Udienza cartolare nel rito del lavoro: i limiti indicati dalla Cassazione
La Suprema Corte torna sull'udienza cartolare nel rito del lavoro: la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. sarebbe ammessa solo per la fase decisoria, non per quella istruttoria. E chi non si oppone al provvedimento rischia di non poter più contestare il vizio. Un tema che incide sulla strategia difensiva fin dalle prime battute del processo.
Il contesto
Il punto di partenza è una tensione nota a chi frequenta le aule del lavoro: da un lato il principio di oralità, immediatezza e concentrazione che governa il rito ex artt. 420 e seguenti c.p.c.; dall'altro la possibilità, introdotta in via generale, di sostituire l'udienza con lo scambio di note scritte.
La questione affrontata dalla giurisprudenza di legittimità è se, e in quali limiti, questa trattazione cartolare sia compatibile con un rito costruito proprio attorno al contatto diretto tra giudice e parti.
Nota sulla fonte. La pronuncia richiamata dalla stampa specializzata (ordinanza indicata come n. 19519) è citata con una data di deposito collocata nel 2026. Trattandosi di un riferimento non ancora verificabile nelle banche dati ufficiali al momento della redazione, riportiamo il principio in forma prudenziale: va controllato numero, data e massima presso le fonti istituzionali prima di farne uso in giudizio. Il ragionamento giuridico che segue resta valido a prescindere dal singolo precedente, perché poggia su norme vigenti.
Inquadramento normativo
L'art. 127-ter c.p.c. — introdotto dalla riforma Cartabia con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 — consente al giudice di disporre che l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte, assegnando un termine perentorio. È uno strumento di semplificazione, pensato per le udienze in cui non occorre la presenza fisica delle parti.
Il nodo nel rito del lavoro è la sua estensione. La lettura più aderente al sistema distingue la fase decisoria — compatibile con la trattazione scritta, perché in quel momento l'oralità ha già esaurito la sua funzione — dalla fase istruttoria e di trattazione, dove l'interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione (art. 420 c.p.c.) presuppongono il confronto diretto.
Il cuore del problema, però, non è solo la compatibilità: è il regime del vizio. Qui entrano in gioco gli artt. 156 e 157 c.p.c. L'art. 156 c.p.c. subordina la nullità degli atti processuali al mancato raggiungimento dello scopo. L'art. 157 c.p.c. stabilisce che le nullità relative non possono essere rilevate d'ufficio e vanno eccepite dalla parte interessata nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato: diversamente, si considerano sanate per acquiescenza.
È su questo asse che si gioca la vicenda: chi non si oppone tempestivamente al provvedimento che dispone le note scritte rischia di consolidare l'atto.
Implicazioni pratiche
Per il difensore e per la parte, il messaggio è duplice.
Primo: non ogni udienza del lavoro può essere trasformata in uno scambio di note. Quando la trattazione cartolare invade la fase istruttoria, c'è margine per contestare la violazione dell'oralità.
Secondo, e più delicato: la contestazione va sollevata subito. La distinzione tracciata dall'art. 157 c.p.c. è decisiva. I vizi che integrano nullità relative sono deducibili solo nel primo atto difensivo utile; se la parte prosegue il processo senza eccepire nulla, l'acquiescenza preclude la successiva deduzione, anche in appello o in cassazione.
Non si tratta quindi di un principio monolitico. Restano fuori da questo meccanismo i profili eventualmente qualificabili come nullità insanabili o rilevabili d'ufficio, che seguono un regime diverso. Ma presentare la questione come se qualunque irregolarità fosse sempre recuperabile in un secondo momento sarebbe un errore difensivo.
Il baricentro, in altre parole, si sposta dalla fase del merito a quella della reattività processuale: vince chi presidia i termini, non chi si limita a eccepire a posteriori.
Cosa fare in concreto
- Verificate la fase. Appena ricevuto il provvedimento di trattazione cartolare, accertate se riguarda la fase decisoria (di norma ammessa) o quella istruttoria/di trattazione (più esposta a contestazione).
- Eccepite subito. Se ritenete il provvedimento incompatibile con il rito, depositate l'eccezione di nullità nella prima difesa utile, con riferimento espresso agli artt. 420 e 157 c.p.c.
- Mettete a verbale. Documentate per iscritto il dissenso: l'acquiescenza si presume dal comportamento processuale, quindi evitate condotte che possano essere lette come adesione implicita.
- Valutate l'interesse concreto. La nullità rileva se il vizio ha pregiudicato il diritto di difesa (art. 156 c.p.c.). Spiegate nelle note quale attività difensiva è stata compromessa.
- Monitorate i termini perentori. Il termine per le note ex art. 127-ter c.p.c. è perentorio: un deposito tardivo può pregiudicare la posizione a prescindere dalla questione di compatibilità.
Consigliamo di impostare la verifica di compatibilità come controllo di routine ogni volta che il giudice dispone la trattazione scritta, integrandola in una check-list difensiva stabile.
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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale.*
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