Obbligazioni alternative e facoltative: differenze e rischi pratici
Nella redazione dei contratti la distinzione tra obbligazione alternativa e obbligazione facoltativa è spesso trascurata, ma incide in modo decisivo su cosa accade quando una delle prestazioni diventa impossibile. Una pronuncia del Tribunale di Salerno torna sul punto e offre l'occasione per chiarire categorie tecniche dagli effetti pratici molto diversi per debitore e creditore.
Il punto di partenza
Due prestazioni dedotte nello stesso contratto non sono sempre la stessa cosa. Il Codice civile distingue due figure che, pur sembrando simili, producono conseguenze opposte se una prestazione non può più essere eseguita.
Nell'obbligazione alternativa (art. 1285 c.c.) il debitore è tenuto a due o più prestazioni, ma si libera eseguendone una sola. Entrambe sono dovute *in obligatione*: stanno cioè sullo stesso piano fino al momento della scelta.
Nell'obbligazione facoltativa la prestazione dovuta è una sola; il debitore ha però la *facoltà* di liberarsi eseguendone un'altra, prevista come mera alternativa di adempimento. Qui una prestazione è *in obligatione*, l'altra è solo *in facultate solutionis*.
Inquadramento normativo
La disciplina dell'obbligazione alternativa è contenuta negli artt. 1285-1291 c.c. La scelta spetta di regola al debitore, salvo diversa pattuizione (art. 1286 c.c.), e una volta esercitata l'obbligazione si concentra sulla prestazione scelta, diventando semplice.
Il nodo è l'impossibilità sopravvenuta. L'art. 1288 c.c. stabilisce che, nell'obbligazione alternativa, se una delle prestazioni diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'obbligazione si considera semplice: il debitore resta tenuto a eseguire la prestazione ancora possibile. La pluralità delle prestazioni, in altri termini, funziona come una garanzia per il creditore.
L'obbligazione facoltativa non è regolata da una disposizione dedicata, ma è ricostruita dalla dottrina e dalla giurisprudenza a partire dalla logica dell'unica prestazione dovuta. La conseguenza è netta: se diventa impossibile la prestazione *in obligatione* (l'unica realmente dovuta), l'obbligazione si estingue, perché viene meno il suo oggetto; resta irrilevante che l'altra prestazione fosse ancora eseguibile.
Il Tribunale di Salerno, con pronuncia di dicembre 2025, ribadisce questa lettura, valorizzando il criterio dell'oggetto del vincolo per individuare quale prestazione sia davvero dovuta.
Perché la differenza conta
Lo stesso testo contrattuale, a seconda di come è qualificato, può lasciare il creditore con una pretesa intatta o con nulla in mano.
Se l'obbligazione è alternativa e una prestazione diventa impossibile, il creditore conserva il diritto all'altra. La struttura lo protegge.
Se l'obbligazione è facoltativa e a divenire impossibile è la prestazione principale, il creditore non può pretendere quella secondaria: il vincolo si estingue. Il debitore, viceversa, si trova esposto a un esito molto diverso a seconda della qualificazione.
Il problema non è teorico. La distinzione si gioca quasi sempre sull'interpretazione della volontà delle parti, perché i contratti raramente usano le etichette corrette. Una clausola che prevede una prestazione "oppure" un'altra può nascondere l'una o l'altra figura.
Implicazioni pratiche
Per chi redige o sottoscrive contratti con più prestazioni possibili, l'attenzione va spostata a monte, in fase di stesura. È nel testo che si decide chi sopporta il rischio dell'impossibilità sopravvenuta.
Per il creditore conviene, di norma, la struttura alternativa, che mantiene viva la pretesa anche se una prestazione viene meno. Per il debitore la facoltativa può risultare più favorevole, ma solo se la prestazione principale è quella più sicura da eseguire.
In caso di contenzioso, l'esito dipende dalla qualificazione operata dal giudice sulla base dell'oggetto del vincolo e della comune intenzione delle parti. Più la clausola è ambigua, più cresce l'incertezza.
Cosa fare in concreto
- Qualificate espressamente la clausola: indicate se le prestazioni sono dedotte in alternativa o se una sola è dovuta con facoltà di sostituzione.
- Disciplinate la scelta: precisate a chi spetta, entro quale termine e con quali effetti, per evitare contestazioni sulla concentrazione dell'obbligazione.
- Regolate l'impossibilità sopravvenuta: prevedete espressamente cosa accade se una prestazione diventa impossibile, senza affidarvi ai soli effetti di legge.
- Verificate la coerenza terminologica: evitate formule come "oppure" o "in alternativa" usate genericamente; il termine deve corrispondere all'effetto voluto.
- Consigliamo una revisione tecnica delle clausole con più prestazioni prima della firma, soprattutto nei contratti di durata o di valore rilevante.
La distanza tra le due figure è breve sul piano lessicale, ma profonda su quello degli effetti. Conviene presidiarla quando il contratto si scrive, non quando il problema si manifesta.
Disclaimer
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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