Lavoro

NASpI e Partita IVA a reddito zero: la sola apertura non fa decadere il sussidio

Il Tribunale di Milano ha respinto la pretesa dell'INPS di recuperare la NASpI da un'ex dipendente che aveva aperto una Partita IVA rimasta senza redditi. Il principio è netto: conta l'attività effettiva, non l'atto formale di apertura. Una decisione che tocca migliaia di percettori del sussidio di disoccupazione.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·4 luglio 2026 ·4 min

Il caso

Una lavoratrice, dopo la perdita del posto, percepiva la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS. Nel frattempo apriva una Partita IVA, che però restava priva di redditi: nessuna fattura, nessun incasso, nessuna attività concreta.

L'INPS chiedeva la restituzione delle somme, ritenendo che la sola apertura della posizione fiscale integrasse l'avvio di un'attività lavorativa autonoma e quindi facesse venir meno il diritto al sussidio. Il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta.

Inquadramento normativo

La materia è regolata dall'art. 10 del Dlgs 22/2015, che disciplina i rapporti tra NASpI e nuova occupazione. La norma prevede regimi diversi a seconda che il percettore svolga lavoro subordinato o autonomo, con obblighi di comunicazione e meccanismi di riduzione o sospensione dell'indennità.

In caso di attività di lavoro autonomo o d'impresa individuale, il beneficiario è tenuto a comunicare all'INPS entro un mese il reddito annuo che presume di ricavare. L'indennità viene ridotta in misura pari all'80% di quel reddito, rapportato al periodo residuo. È il reddito, quindi, il parametro rilevante: non l'esistenza formale di una Partita IVA.

Da qui il ragionamento del giudice: la Partita IVA è un adempimento amministrativo, uno strumento che consente di operare, ma non prova di per sé che un'attività sia stata effettivamente svolta né che abbia prodotto guadagni. Senza redditi, non c'è alcun importo da cui detrarre l'80% e, soprattutto, non si realizza la condizione economica che il legislatore ha inteso disciplinare.

Implicazioni pratiche

La decisione ha un peso concreto per chi percepisce la NASpI e valuta di avviare un'attività autonoma. Molti percettori temono di perdere il sussidio al solo aprire una Partita IVA, magari in via prudenziale o per cogliere un'opportunità futura. Il Tribunale chiarisce che la decadenza automatica non è prevista dalla legge.

Attenzione però a non trarre conclusioni troppo ampie. Il principio vale in assenza di redditi effettivi. Nel momento in cui l'attività genera compensi, scattano gli obblighi di comunicazione e i meccanismi di riduzione dell'indennità. Ignorarli espone al rischio, questa volta fondato, di recupero delle somme e di sanzioni.

Restano inoltre validi i controlli dell'INPS sulla reale inattività: la posizione di chi apre una Partita IVA senza mai fatturare è diversa da quella di chi opera in nero pur dichiarando reddito zero. Il quadro probatorio conta.

Occorre infine ricordare che si tratta di una pronuncia di merito di un singolo Tribunale. Non costituisce un orientamento consolidato e vincolante: altre sedi giudiziarie potrebbero decidere diversamente, e l'INPS potrebbe impugnare. È tuttavia un precedente utile a chi si trovi in situazione analoga.

Cosa fare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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