Contrattualistica

Nullità di protezione nei contratti bancari: il giudice può rilevarla d'ufficio

La nullità che colpisce il contratto bancario privo di forma scritta non è una nullità come le altre. È una nullità "di protezione": il giudice può rilevarla anche senza domanda della parte, ma solo quando l'accertamento avvantaggia il cliente. Un meccanismo asimmetrico che ribalta la logica ordinaria e che conviene conoscere prima di avviare un contenzioso con la banca.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·29 luglio 2026 ·4 min

Il caso e il principio

Nel contenzioso bancario torna ricorrente una domanda apparentemente tecnica ma dagli effetti concreti rilevanti: il giudice può dichiarare nullo un contratto bancario anche se nessuna delle parti glielo ha chiesto?

La risposta, consolidata in giurisprudenza, è affermativa, ma con un limite preciso. La nullità derivante dalla mancanza di forma scritta nei contratti bancari è rilevabile d'ufficio, cioè direttamente dal giudice, però opera solo a vantaggio del cliente. È questa la logica della cosiddetta *nullità di protezione*.

Inquadramento normativo

Occorre distinguere due figure che spesso vengono confuse.

La nullità ordinaria (art. 1418 del Codice civile) tutela un interesse generale: chiunque vi abbia interesse può farla valere, il giudice la rileva d'ufficio in ogni caso e i suoi effetti sono simmetrici per entrambe le parti.

La nullità di protezione ha invece natura *relativa* e *unilaterale*. Nel settore bancario trova fondamento nell'art. 127 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), secondo cui le nullità previste dal Titolo VI "operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice". La forma scritta richiesta per i contratti bancari (art. 117 TUB) non è un formalismo fine a sé stesso: serve a garantire trasparenza sulle condizioni economiche, permettendo al contraente di conoscere tassi, spese e commissioni applicati.

Sul funzionamento della cosiddetta nullità selettiva – ossia la possibilità del cliente di far valere la nullità solo su alcuni ordini o rapporti – si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 28314/2019), delineando i limiti entro cui l'uso selettivo dello strumento resta ammissibile e non abusivo.

Perché la nullità di protezione non è automatica

Il punto delicato è proprio l'asimmetria. Il rilievo d'ufficio non trasforma il giudice in un revisore generale del contratto a favore della banca.

Se l'accertamento della nullità dovesse danneggiare il cliente – ad esempio facendo cadere clausole a lui favorevoli o esponendolo a restituzioni – quella nullità non viene dichiarata. Lo strumento è calibrato in una sola direzione: riequilibrare la posizione del contraente debole rispetto all'istituto di credito.

Questo significa che la nullità non è mai un esito scontato. Va valutato caso per caso se e in che misura la sua declaratoria produca un effettivo vantaggio per il cliente, tenendo conto dell'intero rapporto e non solo della singola clausola contestata.

Implicazioni pratiche

Per il cliente bancario – consumatore o impresa – la conseguenza è duplice.

Da un lato, la posizione processuale è rafforzata: anche in assenza di una domanda specifica, il giudice può considerare la nullità del contratto o di sue parti, purché ciò giovi al cliente. Dall'altro, resta essenziale una valutazione preventiva degli effetti complessivi, perché far cadere un contratto o singole pattuizioni può comportare conseguenze economiche non immediatamente intuibili, come la ridefinizione del dare-avere tra le parti.

Per la banca, il tema impone rigore documentale: l'assenza del contratto sottoscritto o di condizioni economiche pattuite per iscritto costituisce un profilo di vulnerabilità difficilmente sanabile in giudizio.

Cosa fare in concreto

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati – Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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