Contrattualistica

Nullità del contratto bancario: il giudice può rilevarla d'ufficio

La forma scritta è un requisito essenziale dei contratti bancari. Una recente pronuncia di merito ha ribadito che la sua mancanza determina una nullità che il giudice può rilevare anche senza una specifica eccezione di parte. Per il cliente è una tutela rilevante, ma con limiti precisi che vanno conosciuti prima di agire in giudizio.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·19 giugno 2026 ·4 min

Il caso e il principio affermato

In una recente pronuncia la Corte d'Appello di Cagliari–Sassari è tornata sul tema della forma dei contratti bancari, affermando che il difetto di forma scritta integra una nullità rilevabile d'ufficio dal giudice. In assenza degli estremi completi della decisione (numero, sezione e data), ne richiamiamo qui il principio senza attribuirle una portata che non sarebbe verificabile.

Va premesso un punto fondamentale: una pronuncia di Corte d'Appello non è vincolante per gli altri giudici. Indica un orientamento, non una regola immutabile. Resta però utile perché riassume un quadro consolidato a livello di legittimità.

Cosa significa "rilievo d'ufficio"

Il rilievo d'ufficio è il potere del giudice di valutare autonomamente una questione, senza che una parte l'abbia espressamente sollevata. In materia processuale, di norma è la parte interessata a dover formulare le proprie eccezioni. Quando però la legge qualifica una nullità come rilevabile d'ufficio, il giudice deve tenerne conto anche se nessuno l'ha invocata.

Applicato ai contratti bancari, questo significa che il cliente non è gravato dall'onere di articolare un'eccezione tecnica perfetta: il giudice, accertata la mancanza di forma scritta, può rilevarne le conseguenze.

Inquadramento normativo

Il riferimento è l'art. 117 del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993), che impone la forma scritta a pena di nullità e disciplina, al comma 7, l'applicazione di tassi sostitutivi quando le clausole sui costi vengono caducate (ad esempio il tasso minimo dei BOT in luogo del tasso pattuito).

L'art. 127, comma 2, TUB chiarisce che le nullità previste dal Titolo VI operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice. Si tratta delle cosiddette nullità di protezione. La portata di questo meccanismo è stata definita dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (nn. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014), che ha coordinato il rilievo officioso con la natura protettiva della nullità. Sul tema del cosiddetto contratto monofirma — sottoscritto dal solo cliente e non dalla banca — sono poi intervenute le Sezioni Unite n. 898/2018, escludendone la nullità quando la banca abbia comunque dato esecuzione al rapporto.

Nullità del contratto bancario: i limiti del potere officioso

Il rilievo d'ufficio non è incondizionato. La nullità di protezione opera nell'interesse esclusivo del cliente: la banca non può invocarla a proprio vantaggio. Inoltre il giudice può rilevarla, ma deve poi verificare che il cliente intenda effettivamente avvalersene.

È un equilibrio sottile. Il rilievo officioso serve a non lasciare il consumatore indifeso per un errore tecnico di impostazione della causa; non a imporre un esito che lo stesso cliente potrebbe non desiderare. In alcuni casi, infatti, la caducazione di una clausola può produrre effetti non univocamente favorevoli, e la scelta finale spetta alla parte protetta.

Le implicazioni pratiche

Per il cliente di una banca, il principio amplia il margine di tutela. Se manca la forma scritta richiesta, la caducazione delle clausole sui costi apre alla rideterminazione del rapporto secondo i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117, comma 7, TUB, con potenziali riflessi sul saldo del conto.

Resta però necessario verificare le condizioni concrete: quali clausole sono colpite, quali effetti produce la loro caducazione e quale sia la situazione documentale del rapporto. Il rilievo d'ufficio non sostituisce questa istruttoria; la presuppone.

Cosa fare in concreto

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale.

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