Condominio

Negozio con ingresso autonomo: si paga comunque il portiere?

Il titolare di un negozio con ingresso separato dal portone condominiale si chiede spesso perché debba concorrere alle spese del portiere. La giurisprudenza è consolidata: il servizio giova all'intero edificio, quindi la contribuzione resta dovuta secondo i millesimi. Esistono però eccezioni e strumenti di deroga che vanno maneggiati con precisione tecnica.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·15 luglio 2026 ·4 min

Il caso

Un'attività commerciale al piano terra, con accesso diretto dalla strada, non transita mai dall'androne condominiale. Da qui la convinzione diffusa che il portiere sia un servizio "altrui" e che le relative spese non spettino al negozio. La questione ritorna con regolarità davanti ai giudici di merito e alla Corte di Cassazione, con esito nella maggior parte dei casi sfavorevole al commerciante che rifiuta il pagamento.

Inquadramento normativo

Il riferimento è l'art. 1123 del codice civile. Il primo comma fissa la regola generale: le spese per la conservazione e il godimento delle parti comuni si ripartiscono tra i condomini in proporzione al valore delle rispettive proprietà, cioè in base ai millesimi.

Il terzo comma introduce l'unica deroga automatica: quando un edificio ha più scale, cortili o impianti destinati a servire solo una parte dei condomini, le spese relative gravano esclusivamente sul gruppo che ne trae utilità. Il punto decisivo è dunque stabilire *chi* è servito dal portierato.

Secondo l'orientamento prevalente, il portiere non è un mero custode del portone: svolge una funzione di vigilanza e custodia dell'intero stabile. Sorveglianza degli accessi, ricezione della corrispondenza, controllo delle parti comuni e presidio contro intrusioni sono attività che riguardano anche i muri perimetrali, la copertura, le fondazioni e la sicurezza generale dell'immobile in cui il negozio è fisicamente inserito. Per questo il vantaggio non viene considerato azzerato dalla sola circostanza dell'ingresso autonomo.

Le eccezioni concrete

L'orientamento non è assoluto. Il negozio può legittimamente non contribuire quando l'utilità del servizio è realmente inesistente, ad esempio:

Si tratta però di situazioni da provare in concreto: non basta l'ingresso separato, occorre dimostrare l'assenza di qualsiasi beneficio, anche indiretto, dalla custodia dello stabile.

Come si può derogare (e come no)

La deroga ai criteri legali di riparto è possibile, ma richiede attenzione tecnica. Occorre distinguere:

Attenzione al fraintendimento più comune: una delibera assembleare a maggioranza che deroghi ai criteri legali di ripartizione è nulla, e la nullità può essere fatta valere senza limiti di tempo. Diverso è il caso della delibera semplicemente annullabile (ad esempio per vizi procedurali di convocazione o votazione), che va impugnata entro trenta giorni. La differenza non è formale: incide sui termini e sulle modalità di contestazione.

Implicazioni pratiche

Per il titolare del negozio la conseguenza è netta: salvo prova di un esonero contrattuale o dell'assenza totale di utilità, il contributo resta dovuto. Sospendere unilateralmente i pagamenti espone al rischio concreto di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo promosso dall'amministratore, con aggravio di spese legali e interessi. L'auto-riduzione della quota non è una strada percorribile.

Cosa fare in concreto

  1. Recuperate il regolamento condominiale e verificate se ha natura contrattuale e se contiene clausole di esonero o riparto specifico per i locali commerciali.
  2. Esaminate le tabelle millesimali e la voce di spesa del portierato nel rendiconto, per capire su quale base viene calcolata la vostra quota.
  3. Documentate la conformazione dello stabile: accertate se il portiere serve il corpo di fabbrica in cui si trova il negozio o una porzione autonoma.
  4. Non sospendete i pagamenti in attesa di chiarimenti: contestate per iscritto e, se del caso, agite nelle sedi opportune conservando la posizione contributiva.
  5. Portate la questione in assemblea solo con la consapevolezza che una modifica dei criteri di riparto richiede l'accordo di tutti i condomini, non la sola maggioranza.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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