Famiglia

Notaio e riforma Cartabia: quando può sostituirsi al giudice

La riforma Cartabia consente al notaio di autorizzare alcuni atti prima riservati al giudice, come la vendita di beni di minori o soggetti protetti e la gestione di beni ereditari. Una scelta che punta a snellire i tempi, senza però eliminare il controllo giudiziario nei casi più delicati. Vediamo perimetro e limiti della nuova competenza.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·10 agosto 2026 ·4 min

Il fatto

Per decenni gli atti che incidono sul patrimonio di minori, persone interdette o inabilitate e beneficiari di amministrazione di sostegno hanno richiesto un passaggio obbligato dal giudice tutelare o dal tribunale. La riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) ha modificato questo assetto, introducendo una via alternativa: in una serie di ipotesi, l'autorizzazione può essere rilasciata dal notaio.

Lo scopo è deflattivo, cioè ridurre il carico dei tribunali e abbreviare i tempi per pratiche spesso lineari. Il controllo giudiziario, però, non scompare: resta il riferimento naturale quando emergono conflitti di interesse o profili di tutela più complessi.

Inquadramento normativo

La modifica interviene sull'art. 21 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, come novellato dall'art. 3 del d.lgs. 149/2022. La norma stabilisce che, quando l'atto per il quale è richiesta l'autorizzazione giudiziaria è stipulato con l'assistenza di un notaio, l'autorizzazione può essere rilasciata dallo stesso notaio rogante.

Restano fermi i presupposti sostanziali fissati dal Codice civile: l'art. 320 c.c. per gli atti dei genitori sui beni del figlio minore, l'art. 374 c.c. per gli atti del tutore e l'art. 375 c.c. per quelli che richiedono l'autorizzazione del tribunale, oltre alle disposizioni sull'amministrazione di sostegno (artt. 404 e ss. c.c.). La Cartabia non cambia *quali* atti vanno autorizzati: cambia *chi* può rilasciare l'autorizzazione in presenza di un rogito notarile.

Attenzione a un punto: la competenza notarile è facoltativa, non esclusiva. Il notaio che ravvisi un conflitto di interessi o una situazione non lineare deve rimettere la decisione al giudice. La sua autorizzazione, inoltre, è soggetta a reclamo davanti all'autorità giudiziaria, a garanzia dei soggetti tutelati.

Implicazioni pratiche

Per genitori, tutori, curatori, amministratori di sostegno ed eredi, la novità offre un canale più rapido. Se occorre, ad esempio, vendere un immobile di proprietà di un minore o riscuotere un capitale per conto di un beneficiario di amministrazione di sostegno, e l'operazione passa comunque da un atto notarile, il notaio può concentrare in un unico passaggio rogito e autorizzazione.

Questo riduce tempi e sovrapposizioni procedurali. Non riduce, però, le verifiche di merito: il notaio è tenuto a valutare l'utilità o la necessità dell'atto nell'interesse del soggetto protetto, con lo stesso rigore richiesto al giudice.

La via notarile è indicata per operazioni chiare e prive di contrasti tra le parti coinvolte. Quando invece vi sono interessi confliggenti — il classico caso del genitore che tratta un bene in cui è a sua volta interessato, o dell'erede in disaccordo con gli altri — il percorso resta quello giudiziario. La scelta tra le due strade non è indifferente: incide su tempi, costi e sulla tenuta dell'atto rispetto a future contestazioni.

Cosa fare in concreto

  1. Verificate se l'atto rientra tra quelli soggetti ad autorizzazione: vendita, ipoteca, rinuncia a diritti, riscossione di capitali su beni di minori o soggetti protetti richiedono sempre un via libera, notarile o giudiziale.
  2. Ricostruite la presenza di eventuali conflitti di interesse tra chi rappresenta il soggetto tutelato e gli altri soggetti coinvolti: è il primo elemento che orienta verso il notaio o verso il giudice.
  3. Raccogliete la documentazione a supporto dell'utilità dell'atto: perizie, stime, motivazione economica dell'operazione. Sono elementi che l'autorità valuta a prescindere dal canale scelto.
  4. Considerate i tempi effettivi delle due vie nel foro o presso lo studio notarile di riferimento, prima di impostare la trattativa con i terzi.
  5. La scelta del percorso — notarile o giudiziario — va valutata con un professionista prima di avviare la pratica, così da evitare atti esposti a reclamo o inefficaci.

La riforma non semplifica le tutele: le distribuisce su due canali. Individuare quello corretto fin dall'inizio evita di dover ricominciare da capo.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale.

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