NASpI e dichiarazione dei redditi: obblighi e quando dichiararla
La NASpI, l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS, è a tutti gli effetti un reddito imponibile e va indicata nella dichiarazione dei redditi. Molti percettori lo ignorano, esponendosi a rettifiche e sanzioni. Vediamo quando l'obbligo sussiste, quali eccezioni valgono per la NASpI anticipata in forma di capitale e cosa fare in concreto per mettersi in regola.
Il fatto
Chi percepisce la NASpI, l'indennità mensile di disoccupazione erogata dall'INPS, si domanda spesso se debba riportarla nella dichiarazione dei redditi. La risposta è affermativa: si tratta di un reddito soggetto a imposta, che concorre a formare il reddito complessivo del contribuente.
L'equivoco nasce dal fatto che l'INPS opera già una ritenuta d'acconto al momento dell'erogazione. Questo, però, non esonera dall'obbligo dichiarativo, salvo i casi in cui la dichiarazione non sia dovuta per assenza di ulteriori redditi o presupposti.
Inquadramento normativo
La NASpI rientra tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, d.P.R. 917/1986). In quanto tale, è soggetta a IRPEF e concorre alla determinazione del reddito complessivo.
L'INPS, in qualità di sostituto d'imposta, applica le ritenute e rilascia la Certificazione Unica (CU), che documenta gli importi erogati e le trattenute effettuate. Questi dati confluiscono nel modello 730 precompilato o nel modello Redditi Persone Fisiche.
Esiste un'eccezione rilevante. La NASpI anticipata, cioè quella liquidata in un'unica soluzione a titolo di incentivo all'avvio di un'attività di lavoro autonomo o d'impresa individuale (art. 8 del d.lgs. 22/2015), non concorre alla formazione del reddito imponibile. In questo caso specifico non va dichiarata come reddito da lavoro, proprio perché il legislatore l'ha configurata come misura di sostegno all'autoimpiego.
Implicazioni pratiche
Per il percettore "ordinario" di NASpI l'indennità va sempre inserita in dichiarazione, sommandosi agli altri redditi eventualmente percepiti nell'anno d'imposta: stipendi da rapporti di lavoro precedenti o successivi, redditi da lavoro autonomo occasionale, canoni di locazione e così via.
Qui si annida il problema più frequente. Chi nello stesso anno ha percepito sia redditi da lavoro dipendente sia la NASpI si trova spesso con due Certificazioni Uniche distinte. La somma dei due redditi può far scattare un conguaglio a debito, perché le ritenute applicate separatamente non tengono conto della progressività dell'IRPEF sul totale.
In altre parole: può capitare di dover versare un'imposta aggiuntiva in sede di dichiarazione, pur avendo già subito le ritenute. Non è un errore del sistema, ma il fisiologico effetto del calcolo su base annua.
L'omissione dell'indennità in dichiarazione, o la sua errata rappresentazione, espone a controlli automatizzati da parte dell'Agenzia delle Entrate, che incrocia i dati trasmessi dall'INPS. Ne possono derivare avvisi di irregolarità, recupero dell'imposta, interessi e sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.
Cosa fare in concreto
- Recuperate la Certificazione Unica rilasciata dall'INPS per l'anno d'imposta interessato, scaricandola dal portale INPS o dal cassetto fiscale. Verificate che gli importi coincidano con quanto effettivamente percepito.
- Controllate il 730 precompilato prima di accettarlo: la NASpI dovrebbe già figurare, ma consigliamo di verificare la corretta imputazione e l'eventuale presenza di più CU nello stesso anno.
- Distinguete la tipologia di NASpI: se avete ricevuto la NASpI anticipata in unica soluzione per avvio di attività autonoma, verificate che non sia erroneamente inclusa tra i redditi imponibili.
- Verificate il conguaglio: se avete cumulato NASpI e redditi da lavoro, mettete in conto un possibile debito d'imposta e valutate per tempo la capienza finanziaria.
- Non ignorate eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate: gli avvisi bonari consentono la definizione con sanzioni ridotte entro i termini indicati.
In presenza di situazioni composite, di dichiarazioni pregresse da correggere o di avvisi già notificati, consigliamo di rivolgersi a un professionista abilitato per una valutazione della singola posizione, anche in ottica di ravvedimento operoso.
Disclaimer
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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