Dimissioni per fatti concludenti: quando salta la NASpI dopo l'assenza dal lavoro
Chi si assenta a lungo dal lavoro senza giustificazione rischia di perdere la NASpI. Il cosiddetto Collegato lavoro ha introdotto le dimissioni per fatti concludenti: l'assenza prolungata può essere trattata come volontà di dimettersi. E le dimissioni, di regola, non danno diritto al sussidio di disoccupazione. Vediamo perché la distinzione conta e come tutelarsi.
Il caso
Un lavoratore smette di presentarsi in azienda e non fornisce spiegazioni. In passato, uno scenario simile poteva sfociare in un licenziamento disciplinare da parte del datore, con conseguente accesso alla NASpI, la prestazione di disoccupazione a carico dell'INPS. La logica del sistema è chiara: l'indennità spetta a chi perde il lavoro in modo involontario.
Con le regole introdotte dal Collegato lavoro il quadro cambia. L'assenza ingiustificata prolungata può essere qualificata non come illecito disciplinare, ma come dimissioni manifestate attraverso un comportamento (i cosiddetti *fatti concludenti*). E chi si dimette, salvo eccezioni, resta fuori dalla NASpI.
Inquadramento normativo
La NASpI è disciplinata dal D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, che agli artt. 1 e seguenti condiziona la prestazione alla perdita involontaria dell'occupazione. È questo il requisito di *involontarietà*: il sussidio serve a chi non ha scelto di lasciare il posto.
La novità è contenuta nella legge 13 dicembre 2024, n. 203 (Collegato lavoro), il cui art. 19 interviene sul D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 introducendo all'art. 26 il comma 7-bis. La disposizione prevede che, in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine stabilito dal contratto collettivo applicabile (o, in mancanza, oltre quindici giorni), il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore. Il datore comunica l'assenza all'Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) competente, che può verificare la veridicità della comunicazione.
L'effetto pratico è netto: se l'assenza prolungata viene ricondotta a dimissioni per fatti concludenti, viene meno il requisito di involontarietà richiesto dal D.Lgs. 22/2015 e la NASpI non spetta.
Cosa cambia per il lavoratore
Occorre distinguere due scenari.
Vecchio scenario. L'assenza ingiustificata portava, di norma, a un licenziamento disciplinare. Trattandosi di cessazione per iniziativa del datore, il lavoratore poteva accedere alla NASpI.
Nuovo scenario. La stessa assenza, se ricade nella previsione del comma 7-bis, non è più un licenziamento ma una risoluzione per volontà del lavoratore. La conseguenza economica è rilevante: nessuna indennità di disoccupazione.
La norma prevede una tutela per chi non ha realmente scelto di andarsene. Il comma 7-bis non opera quando il lavoratore dimostra l'impossibilità di comunicare i motivi dell'assenza per cause a lui non imputabili (ad esempio un ricovero d'urgenza, un evento di forza maggiore o altre circostanze documentabili). In questi casi la risoluzione automatica non si produce e resta impregiudicato il diritto alle tutele ordinarie.
È un punto decisivo: la differenza tra perdere il lavoro e perdere anche il sostegno economico può dipendere dalla capacità di documentare cosa è realmente accaduto.
I termini per reagire
La qualificazione dell'assenza come dimissioni può essere contestata, ma i tempi e le modalità dipendono dalla situazione concreta e dagli atti adottati dal datore. Il termine ordinario per impugnare gli atti di cessazione del rapporto è fissato dalla legge 15 luglio 1966, n. 604 (art. 6), ma la sua applicabilità e la sua decorrenza nel nuovo meccanismo vanno valutate caso per caso, anche alla luce dei chiarimenti amministrativi. Per questo è preferibile non attendere: prima si interviene, più ampio è il margine di tutela.
Cosa fare in concreto
- Comunicare sempre l'assenza, anche in forma sintetica, e conservarne prova (email, messaggi, PEC). Il silenzio è l'elemento che innesca la presunzione di dimissioni.
- Documentare le cause non imputabili: certificati medici, referti di pronto soccorso, attestazioni di eventi che hanno impedito la comunicazione.
- Verificare il contratto collettivo applicato, per conoscere il termine oltre il quale l'assenza rileva ai fini del comma 7-bis.
- Controllare le comunicazioni ricevute dal datore e dall'INPS, verificando come è stata qualificata la cessazione del rapporto.
- Rivolgersi tempestivamente a un professionista in caso di contestazione, per valutare i termini e le modalità di impugnazione applicabili alla propria posizione.
---
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Ogni storia di lavoro ha i suoi tempi.
Se gestisci HR e vuoi un confronto su contenzioso, ispezioni o licenziamenti, scrivi allo studio. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.