Contrattualistica

Gli obblighi del proprietario nel contratto di locazione

Chi affitta un immobile non si limita a incassare il canone. Il Codice civile impone al proprietario obblighi precisi: consegnare l'immobile in buono stato, mantenerlo idoneo all'uso e rispondere dei vizi. Comprendere questi doveri è essenziale sia per il locatore che per l'inquilino, perché la loro violazione incide sulla validità del rapporto e può fondare richieste di riduzione del canone o risoluzione.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·4 agosto 2026 ·4 min

Inquadramento normativo

Gli obblighi del locatore sono elencati all'articolo 1575 del Codice civile. La norma individua tre doveri fondamentali: consegnare la cosa in buono stato di manutenzione, mantenerla in condizioni idonee all'uso convenuto e garantirne il pacifico godimento durante la locazione.

A questi principi generali si affiancano disposizioni specifiche. L'articolo 1576 c.c. pone a carico del proprietario le riparazioni necessarie, con l'eccezione di quelle di piccola manutenzione, che spettano all'inquilino. L'articolo 1577 c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'immobile richieda riparazioni urgenti: l'inquilino deve darne avviso e, se le opere non sono differibili, può eseguirle salvo rimborso. L'articolo 1578 c.c., infine, regola la garanzia per i vizi della cosa locata, distinguendo tra vizi noti al conduttore e vizi occulti.

Su questi profili la Corte di Cassazione è intervenuta più volte, chiarendo in particolare che la garanzia per vizi opera anche quando i difetti emergono nel corso del rapporto e non solo al momento della consegna.

Cosa significano in concreto questi obblighi

Il primo dovere è la consegna in buono stato. Non basta consegnare un immobile qualunque: deve essere idoneo all'uso pattuito nel contratto. Se l'affitto è abitativo, l'appartamento deve poter essere abitato; se è commerciale, deve consentire l'attività prevista.

Il secondo dovere è la manutenzione. Durante la locazione il proprietario deve eseguire le riparazioni necessarie a conservare l'immobile idoneo all'uso. Rientrano qui gli interventi strutturali, sugli impianti principali e sulle parti che garantiscono la funzionalità dell'immobile. Restano invece a carico dell'inquilino le piccole riparazioni derivanti dall'uso quotidiano.

Il terzo dovere è la garanzia contro i vizi. Se l'immobile presenta difetti che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso, l'inquilino può chiedere la risoluzione del contratto o una riduzione del canone. La garanzia non opera per i vizi che il conduttore conosceva o poteva facilmente riconoscere, salvo che il proprietario li abbia occultati in malafede.

Implicazioni pratiche

Per il proprietario questi obblighi si traducono in una responsabilità continuativa, non limitata alla firma del contratto. Ignorare una richiesta di riparazione necessaria espone al rischio che l'inquilino agisca in giudizio, sospenda o riduca il pagamento del canone, o intervenga in autonomia chiedendo poi il rimborso.

Per l'inquilino la conoscenza di questi doveri è altrettanto rilevante: consente di distinguere ciò che può legittimamente pretendere da ciò che invece resta a suo carico. Molte controversie nascono proprio dalla confusione tra manutenzione ordinaria e straordinaria.

Un punto delicato riguarda le clausole contrattuali che spostano oneri sull'inquilino. Alcune sono ammesse, ma non possono svuotare gli obblighi essenziali del locatore né derogare alle norme imperative in materia di sicurezza e abitabilità.

Cosa fare in concreto

  1. Documentate lo stato dell'immobile alla consegna. Redigete un verbale dettagliato, corredato di fotografie, sottoscritto da entrambe le parti: è la prova più efficace in caso di contestazioni future.
  1. Formalizzate ogni richiesta di riparazione per iscritto. Una comunicazione tracciabile, meglio se via PEC o raccomandata, fissa la data della segnalazione e la natura del guasto.
  1. Verificate la ripartizione delle spese nel contratto. Controllate le clausole che attribuiscono oneri di manutenzione, assicurandovi che siano coerenti con gli articoli 1575 e 1576 c.c.
  1. Non intervenite in autonomia senza avviso. L'inquilino che esegue riparazioni urgenti deve prima avvisare il proprietario, salvo situazioni di indifferibile necessità.
  1. Valutate una consulenza prima di sospendere il canone. La riduzione o il rifiuto del pagamento vanno inquadrati correttamente: un'iniziativa sbagliata può giustificare lo sfratto per morosità.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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