Lavoro

Dimissioni per violenza di genere: possibile l'accesso alla NASpI

Chi si dimette non ha di regola diritto alla NASpI, che spetta a chi perde il lavoro involontariamente. Secondo indicazioni di prassi recenti, però, le dimissioni motivate da ragioni di sicurezza legate alla violenza di genere possono essere trattate come cessazione involontaria. Un'apertura importante, che richiede attenzione ai requisiti e, soprattutto, alla prova documentale del percorso di protezione.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·6 agosto 2026 ·4 min

Il punto di partenza: NASpI e dimissioni

La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) è l'indennità di disoccupazione istituita dagli articoli 1 e seguenti del D.lgs. 4 marzo 2015, n. 22. Spetta ai lavoratori che perdono l'occupazione per cause a loro non imputabili: licenziamento, mancato rinnovo del contratto a termine, dimissioni per giusta causa.

Le dimissioni ordinarie, cioè quelle assunte volontariamente, restano invece escluse. È il principio generale: chi sceglie di lasciare il lavoro non riceve un sostegno pensato per chi lo subisce.

Perché la violenza di genere cambia la valutazione

Il nodo è la libertà della scelta. Quando una lavoratrice si dimette perché la permanenza sul posto di lavoro mette a rischio la sua incolumità, quelle dimissioni non sono realmente "volontarie": sono imposte da una situazione esterna. In questa logica, la cessazione si avvicina più a un evento involontario che a una scelta libera.

È la stessa ratio che il legislatore ha già riconosciuto in altri ambiti. L'art. 24 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 80 disciplina il congedo indennizzato per le lavoratrici inserite in un percorso di protezione certificato relativo alla violenza di genere. La normativa, quindi, considera già la condizione della vittima come meritevole di tutele specifiche in materia di lavoro.

Una precisazione doverosa. L'estensione della NASpI alle dimissioni per motivi di sicurezza è oggetto di indicazioni di prassi amministrativa. Al momento della redazione, il testo, il numero e la data esatta del messaggio INPS che avrebbe chiarito la questione sono in corso di verifica redazionale. Invitiamo pertanto a confrontare quanto segue con la fonte ufficiale prima di assumere decisioni. Il quadro normativo primario — D.lgs. 22/2015 e D.lgs. 80/2015 — resta comunque il riferimento stabile.

I requisiti restano quelli ordinari

L'eventuale apertura riguarda la causa della cessazione, non i requisiti di accesso, che rimangono fermi. In base all'art. 3 del D.lgs. 22/2015, per ottenere la NASpI occorre:

Nessuno di questi requisiti viene meno per le vittime di violenza: la condizione personale incide solo sulla qualificazione delle dimissioni, non sui presupposti contributivi.

Il termine per la domanda

La domanda va presentata in via telematica all'INPS, di regola entro sessantotto giorni. Il termine decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma può slittare in situazioni particolari: ad esempio in caso di maternità o malattia indennizzata al momento della cessazione, oppure nelle ipotesi in cui la decorrenza è ancorata a un momento diverso previsto dalla prassi. Il rispetto del termine è a pena di decadenza: superarlo significa perdere il diritto.

Il punto critico: la prova

L'aspetto più delicato, sul piano applicativo, è dimostrare il collegamento tra le dimissioni e la condizione di vittima. Non basta dichiararlo. Serve un supporto documentale coerente con l'inserimento in un percorso di protezione, in linea con la logica dell'art. 24 del D.lgs. 80/2015.

Di norma rilevano la certificazione dei servizi sociali del Comune, dei centri antiviolenza o delle case rifugio, unita agli atti che attestano la denuncia o le misure adottate. La documentazione va predisposta con cura, perché è su di essa che si regge la qualificazione delle dimissioni come non volontarie.

Cosa fare in concreto

  1. Verificare i requisiti contributivi ex art. 3 D.lgs. 22/2015 (tredici settimane nel quadriennio) prima di rassegnare le dimissioni.
  2. Raccogliere la documentazione del percorso di protezione: certificazioni dei servizi sociali, del centro antiviolenza o della casa rifugio, atti relativi a denunce o misure.
  3. Formalizzare le dimissioni indicando la causa riconducibile ai motivi di sicurezza, conservando ogni riscontro.
  4. Presentare la domanda entro il termine, monitorando l'eventuale slittamento nei casi particolari.
  5. Verificare la fonte di prassi aggiornata presso i canali ufficiali INPS prima di procedere.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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