione spetta oppure no.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·1 luglio 2026 ·4 min

Il contesto

Un'assenza ingiustificata prolungata è sempre stata un terreno scivoloso. Fino a poco tempo fa, il lavoratore che spariva dal posto costringeva il datore ad avviare un procedimento disciplinare, spesso culminato in licenziamento. Esito paradossale: il licenziamento apriva le porte alla NASpI, anche a chi di fatto aveva abbandonato l'impiego.

L'art. 19 della L. 203/2024 (il cosiddetto "Collegato Lavoro") interviene proprio qui, introducendo la figura delle dimissioni per fatti concludenti. La Circolare INPS 154/2025 e la Nota del Ministero del Lavoro 2504/2025 ne chiariscono l'applicazione operativa.

Inquadramento normativo

L'art. 19 della L. 203/2024 stabilisce che, in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicabile (o, in mancanza, oltre quindici giorni), il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore. In pratica, la legge presume che chi non si presenta e non giustifica l'assenza abbia voluto dimettersi.

La conseguenza è netta: le dimissioni, ancorché "per fatti concludenti", restano dimissioni volontarie. E le dimissioni volontarie, di regola, non danno diritto alla NASpI (art. 3, D.Lgs. 22/2015).

Il datore deve comunque comunicare l'assenza all'Ispettorato territoriale del lavoro, che può verificare l'effettiva volontà del lavoratore di interrompere il rapporto. Resta salva la possibilità per il dipendente di dimostrare che l'assenza dipendeva da causa a lui non imputabile o da forza maggiore (ad esempio un ricovero che ha reso impossibile ogni comunicazione).

Le tre situazioni da distinguere

Per capire se la NASpI spetta, occorre inquadrare correttamente la cessazione del rapporto. Le ipotesi sono tre.

1. Dimissioni per fatti concludenti. Il lavoratore si assenta senza giustificazione oltre i termini. Il rapporto si risolve per sua volontà. La NASpI, in linea di principio, non spetta.

2. Licenziamento disciplinare. Se il datore, anziché applicare la risoluzione automatica, avvia e conclude un procedimento disciplinare, il rapporto cessa per licenziamento. In questo caso la NASpI spetta, trattandosi di perdita involontaria dell'occupazione. È qui che si annidava il vecchio incentivo distorto che la riforma vuole eliminare.

3. Dimissioni per giusta causa. Il lavoratore si dimette per una condotta grave del datore (ad esempio mancato pagamento della retribuzione, molestie, mobbing, mutamento peggiorativo delle mansioni). Sono dimissioni volontarie solo in apparenza: la giurisprudenza le equipara a un licenziamento subìto. La NASpI spetta, purché la giusta causa sia provata.

Implicazioni pratiche

Per il lavoratore, il messaggio è chiaro: sparire dal posto di lavoro non è più una scorciatoia verso la disoccupazione indennizzata. Chi vuole tutelare il proprio diritto alla NASpI deve gestire la cessazione con attenzione, documentando ogni passaggio.

Chi lascia il lavoro per una condotta illecita del datore deve invece formalizzare correttamente le dimissioni per giusta causa, indicando i motivi specifici. Una dimissione generica rischia di essere riqualificata come volontaria, con perdita dell'indennità.

Per il datore, la novità riduce il contenzioso ma impone rigore: la comunicazione all'Ispettorato è un adempimento da non trascurare.

Cosa fare in concreto

  1. Documentate sempre la causa dell'assenza. Se l'assenza dipende da malattia, ricovero o forza maggiore, conservate ogni prova e comunicatela appena possibile al datore.
  2. Se vi dimettete per giusta causa, mettetelo per iscritto. Specificate i fatti (mancato stipendio, demansionamento, molestie) e conservate le prove: costituiscono la base della domanda NASpI.
  3. Verificate il termine previsto dal vostro CCNL per l'assenza ingiustificata: è quello a far scattare la risoluzione automatica.
  4. Presentate la domanda NASpI entro 68 giorni dalla cessazione, allegando la documentazione sulla natura del recesso.
  5. Consigliamo di richiedere una verifica preventiva dell'inquadramento della cessazione prima di rassegnare le dimissioni: la qualificazione giuridica determina l'accesso all'indennità.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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