NASpI e dichiarazione dei redditi: obblighi e come indicarla
La NASpI, indennità di disoccupazione erogata dall'INPS, è a tutti gli effetti reddito imponibile ai fini IRPEF. Va riportata in dichiarazione, anche quando percepita in un'unica soluzione come anticipazione. Comprendere l'inquadramento fiscale evita errori, omissioni e le relative sanzioni, oltre a consentire un corretto calcolo dell'imposta dovuta.
L'inquadramento normativo
La NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego) è disciplinata dal D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (attuativo del cosiddetto Jobs Act), che ne definisce presupposti, durata ed erogazione. Sul piano fiscale, l'indennità rientra tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 del TUIR (D.P.R. 917/1986).
Ciò significa che la NASpI concorre a formare il reddito complessivo del contribuente e viene tassata secondo le ordinarie aliquote IRPEF. L'INPS agisce come sostituto d'imposta: applica le ritenute sull'indennità erogata e rilascia la Certificazione Unica (CU), documento che riepiloga somme corrisposte e ritenute operate.
Anche la NASpI anticipata è imponibile
Un punto spesso frainteso riguarda la NASpI erogata in unica soluzione (anticipazione ex art. 8 del D.Lgs. 22/2015), riconosciuta a chi intende avviare un'attività di lavoro autonomo o d'impresa.
Anche in questo caso l'importo resta reddito imponibile IRPEF, assimilato al lavoro dipendente. L'INPS opera comunque la ritenuta e rilascia la relativa CU. Non esiste alcuna esclusione da tassazione: l'anticipazione va dichiarata come qualsiasi altra erogazione NASpI. Ritenerla esente espone a un'omessa dichiarazione.
Ritenute e conguaglio
Le ritenute applicate dall'INPS sono operate a titolo di acconto: rappresentano un anticipo dell'imposta, non il saldo definitivo. L'importo finale dovuto si determina solo in dichiarazione, sommando la NASpI agli altri redditi percepiti nell'anno.
Questo meccanismo produce un conguaglio: se le ritenute già subite sono inferiori all'IRPEF effettivamente dovuta sul reddito complessivo, il contribuente versa la differenza a saldo; se superiori, matura un credito. È qui che emerge l'importanza del cumulo: la NASpI si somma, ad esempio, ai redditi da lavoro dipendente percepiti prima della disoccupazione, potendo far scattare un'aliquota marginale più elevata.
In quale quadro indicarla
I dati della CU rilasciata dall'INPS vanno riportati:
- nel quadro C del modello 730, dedicato ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- nel quadro RC del modello Redditi PF, per chi non utilizza il 730.
Se la dichiarazione è precompilata, l'importo è di norma già inserito dall'Agenzia delle Entrate sulla base della CU trasmessa dall'INPS. Resta comunque necessario verificarne la correttezza.
Perché non conviene omettere
Agenzia delle Entrate e INPS operano un incrocio sistematico delle banche dati: la CU è trasmessa direttamente dall'ente erogatore all'Amministrazione finanziaria. Un'omissione o una dichiarazione infedele emerge quindi con facilità.
Le conseguenze sono disciplinate dal D.Lgs. 471/1997, art. 1, che prevede sanzioni amministrative per l'omessa e per l'infedele dichiarazione, oltre agli interessi sulle somme non versate. Regolarizzare spontaneamente prima dei controlli, tramite ravvedimento operoso, consente in genere di ridurre l'entità delle sanzioni.
Cosa fare in concreto
- Recupera la Certificazione Unica rilasciata dall'INPS, disponibile nell'area riservata del sito o tramite patronato.
- Verifica la dichiarazione precompilata: controlla che l'importo NASpI risultante dalla CU sia correttamente riportato nel quadro C (730) o RC (Redditi PF).
- Dichiara anche la NASpI anticipata percepita in unica soluzione: non è esente, va inclusa tra i redditi assimilati.
- Considera il cumulo con altri redditi dell'anno per stimare l'eventuale conguaglio a saldo ed evitare sorprese.
- In caso di errore già commesso, valuta il ravvedimento operoso: consigliamo di rivolgersi a un professionista prima di eventuali controlli.
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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