Lavoro

Navigator da retribuire come dipendenti: la lettura della Cassazione sulle collaborazioni etero-organizzate

La Corte di cassazione ha stabilito che ai navigator si applica la disciplina delle collaborazioni etero-organizzate: stessa retribuzione e tutele del lavoro dipendente. La pronuncia incide su una vasta platea di rapporti a tempo determinato attivati per l'assistenza ai percettori del reddito di cittadinanza e ridisegna i confini tra autonomia formale e organizzazione sostanziale del lavoro.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·22 luglio 2026 ·4 min

Il caso

I navigator sono stati assunti per affiancare i percettori del reddito di cittadinanza nella ricerca di occupazione, con contratti formalmente qualificati come collaborazioni. La Cassazione ha ritenuto che, al di là del *nomen iuris* — cioè del nome giuridico attribuito dalle parti al contratto — la prestazione fosse organizzata dal committente in modo tale da attrarre il rapporto nell'area delle tutele del lavoro subordinato.

Gli estremi completi della decisione non risultano ancora depositati con massima ufficiale. Il riferimento è dunque alla pronuncia resa nota dalla stampa specializzata; ne riportiamo il principio di diritto, riservando ogni valutazione definitiva alla lettura della motivazione integrale.

Inquadramento normativo

Il fulcro è l'art. 2 del d.lgs. 81/2015. Nella formulazione originaria, la norma applicava la disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni personali e continuative organizzate dal committente "anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro". La L. 128/2019 ha ampliato la portata della disposizione: ha eliminato l'avverbio "esclusivamente" e il riferimento vincolante a tempi e luogo. Oggi è sufficiente che le modalità di esecuzione siano organizzate dal committente perché scattino le tutele del lavoro dipendente.

Occorre distinguere due figure. La subordinazione ex art. 2094 c.c. presuppone l'assoggettamento al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore. L'etero-organizzazione ex art. 2 d.lgs. 81/2015 individua invece una fascia intermedia — un *tertium genus* — in cui il collaboratore resta formalmente autonomo, ma la sua prestazione è integrata e organizzata dall'apparato del committente. Non serve provare l'eterodirezione piena: basta l'etero-organizzazione.

Su questo crinale si colloca il precedente cardine: Cass. 1663/2020, resa nel caso dei riders Foodora. Con quella decisione la Corte ha chiarito che alle collaborazioni etero-organizzate si applica integralmente la disciplina del rapporto subordinato, senza che ciò comporti una riqualificazione del rapporto in vero e proprio lavoro dipendente. È l'impostazione che ritorna nel caso dei navigator.

Implicazioni pratiche

La qualificazione ha effetti immediati sul piano economico: retribuzione, trattamento contributivo e istituti del lavoro dipendente si applicano al rapporto etero-organizzato.

Il punto più delicato riguarda però il committente pubblico. Qui entra in gioco l'art. 36 del d.lgs. 165/2001, che vieta la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con la Pubblica Amministrazione in violazione delle procedure di reclutamento. La conseguenza è netta: la riqualificazione del rapporto non comporta la stabilizzazione, ossia l'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze dell'ente. Il lavoratore ottiene le tutele economiche del periodo lavorato e il diritto al risarcimento del danno per l'utilizzo irregolare del contratto, ma non un posto stabile nella P.A.

Si delinea così un quadro asimmetrico: pieno riconoscimento economico e contributivo per l'attività svolta, ma sbarramento all'ingresso definitivo nell'organico pubblico. È una linea coerente con la giurisprudenza consolidata sulla precarietà nel pubblico impiego.

Per i committenti pubblici e per gli enti che gestiscono politiche attive del lavoro, la pronuncia impone una revisione dei modelli contrattuali fondati sulla collaborazione autonoma quando l'attività è di fatto inserita nell'organizzazione dell'ente.

Cosa fare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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